Operazioni di MLBO: rimedi per il recupero dell’IVA non detratta sotto la lente di Assonime

La disciplina della detrazione IVA sui transaction cost nelle operazioni di MLBO è evoluta da un iniziale diniego dell’Agenzia delle Entrate a un riconoscimento, a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione del 2024 e della posizione della Commissione Europea, recepita nella risoluzione n. 7/E/2026. Tali costi sono oggi considerati preparatori all’attività economica e quindi detraibili. Permangono tuttavia criticità sul recupero dell’IVA non detratta: l’Agenzia esclude la dichiarazione integrativa “a favore” e ammette il rimborso solo a determinate condizioni, mentre Assonime contesta tale impostazione, ritenendola incoerente e penalizzante per i contribuenti.

Prima della risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate negava il diritto di detrazione dell’IVA applicata ai costi di transazione (c.d. transaction cost) sostenuti nelle operazioni di MLBO (Merger Leveraged Buy-Out), nel presupposto che il regime di detrazione dell’IVA nell’ambito di tali operazioni deve essere individuato applicando gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di holding di partecipazione (circolare n. 6/E/2016risposta a consulenza giuridica n. 17/E/2019risposte a interpello n. 758/E/2021 e n. 529/E/2022). 

Con le sentenze n. 22608 e n. 22649 del 9 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha, invece, affermato che la società veicolo, costituita nell’ambito di un’operazione di MLBO, ha diritto di esercitare la detrazione dell’IVA relativa ai beni/servizi preordinati alla realizzazione dell’operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. 

La Commissione Europea, a seguito della denuncia presentata dall’AIDC contro la posizione dell’Agenzia delle Entrate relativa al mancato riconoscimento del diritto di detrazione dell’IVA applicata ai costi di transazione (sostenuti nelle operazioni di MLBO, ha archiviato la procedura confermando la detrazione. 

In pratica, ha sostenuto la Commissione, i contribuenti sono sufficientemente tutelati dall’orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione con le citate sentenze n. 22608 e n. 22649/2024 e, in quest’ottica, i princìpi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria a giustificazione della detrazione sono, come detto, quelli relativi alla detraibilità dell’IVA per gli atti preparatori all’attività d’impresa. 

La risoluzione n. 7/E/2026, rivedendo la propria posizione anche a seguito della posizione della Commissione Europea nella pre-closure letter del 9 luglio 2025, ha precisato che, tenuto conto che, nell’ambito delle operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, le società veicolo sono costituite non con la funzione di mera detenzione di partecipazioni, ma al fine di consentire l’espletamento di questa particolare tipologia di operazioni, i costi di transazione dalle stesse sostenuti possono ritenersi spese sostanzialmente prodromiche all’avvio dell’attività economica della società target e, come tali, detraibili

In sintesi, in linea con la giurisprudenza italiana sopra richiamata, nel contesto delle operazioni in argomento, la società veicolo svolge un ruolo “prodromico” e “preparatorio” all’esercizio dell’attività economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target. L’attività effettuata e i costi sostenuti dalla società veicolo sono, infatti, preordinati a consentire la prosecuzione e diretta gestione dell’attività svolta dalla società target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato con l’unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società veicolo e la società target. La società veicolo, pertanto, si qualifica come soggetto passivo IVA in ragione del nesso individuabile tra i predetti costi e le operazioni attive imponibili che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione. 

Successivamente, con la risposta a interpello n. 58 del 2 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di recupero dell’IVA assolta, escludendo la possibilità di ricorrere alla dichiarazione integrativa “a favore”, di cui all’art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998, nel presupposto che tale istituto è destinato a correggere “errori od omissioni”, mentre, nella fattispecie, il mancato esercizio della detrazione non deriverebbe da un errore, ma da una scelta consapevole del contribuente, ancorché adottata in ossequio alle indicazioni di prassi allora vigenti. 

In merito, invece, alla possibilità di recuperare l’imposta mediante la procedura di rimborso dell’art. 30-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia ha anzitutto osservato che la stessa non può essere utilizzata per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo. 

