I servizi elettronici IVA: definizione e territorialità

Ai fini IVA, i servizi elettronici sono quelli resi tramite internet o rete elettronica, con prestazione essenzialmente automatizzata e intervento umano minimo. La distinzione è rilevante perché solo tali servizi seguono le specifiche regole TTE: nei rapporti B2C la territorialità si individua, di regola, nel Paese del consumatore, ai sensi dell’art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972.

Ai fini IVA, la nozione di servizi elettronici è oggi ancorata alla definizione contenuta nell’art. 7, Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, come richiamata anche dall’Agenzia delle Entrate in numerose risposte a interpello (ad es., interpelli n. 12/2023n. 34/2023n. 253/2023n. 582/2022). Si considerano “servizi prestati tramite mezzi elettronici” i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Rientrano, in via esemplificativa, tra i servizi elettronici: 

  • la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; 
  • servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica (siti o pagine web, hosting, gestione remota di programmi e attrezzature); 
  • servizi automaticamente generati da un computer attraverso internet o altra rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; 
  • la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita beni o servizi su marketplace online con procedure interamente automatizzate; 
  • le offerte forfettarie di servizi internet (ISP) nelle quali la componente telecomunicazioni è accessoria rispetto a contenuti digitali (notizie, meteo, giochi online, hosting, forum, ecc.), nonché gli ulteriori servizi indicati negli allegati alla Direttiva IVA e al Regolamento n. 282/2011. 

Sono, invece, esclusi dalla categoria dei servizi elettronici, pur utilizzando la rete, quei servizi in cui internet è solo un mezzo di comunicazione tra prestatore e cliente (ad es., consulenze professionali via e‑mail, formazione in videoconferenza con intervento umano non minimo, prenotazioni online di servizi “tangibili” come soggiorni alberghieri o trasporto passeggeri). In tali casi, l’utilizzo del canale digitale non muta la natura giuridica della prestazione. Questa distinzione è centrale: solo in presenza di una prestazione essenzialmente automatizzata si ricade nel perimetro dei “servizi forniti per via elettronica” cui si applicano le specifiche regole di territorialità e i regimi speciali (TTE/OSS).  

Per quanto riguarda la territorialità, il punto di partenza è l’art. 7‑ter, D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce le regole generali di territorialità delle prestazioni di servizi, distinguendo: 

  • nei rapporti B2B (business to business), il criterio del luogo del committente soggetto passivo: la prestazione è territorialmente rilevante in Italia quando resa a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ed è invece fuori campo se il committente è stabilito all’estero; 
  • nei rapporti B2C (business to consumer), il criterio del luogo del prestatore: la prestazione è territorialmente rilevante in Italia quando resa a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti in Italia. 

Su questo schema generale si innesta la disciplina speciale dei servizi TTE. Per i soli servizi elettronici, la regola di fondo – coerente con l’art. 58, Direttiva 2006/112/CE – è quella del “Paese del consumatore” quando il committente è un privato. Tale approdo è oggi codificato nell’art. 7‑octies, D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal D.Lgs. n. 45/2020, con decorrenza 1° luglio 2021. La norma deroga espressamente alla regola B2C di cui all’art. 7‑ter, comma 1, lett. b), e prevede che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi

  • le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero; 
  • le prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione, quando il committente è parimenti domiciliato o residente in Italia e i servizi sono utilizzati nel territorio dell’Unione Europea. 

Per i servizi elettronici B2C, dunque, è sufficiente il domicilio o la residenza del consumatore in Italia: il luogo di effettivo utilizzo non rileva, come chiarito anche dalla circolare n. 22/E del 26 maggio 2016. Per le telecomunicazioni e la teleradiodiffusione, invece, al criterio soggettivo si affianca il requisito dell’utilizzo in ambito UE, in attuazione delle facoltà di deroga previste dalla direttiva IVA (spostando l’imposizione dove avviene il consumo effettivo del servizio). 

commi 2 e 3 dell’art. 7‑octies introducono una soglia unica di 10.000 euro, che consente – in presenza di determinate condizioni – di disapplicare la regola del “Paese del consumatore” a favore di una tassazione nello Stato del prestatore, così da non gravare eccessivamente i piccoli operatori. Il comma 4 regola l’opzione: il prestatore può scegliere di applicare l’IVA nello Stato del committente anche se sotto soglia, comunicando l’opzione in dichiarazione; l’effetto è vincolante per un periodo minimo di 2 anni. Ne discende che la corretta gestione dei flussi TTE, il monitoraggio della soglia e la pianificazione dell’eventuale opzione diventano attività centrali dell’assistenza professionale. Il quadro sulla territorialità dei servizi elettronici si integra con i regimi speciali OSS (One Stop Shop), che consentono ai soggetti passivi di gestire in forma accentrata, in un unico Stato membro di identificazione, gli obblighi IVA connessi alle prestazioni rese in altri Stati membri a committenti non soggetti passivi. 

In origine, il sistema MOSS (Mini One Stop Shop) era limitato ai soli servizi TTE resi B2C; con l’intervento del D.Lgs. n. 83/2021, il regime è stato esteso, divenendo l’OSS attuale, che copre un più ampio perimetro di operazioni. Le FAQ e la prassi dell’Agenzia delle Entrate (ad es., interpelli n. 253/2023 e n. 701/2021) confermano che: 

  • l’OSS riguarda esclusivamente le operazioni B2C (committenti non soggetti passivi); 
  • la tassazione avviene nello Stato membro del committente, in deroga all’art. 7‑ter, a condizione che il prestatore aderisca al regime speciale; 
  • per i rapporti B2B continuano a trovare applicazione le regole generali, con meccanismo del reverse charge e, se del caso, obblighi di elenco Intrastat.

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