Conciliazione giudiziale e spese di giudizio

La conciliazione giudiziale tributaria, una volta perfezionata, ha effetto novativo e sostituisce la pretesa originaria con un nuovo accordo vincolante tra contribuente e Fisco. In tale prospettiva, la compensazione delle spese prevista dall’art. 15, comma 2-octies, D.Lgs. n. 546/1992 dovrebbe estendersi all’intero giudizio e non solo al grado in cui l’accordo si perfeziona.

La conciliazione giudiziale, disciplinata dagli artt. 48 ss., D.Lgs. n. 546/1992, rappresenta un istituto cardine nel panorama del contenzioso tributario e si colloca oggi al crocevia tra esigenze deflattive e riequilibrio delle posizioni tra contribuente e Fisco. Attraverso tale istituto, le parti di un processo tributario possono definire la vertenza mediante un accordo vincolante su imposte dovute e relative sanzioni. 

L’istituto ha subìto nel tempo un’evoluzione significativa, dettata da un cambiamento di prospettiva del Legislatore volto a garantire maggiore efficacia ed equità, ridefinendo gli effetti della definizione concordata. 

Punto di svolta, per quanto interessa nella presente trattazione, è l’intervento operato dall’art. 14, D.Lgs. n. 218/1997, che ha abrogato la previsione secondo cui la conciliazione «non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all’ente impositore». Tale abrogazione segna un cambio di rotta: la conciliazione cessa di essere mero strumento di cesura processuale per divenire accordo autonomo, idoneo a rideterminare i rapporti tra le parti nel loro complesso. 

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha consolidato questa visione, qualificando la conciliazione come una fattispecie «a formazione progressiva» che, una volta perfezionata, assume un carattere novativo. Essa comporta l’estinzione della pretesa fiscale originaria e la sua sostituzione con una nuova obbligazione, certa e concordata. L’accordo conciliativo, infatti, costituisce esso stesso titolo per la riscossione delle somme dovute. 

Ciò osservato, si evidenzia che, laddove perfezionata, la conciliazione estingue il processo per «cessazione della materia del contendere». Sebbene l’ordinaria disciplina di tale estinzione (art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992) imponga che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, l’art. 15, comma 2-octies, dello stesso decreto stabilisce espressamente che, nei procedimenti di conciliazione, le spese si intendono compensate, salvo diversa pattuizione delle parti. 

La chiarezza di tale norma nel derogare il principio generale solleva tuttavia un dubbio sulle spese dei gradi di giudizio precedenti, attribuite secondo il principio di soccombenza di cui all’art. 15 (rinvigorito dal D.Lgs. n. 156/2015, che circoscrive la compensazione a poche ipotesi tassative). La questione si complica considerando che le sentenze di primo e secondo grado, sebbene di natura provvisoria, sono state rese immediatamente esecutive dal 2016, data in cui la facoltà di conciliare è stata peraltro estesa anche al secondo grado (e successivamente alla fase di Cassazione)

A tal proposito, si possono identificare 2 soluzioni interpretative contrapposte

Una prima interpretazione, volta a valorizzare la ratio dell’istituto come strumento meramente finalizzato alla definizione del giudizio pendente (e quindi animato da ragioni puramente deflattive), restringe la compensazione delle spese (art. 15, comma 2-octies) al solo grado in cui si perfeziona l’accordo. In tale ottica, le spese dei gradi precedenti rimarrebbero invariate, giacché già regolate da sentenze immediatamente esecutive, pur nella loro provvisorietà. 

Una seconda interpretazione, invece, propende per l’estensione del principio di compensazione delle spese a tutti i gradi di giudizio, individuando nell’accordo conciliativo una novazione del rapporto complessivo, capace di travolgere quanto medio tempore deciso in via provvisoria. 

A parere degli scriventi, la seconda tesi appare più convincente, in quanto più coerente e rispettosa dell’evoluzione dell’istituto, il quale, come visto, ha progressivamente ampliato la propria portata rispetto alla mera finalità deflattiva, ma ha assunto il carattere di strumento di ridefinizione complessiva del rapporto giuridico tra le parti, finalizzato a sostituire in toto la pretesa erariale originaria. 

Tale lettura è avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di spese di giudizio: la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. II, n. 19933/2022Cass., Sez. I, n. 6860/2015) ha chiarito che la soccombenza, ai fini della regolazione delle spese, deve essere valutata con riferimento all’esito complessivo della lite, considerata come un unicum, e non in relazione ai singoli gradi di giudizio. D’altronde, è prassi consolidata che il giudice del gravame, nel riformare una sentenza, provveda a una nuova regolamentazione delle spese anche di tutti i gradi precedenti. Analogamente, l’accordo conciliativo, quale atto finale che definisce il rapporto, deve poter incidere sulla regolamentazione delle spese dell’intero giudizio. 

Resta da definire la sorte delle somme eventualmente già versate a titolo di spese. Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che la provvisoria esecutività delle sentenze non giustifichi una deroga al principio della compensazione: tali somme dovranno pertanto essere restituite alla parte che le ha versate, salva ovviamente facoltà di accordarsi diversamente nell’ambito dell’intesa conciliativa. 

Tale soluzione appare coerente con l’evoluzione dell’istituto sopra commentata, nonché con l’abrogazione del divieto di restituzione delle somme eventualmente già versate ante conclusione dell’accordo conciliativo operata dall’art. 14, D.Lgs. n. 218/1997

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso, articolato su 5 giornate, è orientato ai professionisti della crisi (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro) che devono accompagnare l’impresa nei diversi percorsi di risanamento ovvero nelle procedure di liquidazione giudiziale. A partire dal 16/06/2026

Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una compiuta conoscenza sulla disciplina del Collegio sindacale degli Enti del SSN (ASL, AO, AOU e IRCCS) e di illustrare le molteplici attività di vigilanza e controllo poste in capo all’organo di controllo. A partire dal 4/06/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto