Il legittimo utilizzo delle presunzioni in fase accertativa

L’accertamento analitico-induttivo torna centrale nei controlli verso gli operatori che operano con consumatori finali. La regolarità formale delle scritture contabili non impedisce la rettifica dei ricavi, purché fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti, calibrate sulle caratteristiche concrete dell’attività svolta.

Gli uffici, nel corso dell’ultimo periodo, si stanno riappropriando dell’attività accertatrice, procedendo alla verifica della correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali, che hanno quindi maggiori possibilità di occultare ricavi e/o compensi.  

Il “grimaldello” è costituito dall’art. 62-sexies, D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni nella Legge n. 427/1993, che ha integrato, di fatto, l’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, e l’art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972, disponendo – fra l’altro – che gli accertamenti possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. 

Infatti, la presenza di scritture contabili formalmente regolari non preclude all’Amministrazione finanziaria di procedere, legittimamente, all’accertamento analitico induttivo dei ricavi dichiarati da un contribuente che, nel corso dell’esercizio controllato, abbia posto in essere un comportamento palesemente antieconomico. La rettifica analitica, con “posta induttiva sui ricavi”, consente infatti di ricostruire i ricavi, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, da rendere inattendibili le risultanze documentali per mancanza delle garanzie “inerenti” a una contabilità sistematica (cfr. fra le altre, Cass. n. 23550/2014; Cass. n. 13734/2015). 

Nell’ambito dell’esecuzione delle attività ispettive, le metodologie operative di controllo presuntive vengono diversificate in ragione della tipologia di contribuente selezionato, dell’attività economica da questi esercitata e del grado di complessità delle tecniche evasive in concreto poste in essere, in un quadro di sostanzialità e concretezza di ogni intervento.  

E i verificatori fanno largo uso delle presunzioni che, ai sensi dell’art. 2727, c.c., sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.  

Resta fermo che in tema di prove su presunzioni non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignorato come l’unica conseguenza possibile secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, bastando, invece, che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento a una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza colte dal giudice, per giungere all’espresso convincimento circa tale probabilità di sussistenza e la compatibilità del fatto supposto a quello accertato.  

Le prove indirette, per supportare conclusioni il più possibile fondate, devono necessariamente essere calibrate, quanto a natura delle stesse e relativa efficacia dimostrativa, alle caratteristiche dell’attività interessata ed alle sue dimensioni.  

A tale riguardo, proprio in questi giorni, con l’ordinanza n. 11240 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio per cui in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729, c.c., ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti», laddove il requisito della «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – «desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile attraverso un’analisi atomistica degli stessi» (Cass. n. 9054 del 2022; conf. Cass. n. 14151 del 2022)».  

Segnaliamo, comunque, l’ordinanza n. 13205/2025 della Corte di Cassazione, secondo cui gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi, benché l’art. 2729, comma 1, c.c., l’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, e l’art. 54, D.P.R. n. 633/1972, si esprimano al plurale. 

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