L’esercizio della professione di commercialista attraverso un CED

In un mercato in continua evoluzione, l’attività del dottore commercialista si trova sempre più spesso inserita in strutture economiche complesse. Con frequenza crescente, il professionista partecipa a società che supportano la propria attività (società di elaborazione dati, di gestione della contabilità e delle paghe, di domiciliazione e segreteria) oppure è coinvolto, per ragioni patrimoniali, familiari o imprenditoriali, in società commerciali. Su tale assunto, il legislatore, recependo l’evoluzione del mercato, ha scelto di affrontare la questione non con un divieto assoluto di partecipazione societaria, ma con un sistema di cause di esclusione presidiate da parametri quantitativi e qualitativi, che richiede un accertamento in concreto, caso per caso, fondato su ciò che il professionista effettivamente svolge, non sulla qualifica che formalmente riveste.

Il tema ha assunto nuova centralità alla luce dei più recenti sviluppi normativi e interpretativi. Prima di esaminarne il contenuto, è opportuna una breve ricognizione del quadro generale. L’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2005 dichiara incompatibile con la professione di dottore commercialista e di esperto contabile l’esercizio, anche non prevalente né abituale: “a) della professione di notaio; b) della professione di giornalista professionista; c) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; d) dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi; e) dell’attività di promotore finanziario”.

La formulazione è molto ampia e, in particolare, la lettera c), dedicata all’attività d’impresa, costituisce la fonte di gran lunga più frequente di incompatibilità nella pratica. Tuttavia, il secondo comma del medesimo art. 4 individua tre cause di esclusione, che operano come deroghe alla regola generale. L’incompatibilità, infatti, non sussiste:

  1. qualora l’attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative;
  2. in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione.
  3. quando il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e nell’interesse del soggetto che lo ha conferito.

La casistica più diffusa nella pratica, nonché la più controversa, riguarda il commercialista che sia al tempo stesso socio e amministratore di una società di servizi. In molti casi, si tratta di un CED (centro di elaborazione dati) che gestisce attività quali la tenuta della contabilità generale o IVA, l’elaborazione delle buste paga, la domiciliazione fiscale e i servizi di segreteria. Al riguardo, le note interpretative del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) statuiscono che l’attività del dottore commercialista contemporaneamente socio e amministratore di una società di servizi è considerata in ogni caso compatibile purché le prestazioni erogate dalla società siano di natura meramente esecutiva (attività di invio dichiarazioni, domiciliazione, servizi per lo studio professionale). La ratio sottostante è che la società di servizi è tollerata in quanto supporta logisticamente e operativamente l’attività professionale. La questione si complica quando la società di servizi opera non solo a favore dello studio del professionista-socio, ma anche verso clienti terzi. In tal caso, l’attività del professionista potrebbe essere ritenuta incompatibile rispetto all’attività esercitata attraverso la società di servizi.

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