L’ordinanza n. 18398/2026 chiarisce il trattamento IVA del drop shipping intracomunitario. Quando i beni sono spediti da un fornitore UE direttamente a consumatori italiani, il venditore online effettua un acquisto intracomunitario imponibile in Italia, seguito da una cessione interna soggetta a IVA.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18398 dell’8 giugno 2026, ha risolto una controversia relativa al regime applicabile, ai fini IVA, al commercio elettronico indiretto di beni di provenienza intracomunitaria secondo lo schema del c.d. drop shipping.
Nel caso considerato, il venditore online di pneumatici, una volta ricevuto l’ordine di acquisto da parte di privati consumatori italiani, ha incaricato il proprio fornitore tedesco di spedire i beni direttamente agli acquirenti.
I giudici d’appello, confermando l’operato del contribuente, hanno affermato che, nel momento in cui è avvenuto il pagamento da parte degli acquirenti al venditore online, seguito da quello effettuato da quest’ultimo al fornitore tedesco, gli pneumatici si trovavano ancora in Germania.
Pertanto, sulla base dell’art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 – secondo cui le cessioni si considerano territorialmente rilevanti in Italia a condizione che, al momento dell’operazione, i beni siano ivi materialmente esistenti – la cessione operata dal venditore online è stata ritenuta esclusa da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale.
Di diverso avviso la Suprema Corte, per la quale l’operazione complessivamente posta in essere deve essere trattata alla stregua di un acquisto intracomunitario, imponibile ai fini IVA in capo al venditore online ai sensi dell’art. 38, D.L. n. 331/1993, seguito da una cessione interna soggetta a IVA, in tal modo evitando che la cessione agli acquirenti italiani subisca un salto d’imposta, siccome l’imposta non è stata assolta né in Germania (dove non è dovuta), né in Italia (dove, invece, è dovuta).
Come sottolineato dall’ordinanza in commento, «rileva, perciò, da un lato il fatto che le operazioni economiche abbiano per oggetto beni originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato italiano e, dall’altro, che l’acquirente sia soggetto passivo IVA in Italia, salvo che questi dia evidenza del fatto che i beni non sono stati spediti o trasportati in Italia e provi che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta nello Stato UE dal quale quei beni sono stati effettivamente trasportati. Del tutto inconferente in effetti, quindi, il richiamo operato dal giudice dell’appello all’art. 7-bis del D.P.R. 633/72, dovendosi considerare le vendite a clienti nazionali come effettuate nel territorio dello Stato italiano e, dunque, soggette ad IVA».
È il caso di osservare che, seppure all’epoca dei fatti non era ancora applicabile la disciplina delle vendite “a catena” (introdotta dalla Direttiva 2018/1910/UE con effetto dal 1° gennaio 2020 e recepita in Italia dal 1° dicembre 2021), la conclusione raggiunta dai giudici di legittimità è perfettamente in linea con le disposizioni dell’art. 36-bis della Direttiva 2006/112/CE e dell’art. 41-ter, D.L. n. 331/1993.
Come indicato nel considerando n. 2 alla Direttiva 2018/1910/UE, le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario.
Alla luce dell’elaborazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la movimentazione intracomunitaria dei beni deve essere imputata a una sola cessione, che è quella che beneficia dell’esenzione dall’IVA prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella catena devono essere soggette a imposizione e possono richiedere l’identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione.
Al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che potrebbero determinare fenomeni di doppia imposizione o di non imposizione, e al fine di accrescere la certezza del diritto per gli operatori, è stata valutata l’opportunità di stabilire una norma comune secondo cui, purché siano soddisfatte determinate condizioni, il trasporto dei beni è imputato ad una sola cessione all’interno della catena di operazioni.
L’art. 36-bis della Direttiva 2006/112/CE, introdotto dall’art. 1 della Direttiva 2018/1910/UE, stabilisce, al par. 1, che, qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito/trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, la spedizione/trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio.
Il par. 2 aggiunge che, in deroga al par. 1, la spedizione/trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti/trasportati.
Infine, il par. 3 precisa che, per “operatore intermedio” s’intende un cedente all’interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.
Le Note esplicative della Commissione europea, pubblicate nel mese di dicembre 2019, specificano che l’operatore intermedio va identificato nel cedente che, all’interno della catena, organizza (direttamente esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto) il trasporto dei beni; si tratta, più in particolare, del soggetto che effettua il trasporto esso stesso, per suo conto, o che lo commissiona a un terzo che agisce per suo conto.
Dal tenore letterale dell’art. 36-bis della Direttiva 2006/112/CE si evince che, nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni, sono comprese:
- non solo le vendite a catena già oggetto di numerose pronunce della Corte europea, a partire dalla sentenza EMAG Handel Eder (causa C-245/04), in cui, cioè, il soggetto intermedio e quello finale appartengono al medesimo Stato membro;
- ma anche le vendite a catena riconducibili, per esempio, allo schema della triangolazione comunitaria che, all’occorrenza, beneficeranno delle semplificazioni previste dagli artt. 42, 141 e 197 della Direttiva 2006/112/CE.
L’art. 41-ter, D.L. n. 331/1993, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 192/2021, nel recepire il citato art. 36-bis della Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente.
Se tali condizioni sono soddisfatte, il trasporto è attribuito alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, che l’art. 41-ter, comma 1, lett. b), D.L. n. 331/1993, definisce come un cedente, diverso dal primo, che trasporta/spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto.
Pertanto, la cessione nei confronti dell’operatore intermedio assume natura intracomunitaria e si considera, quindi, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993.
In deroga alla regola generale, secondo cui soltanto la cessione nei confronti dell’operatore intermedio assume natura intracomunitaria e beneficia della non imponibilità, l’art. 41-ter, comma 2, D.L. n. 331/1993, stabilisce che, nel caso in cui l’operatore intermedio sia identificato ai fini IVA nello Stato membro del primo cedente e comunichi a quest’ultimo il numero di identificazione ivi posseduto, il trasporto è imputato alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio, anziché a quella posta in essere nei suoi confronti.
Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 18398/2026, in cui la spedizione è curata dal fornitore tedesco, dalla disciplina sopra esposta si desume che la cessione che assume natura intracomunitaria è quella effettuata dal fornitore tedesco, con la conseguenza che il venditore online effettua il corrispondente acquisto intracomunitario imponibile IVA in Italia. La successiva cessione è interna al territorio dello Stato e deve essere regolarmente assoggettata a imposta, coerentemente al principio espresso dalla Suprema Corte.
