8 Agosto 2018

Trattamento Iva biglietti aerei – II° parte

di EVOLUTION
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È sempre più frequente l’acquisto, da parte delle imprese, di biglietti aerei in occasione di trasferte dei propri dipendenti o amministratori.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo tratta delle regole Iva applicabili alle operazioni di acquisito di biglietti aerei on line.

Oggigiorno la maggior parte degli acquisiti di biglietti aerei avviene on line; meritano, quindi, di essere approfonditi in modo specifico i profili Iva relativi a tale modalità di acquisto, distinguendo il caso in cui la compagnia aera è italiana da quello in cui la compagnia aerea è straniera.

Compagnia aerea italiana

La compagnia aera si considera italiana quando è ivi stabilita anche per mezzo di una stabile organizzazione, non essendo invece “sufficiente” la nomina di un rappresentante fiscale italiano oppure l’identificazione diretta.

Ebbene quando l’acquisto del biglietto aereo è effettuato on line da una compagnia italiana, a fronte dell’emissione del ticket da parte di quest’ultima, l’impresa o il professionista acquirente non deve porre in essere alcun adempimento ai fini dell’Iva.

In particolare:

  • la compagnia aerea può assolvere l’obbligo di certificazione dell’operazione ai fini dell’Iva emettendo l’e-ticket (ossia un biglietto aereo rilasciato con modalità telematica);
  • l’acquirente soggetto passivo Iva può utilizzare l’e-ticket quale documento per portarsi in deduzione il costo dal proprio reddito senza la necessità di richiedere l’emissione della fattura. Si ricorda che l’Iva assolta è oggettivamente indetraibile.

Al riguardo la risoluzione AdE 349/E/2007 ha chiarito che “si è dell’avviso che l’emissione del titolo di viaggio con le modalità illustrate dal contribuente, ossia di un documento conforme alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 1992, seppure in formato elettronico non modificabile e contraddistinto da una numerazione progressiva, conservi la sua “attitudine a documentare il corrispettivo” in capo alla ditta di trasporto. La facoltà di stampa del documento in un momento successivo alla sua emissione, infatti, non incide sulla sua funzione suppletiva di scontrino fiscale, né sugli ulteriori adempimenti di rendicontazione e contabilizzazione ai fini civilistici e fiscali, sempre che la “electronic itinerary receipt” contenga, seppure in formato elettronico, tutte le indicazioni obbligatorie elencate dall’articolo 1, comma 3, del richiamato DM essenziali a qualificare il titolo di viaggio, nonché ogni altra informazione utile ad individuare il tipo di servizio reso (ad esempio, cognome e nome del passeggero, itinerario completo del viaggio, compresa l’indicazione degli aeroporti di imbarco e scalo, numero e data del volo, il peso del bagaglio,…)”.

Qualora, invece, la compagnia aerea emetta fattura dovranno essere seguite le regole della territorialità Iva. Pertanto:

  • per i voli interni, il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva con l’aliquota del 10%;
  • per i voli esteri, l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’Iva italiana;
  • per i voli misti, il 38% del corrispettivo sconta il regime di non imponibilità Iva mentre il 62% del corrispettivo è fuori dal campo di applicazione dell’Iva Italiana.

Compagnia aerea straniera

Qualora l’acquisto on line del biglietto aereo venga effettuato, da parte di un soggetto passivo Iva stabilito in Italia, accedendo al sito internet di un compagnia aerea straniera (quindi non stabilita ai fini Iva in Italia), l’acquirente potrebbe dover osservare alcuni adempimenti.

Difatti, nello specifico:

  • in caso di voli interni, l’Iva è dovuta in Italia;
  • in caso di voli esteri, l’operazione non rileva ai fini Iva in Italia;
  • in caso di voli misti, l’operazione rileva ai fini Iva in Italia per il 38% del corrispettivo.

E nelle ipotesi di voli interni e misti, il debitore dell’imposta non è la compagnia estera bensì il soggetto passivo Iva acquirente poiché stabilito in Italia, così come previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972.

Sicché l’acquirente soggetto passivo Iva è tenuto a:

  • emettere autofattura, se la compagnia estera è stabilita in un Paese extra-Ue, con applicazione dell’Iva del 10%, per i voli interni, oppure con indicazione del regime di non imponibilità sul 38% del corrispettivo, per i voli misti;
  • integrare (cd. reverse charge) la fattura emessa dalla compagnia estera stabilita in altro Paese Ue, con applicazione dell’Iva del 10%, per i voli interni, oppure con indicazione del regime di non imponibilità sul 38% del corrispettivo, per i voli misti.

Gli adempimenti devono essere posti in essere indipendentemente dal documento emesso dalla compagnia straniera, quindi, anche se quest’ultima abbia emesso l’e-ticket o un biglietto cartaceo (in tal caso trova applicazione l’autofattura).

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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