Iper-ammortamento e CPB: quando la fiscalità premiale rientra nel patto con il Fisco 

L’iper-ammortamento 2026-2028 assume rilievo anche per le imprese aderenti al Concordato Preventivo Biennale, poiché la maggiorazione fiscale incide sulla determinazione del reddito concordato. La misura richiede un’attenta gestione tecnica, contabile e documentale dell’investimento, trasformando il beneficio fiscale in un processo strutturato di tracciabilità e governance aziendale.

Il ritorno dell’iper-ammortamento nel triennio 2026-2028 non è una semplice misura di sostegno agli investimenti. È un banco di prova del nuovo rapporto tra impresa e Amministrazione finanziaria. Il tema non riguarda soltanto la maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto, ma la sua compatibilità con il Concordato Preventivo Biennale, istituto di stabilizzazione del reddito imponibile. Qui si colloca la novità. Il reddito concordato non resta impermeabile alla fiscalità premiale, poiché la maggiorazione relativa all’iper-ammortamento viene attratta tra le variazioni ammesse dall’art. 16, D.Lgs. n. 13/2024

La disciplina, fondata sui commi 427436 dell’art. 1, Legge n. 199/2025, e corretta dal D.L. n. 38/2026, convertito nella Legge n. 88/2026, riguarda investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il beneficio opera ai fini delle imposte sui redditi mediante incremento figurativo di ammortamenti e canoni. Non è un contributo erogato, né un credito d’imposta. È una deduzione rafforzata che si innesta nel reddito d’impresa.

 

Incompatibilità con CPB risolta 

Il problema originario era evidente. Se il contribuente aderisce al CPB e il reddito viene pattuito in via preventiva, una maggiorazione fiscale non prevista tra le rettifiche consentite rischia di restare priva di effetti. L’impresa investe, perizia, certifica e conserva la documentazione, ma il reddito concordato non si modifica. L’intervento legislativo ha rimosso tale incongruenza mediante l’inserimento, nell’art. 16, D.Lgs. n. 13/2024, della nuova lett. b-ter), che include la maggiorazione relativa all’iper-ammortamento tra gli elementi idonei a incidere sulla determinazione del reddito concordato

Il patto con il Fisco stabilizza l’ordinario, ma non può sterilizzare l’investimento produttivo

La compatibilità con il CPB evita la collisione tra 2 razionalità. Il concordato mira alla prevedibilità del gettito e alla riduzione del contenzioso. L’iper-ammortamento promuove investimenti tecnologici. La modifica dell’art. 16 è, quindi, una correzione sistematica. Il risparmio d’imposta è solo la parte visibile. Sul piano organizzativo, il beneficio non si esaurisce nella riduzione del carico fiscale, poiché impone all’impresa la predisposizione di una catena probatoria coerente, idonea a collegare decisione di investimento, caratteristiche tecniche del bene, interconnessione, documentazione contabile e corretta rappresentazione dichiarativa. 

Il perimetro oggettivo dell’agevolazione riguarda i beni strumentali nuovi riconducibili agli allegati alla Legge n. 199/2025, con particolare riferimento agli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, nonché a specifiche tipologie di beni destinati all’autoproduzione energetica. Per effetto dell’intervento correttivo, è venuto meno il vincolo generale relativo alla produzione del bene nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, restando tuttavia ferma la necessaria destinazione dell’investimento a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Permangono, invece, condizioni specifiche per gli impianti fotovoltaici, rispetto ai quali la disciplina conserva requisiti tecnici e territoriali autonomi.

 

Momento di effettuazione dell’operazione: acquisto e leasing 

La corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento assume rilievo centrale, sia ai fini dell’accesso all’agevolazione, sia per la verifica del periodo di competenza della maggiorazione. Per i beni mobili acquisiti in proprietà, occorre fare riferimento ai criteri dell’art. 109, comma 2, lett. a), TUIR, secondo cui il costo si considera sostenuto, di regola, alla data di consegna o spedizione del bene. Qualora, tuttavia, l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale si verifichi in un momento successivo, rileva tale diverso momento, senza che possano assumere rilievo, a questi fini, le clausole di riserva della proprietà. 

Nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, la prospettiva è diversa. Il momento fiscalmente rilevante coincide con la consegna del bene al locatario, ovvero con l’esito positivo del collaudo, ove previsto quale condizione di accettazione del bene. Il successivo esercizio del diritto di riscatto non determina una nuova fattispecie agevolabile, poiché l’investimento rileva già nella fase in cui il bene entra nella disponibilità economico-funzionale dell’impresa utilizzatrice. 