Di contro, come aveva già avuto modo di precisare l’Agenzia con la circolare n. 20 del 29 dicembre 2021, l’istanza di rimborso deve essere ammessa laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato a emettere la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, qualora siano spirati i termini per l’emissione della nota di variazione, nell’impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa IVA a favore ai sensi del citato art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998, per recuperare l’imposta a suo tempo versata, il contribuente, in presenza dei presupposti applicativi, potrà avvalersi dell’art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972

In base a questa impostazione, la risposta n. 58/E/2026 ha ammesso il rimborso laddove non sia stato esercitato il diritto di detrazione relativo alle fatture passive corrispondenti ai transaction cost tempestivamente annotate nel registro degli acquisti non per colpevole inerzia, ma confidando nella posizione erariale circa l’indetraibilità dell’IVA nelle operazioni di MLBO

Riguardo al termine per la presentazione dell’istanza, l’Agenzia ha individuato il “dies a quo” nel 9 agosto 2024, corrispondente alla data di deposito delle sentenze della Corte di Cassazione che hanno determinato la rivisitazione delle indicazioni di prassi. 

rimedi al recupero dell’IVA non detratta sono stati esaminati da Assonime con la circolare n. 12 del 21 aprile 2026. 

L’Associazione è dell’avviso che, nella fattispecie in esame, il mancato esercizio della detrazione, pur derivando dall’adeguamento a un indirizzo amministrativo allora sfavorevole, si traduce comunque, sul piano oggettivo, in un’omissione che ha impedito al contribuente di far valere un credito spettante sulla base della corretta interpretazione della disciplina o, in altri termini, un errore indotto da un’interpretazione della norma non corretta da parte dell’Amministrazione finanziaria

La soluzione interpretativa prospettata dall’Agenzia delle Entrate appare discutibile anche sul piano della coerenza sistematica e della stessa volontà legislativa. 

Sotto il primo profilo, la nozione di “errore od omissione”, ai fini del ravvedimento operoso, è stata ritenuta applicabile anche per regolarizzare le violazioni connesse a condotte fraudolente. Di conseguenza, nel diverso ambito della dichiarazione integrativa, non si comprende perché la medesima nozione debba essere intesa in senso così restrittivo da non ricomprendere il comportamento del contribuente che, lungi dal porre in essere una condotta antigiuridica, si sia limitato ad adeguarsi a un orientamento dell’Amministrazione finanziaria allora vigente, poi rivelatosi non corretto. Se, dunque, anche condotte obiettivamente fraudolente sono state successivamente attratte nell’area del ravvedimento, a maggior ragione non sembra giustificata, sul piano sistematico, l’esclusione dalla nozione di “omissione” del mancato esercizio della detrazione derivante dall’affidamento riposto nella prassi amministrativa. 

Sotto il secondo profilo, la Relazione illustrativa all’art. 5, D.L. n. 193/2016, nel riformare la disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”, ha valorizzato l’esigenza di consentire al contribuente di far valere, in via fisiologica, errori incidenti sull’obbligazione tributaria, evitando il ricorso al rimborso o al contenzioso. In questa prospettiva, riesce difficile sostenere un’interpretazione restrittiva della nozione di “omissione” che escluda il mancato esercizio della detrazione determinato dall’affidamento in un orientamento amministrativo allora vigente, ma successivamente disatteso. 

La tesi dell’esclusione della dichiarazione integrativa presenta, inoltre, evidenti svantaggi anche sul piano operativo. Attraverso l’integrativa “a favore”, infatti, il contribuente potrebbe fare emergere il credito IVA con modalità più lineari e in tempi più contenuti, beneficiando di una più rapida utilizzazione del relativo credito, sia mediante riporto dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo (c.d. compensazione verticale), sia, ricorrendone i presupposti, mediante compensazione tramite modello F24 (c.d. compensazione orizzontale), ovvero mediante richiesta di rimborso, ai sensi degli artt. 30 e 38-bis, D.P.R. n. 633/1972

Secondo Assonime, è discutibile anche l’individuazione del “dies a quo per la presentazione dell’istanza di rimborso, fissato al 9 agosto 2024, risultando invece più logico far decorrere il termine dal momento in cui la prassi ha mutato orientamento, adeguandosi in maniera espressa alla posizione della Corte di Cassazione, inducendo, quindi, un legittimo affidamento per il contribuente, tutelato dall’art. 10, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

L’Agenzia delle Entrate, ai fini del recupero dell’IVA non detratta, ha richiesto che il contribuente sia in grado di dimostrare, oltre al mancato esercizio della detrazione, la tempestiva registrazione delle fatture passive e, ove l’imposta sia stata imputata a costo, il suo recupero a tassazione, in modo da evitare fenomeni di duplicazione del beneficio. 

Anche sul punto, l’Associazione si pone in ottica critica, con riguardo sia al requisito della tempestiva registrazione delle fatture, sia al recupero a tassazione dell’IVA dedotta. 

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