La non imponibilità IVA delle cessioni intra-UE ed extra-UE richiede un adeguato presidio documentale. La prova dell’effettivo trasferimento dei beni varia in base alla tipologia di operazione e deve essere idonea a superare le presunzioni di cessione, valorizzando documenti di trasporto, attestazioni di ricezione, evidenze doganali e ulteriori elementi probatori coerenti.
Onere della prova e superamento delle presunzioni di cessione
Le prove documentali necessarie a superare le presunzioni di cessione variano in base all’ambito territoriale dell’operazione. Di seguito si riportano alcuni cenni di dette operazioni.
1. Cessioni intracomunitarie (Art. 45-bis Reg. UE 282/2011)
Nell’ambito degli scambi intracomunitari, l’art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011 prevede che la presunzione di cessione possa essere superata in presenza di una delle due ipotesi documentali:
Ipotesi A (trasporto a carico del venditore): il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui (o da un terzo per suo conto) ed è in possesso di:
- elemento principale: documenti relativi al trasporto o alla spedizione (es. lettera di vettura CMR firmata, polizza di carico, fattura del trasporto aereo o dello spedizioniere).
- almeno 1 dei seguenti elementi secondari:
- polizza assicurativa sulla spedizione o documenti bancari comprovanti il pagamento del trasporto;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che confermino l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta di deposito rilasciata da un depositario nello Stato membro d’arrivo.
Ipotesi B (Trasporto a carico dell’acquirente): il venditore è in possesso di una dichiarazione scritta dell’acquirente (che attesti l’avvenuto trasporto per suo conto e indichi lo Stato membro di destinazione), integrata da:
- almeno 2 prove principali non contraddittorie, rilasciate da due parti indipendenti tra loro e dal venditore/acquirente (es. due diversi documenti di trasporto come CMR firmati, polizze di carico, ecc.);
- almeno 1 degli elementi secondari già richiamati nell’Ipotesi A (polizza assicurativa/bonifico del trasporto, atto pubblico o ricevuta del depositario).
L’orientamento della Cassazione (sentenza n. 8726/2026): La Suprema Corte ha recentemente confermato la legittimità del regime di non imponibilità valorizzando il set documentale complessivo fornito dal cedente. Nello specifico, sono stati ritenuti idonei i CMR (sottoscritti sia dai trasportatori sia dai destinatari, o anche dai soli trasportatori), unitamente alle fatture di vendita, alle note di accredito dei bonifici bancari dei cessionari e alle attestazioni di ricezione merci prodotte da questi ultimi.
2. Cessioni all’esportazione (art. 8, D.P.R. n. 633/1972)
Per le esportazioni verso Paesi extra-UE, la prova documentale per il riconoscimento della non imponibilità prevede regole specifiche. La prova che attesta che i beni hanno abbandonato il territorio UE è essenzialmente fornita dal messaggio elettronico “uscita conclusa” che l’ufficio doganale di uscita, tramite il sistema AIDA, trasmette all’ufficio doganale di esportazione.
L’esportatore può visionare il messaggio “uscita conclusa” inserendo, sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione “Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)”, il codice identificativo MRN dell’operazione di esportazione interessata.
La particolarità riguarda le spedizioni senza trasferimento della proprietà (esportazioni temporanee). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invio di merci in un Paese extra-UE senza il trasferimento della proprietà non costituisce una cessione all’esportazione ai sensi dell’art. 8, D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, l’operazione non può fruire della non imponibilità né concorre alla formazione del plafond per gli esportatori abituali.
In caso di cessioni temporanee, l’Agenzia ha indicato come idonea prova documentale la lista valorizzata dei beni o il documento di trasporto (DDT) allegati alla bolletta doganale. Per evitare contestazioni fiscali, tale documentazione a corredo della bolletta di esportazione definitiva deve essere esplicitamente “invalidata” apponendo la dicitura: «Non valida ai fini dell’art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972».
Semplificazione degli oneri: a partire dal 2010, l’onere di acquisire la prova dell’esportazione ricade esclusivamente sul cedente. Il terzista è esonerato da tale adempimento – poiché la sua prestazione resta comunque non soggetta a IVA – anche qualora rimanga incaricato del trasporto o della spedizione dei beni lavorati all’estero.