Anche la misura della maggiorazione richiede una lettura non meramente aritmetica, ma coerente con la programmazione degli investimenti. Il costo fiscalmente rilevante è incrementato del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, nonché del 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Tali limiti devono essere riferiti alla singola annualità e non all’intero arco temporale di vigenza della disciplina. Ne consegue che la scansione temporale degli investimenti può assumere rilievo nella pianificazione fiscale, purché resti coerente con le esigenze industriali dell’impresa e non si traduca in una artificiosa frammentazione dell’operazione economica.

 

Tabella investimenti e aliquote 
Fascia di investimento Maggiorazione 
Fino a 2,5 milioni di euro 180% 
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro 100% 
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro 50% 

Tabella beni agevolabili (art. 1, comma 429, Legge n. 199/2025) 
Categoria normativa Contenuto della disciplina 
Beni materiali  strumentali nuovi La tabella individua i beni materiali destinati alla digitalizzazione, all’automazione e all’integrazione dei processi produttivi, includendo specifici impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, purché destinati all’autoconsumo. 
Beni immateriali  strumentali nuovi La tabella riguarda software, sistemi, piattaforme e applicazioni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, purché strumentali al processo produttivo e coerenti con l’investimento agevolato. 

Caso pratico 

Si consideri Alfa S.r.l., impresa manifatturiera aderente al CPB 2026-2027, con reddito concordato 2026 pari a 700.000 euro. Nel giugno 2026 acquista e interconnette un macchinario agevolabile del costo di 900.000 euro, con coefficiente fiscale di ammortamento del 20%. La maggiorazione del 180% è pari a 1.620.000 euro. Ove il bene entri in funzione nel 2026, la quota riferibile alla sola maggiorazione, assumendo la riduzione alla metà del coefficiente nel primo esercizio, è pari a 162.000 euro. Il reddito concordato 2026, per effetto della variazione ammessa dall’art. 16, D.Lgs. n. 13/2024, si riduce quindi da 700.000 euro a 538.000 euro, con un risparmio IRES di 38.880 euro. Negli esercizi successivi, a regime, la quota annua riferibile alla maggiorazione è pari a 324.000 euro, salvo capienza reddituale e corretta imputazione delle quote. 

Il caso evidenzia che il reddito concordato, pur rispondendo a una logica di stabilizzazione preventiva della base imponibile, deve restare sensibile agli elementi che il Legislatore ha espressamente sottratto alla rigidità del patto fiscale, in ragione della loro autonoma rilevanza agevolativa.

 

Profili dichiarativi e documentali rigorosi 

Il profilo documentale costituisce uno dei presidi centrali della disciplina agevolativa. La perizia tecnica asseverata è chiamata a verificare la riconducibilità dei beni agli allegati normativi di riferimento, nonché l’effettiva interconnessione con i sistemi aziendali di gestione della produzione o con la rete di fornitura. La certificazione contabile, invece, presidia il diverso piano dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della loro corrispondenza alle risultanze contabili dell’impresa. I 2 ambiti non devono essere sovrapposti, poiché il controllo tecnico e quello contabile rispondono a funzioni autonome e complementari. Il revisore non è chiamato a validare le caratteristiche tecnologiche del bene, così come il professionista tecnico non può sostituirsi alla verifica contabile delle spese. 

Ne consegue l’esigenza di predisporre una chiara ripartizione delle responsabilità tra impresa, consulente fiscale, tecnico asseveratore e revisore legale, evitando sovrapposizioni operative e zone di indeterminatezza probatoria. Invero, la qualità del fascicolo documentale non rappresenta un adempimento meramente formale, ma costituisce la condizione essenziale per sostenere la legittima fruizione del beneficio in sede di controllo. Solo una documentazione coerente, tempestiva e verificabile consente di distinguere l’investimento effettivamente realizzato e funzionalmente integrato nella struttura produttiva dalla sua mera rappresentazione fiscale. 

Il nuovo regime non si esaurisce nella dichiarazione dei redditi. Le comunicazioni verso il GSE trasformano l’agevolazione in un processo tracciato. Il GSE svolge un controllo di primo livello, mentre l’Agenzia delle Entrate conserva i poteri ordinari di accertamento. In questa prospettiva, l’agevolazione non può essere concepita come una mera variazione dichiarativa da rilevare al termine dell’esercizio, ma come l’esito di un processo documentale e organizzativo che accompagna l’intero ciclo dell’investimento. La fruizione del beneficio richiede, infatti, la dimostrazione dell’effettiva destinazione del bene alla struttura produttiva, della sua concreta integrazione nei sistemi aziendali e della corrispondenza tra deduzione maggiorata, costi sostenuti ed evidenze contabili verificabili. La misura assume così una funzione ulteriore rispetto al vantaggio fiscale, poiché induce l’impresa a presidiare con maggiore rigore la tracciabilità tecnica, amministrativa e probatoria dell’investimento agevolato. 

Sul piano della governance, l’iper-ammortamento non può essere ricondotto alla sola dimensione fiscale dell’investimento, poiché incide anche sul modo in cui l’impresa organizza, documenta e controlla i propri processi decisionali. La disciplina agevolativa, infatti, presuppone una sequenza di attività che coinvolge l’area tecnica, l’amministrazione, la funzione contabile, il consulente fiscale e, ove presente, il revisore legale. Ne deriva che l’investimento agevolato assume rilievo anche ai fini degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all’art. 2086, c.c., non tanto perché ogni scelta di investimento debba essere formalizzata in modo ridondante, quanto perché la fruizione pluriennale del beneficio richiede presidi idonei a garantire tracciabilità, coerenza informativa e conservazione delle evidenze. 

In tale prospettiva, il Consiglio di Amministrazione non dovrebbe limitarsi ad autorizzare l’acquisto del bene, ma dovrebbe valutare anche le condizioni organizzative necessarie per sostenere nel tempo la legittima fruizione dell’agevolazione. Ciò implica l’individuazione dei soggetti responsabili del procedimento, la verifica della documentazione tecnica e contabile, il coordinamento con le comunicazioni richieste al GSE e la predisposizione di un fascicolo probatorio aggiornato lungo l’intero periodo di ammortamento fiscale. L’iper-ammortamento, in sostanza, trasforma l’investimento tecnologico in un processo amministrato, nel quale la convenienza fiscale resta subordinata alla qualità del governo interno dell’informazione.

 

Conclusioni  

In conclusione, l’inclusione dell’iper-ammortamento tra gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del reddito concordato non altera la funzione propria del CPB, ma ne corregge un possibile effetto distorsivo. La stabilizzazione anticipata della base imponibile non può, infatti, tradursi nella neutralizzazione di una misura agevolativa espressamente destinata a sostenere investimenti produttivi qualificati. Diversamente opinando, il CPB finirebbe per assumere una rigidità incompatibile con la stessa logica della fiscalità premiale, la quale presuppone che il comportamento economicamente incentivato trovi adeguato riconoscimento anche nella determinazione del reddito imponibile. 

La modifica dell’art. 16, D.Lgs. n. 13/2024, va dunque letta come intervento di coordinamento sistematico tra 2 istituti di diversa natura. Da un lato, il concordato risponde a un’esigenza di certezza, semplificazione e prevedibilità del rapporto tributario. Dall’altro, l’iper-ammortamento persegue una finalità selettiva di politica industriale, orientata al rafforzamento della capacità tecnologica e organizzativa dell’impresa. La loro coesistenza richiede che il reddito pattuito resti stabile rispetto alla fisiologia della gestione, ma rimanga sensibile agli elementi che il Legislatore reputa meritevoli di autonoma valorizzazione fiscale

Sul piano operativo, la disciplina impone al professionista un approccio non meramente dichiarativo, bensì procedimentale e probatorio. La fruizione dell’agevolazione richiede un presidio documentale costruito sin dalla fase di programmazione dell’investimento, alimentato durante l’esecuzione e mantenuto lungo l’intero periodo di rilevanza fiscale delle quote maggiorate. Secondo l’impianto attuativo delineato dal Decreto MIMIT-MEF, la fruizione del beneficio è destinata a poggiare su un presidio documentale rafforzato, fondato su perizia tecnica asseverata, certificazione contabile e comunicazioni al GSE. In attesa del consolidamento definitivo delle istruzioni operative, il dato sistematico appare comunque chiarol’iper-ammortamento non opera come mera variazione extracontabile isolata, ma come beneficio condizionato alla tracciabilità tecnica, contabile e procedurale dell’investimento. 

L’impresa che intenda utilizzare correttamente l’iper-ammortamento deve, quindi, superare una concezione episodica dell’agevolazione, fondata sulla mera rilevazione finale del beneficio in dichiarazione. Il bene agevolato non rileva solo in quanto acquistato, ma in quanto effettivamente inserito in un sistema produttivo, interconnesso, documentato e coerentemente rappresentato nelle scritture contabili e fiscali. In questa prospettiva, la deduzione maggiorata diviene l’esito di una prova organizzata, non la semplice conseguenza aritmetica di un investimento. 

La questione assume, pertanto, un rilievo più ampio rispetto alla tecnica di compilazione del modello dichiarativo. Essa investe il rapporto tra fiscalità, assetti amministrativi e qualità del governo interno dell’informazione. Solo quando area tecnica, amministrazione, controllo contabile e consulenza fiscale operano entro un sistema coordinato, l’agevolazione conserva la propria forza economica senza esporsi a fragilità probatorie. È in questo punto che la fiscalità premiale cessa di essere una variazione extracontabile e diviene, più propriamente, una forma di disciplina gestionale dell’investimento

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