Contratto di noleggio di auto, uso promiscuo e foro del consumatore

Tribunale di Napoli, 11 giugno 2026

Parole chiave

Contratto di noleggio – Uso promiscuo – Foro esclusivo – Consumatore – Professionista

Massima: “Nel contesto di un contratto di noleggio di auto, se il noleggiante nel concludere il contratto ha agito per finalità promiscue (sia per motivi personali che che motivi professionali), non può essere considerato un consumatore, con l’effetto che non può invocare il foro del consumatore, dovendosi invece considerare valida ed efficace la clausola di deroga alla competenza territoriale inserito nel testo del contratto, seppure preveda un foro diverso da quello del consumatore

Disposizioni applicate

Art. 33 cod. cons. (clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)

CASO

Tizio, di professione medico, prende a noleggio un’autovettura a lungo termine. L’auto funziona male, cosicché il noleggiante chiede la sospensione/riduzione del canone. Non ottenendo soddisfazione stragiudizialmente, Tizio si rivolge all’autorità giudiziaria. Il Giudice di pace di Napoli accoglie parzialmente la domanda del noleggiante e dichiara non dovuti cinque mesi di canone. La società noleggiatrice presenta però appello presso il Tribunale di Napoli, sollevando questione di incompetenza territoriale. Nel contratto è stato previsto il foro esclusivo di altra città, con la conseguenza che il giudice napoletano non sarebbe competente.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Napoli, in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli, reputa che il noleggiante – nel concludere il contratto di noleggio – abbia agito in qualità anche di professionista (medico) e non possa qualificarsi come consumatore. Ciò implica che non può operare il foro del consumatore, che è a Napoli. La competenza giurisdizionale si determina allora sulla base della deroga contrattuale, che prevede un foro diverso da quello napoletano.

QUESTIONI

Il contratto di noleggio altro non è che una locazione. Il nome non tecnico di “noleggio” viene usato per indicare la locazione avente a oggetto beni mobili, come un’autovettura. Le prestazioni scambiate tra le parti sono: il godimento del bene concesso dal noleggiatore al noleggiante verso il pagamento del prezzo effettuato dal noleggiante al noleggiatore. Secondo la definizione stabilita dalla legge, “la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo” (art. 1571 c.c.).

Negli ultimi anni si sono diffusi sul mercato i noleggi di autoveicoli. Il noleggio presenta alcuni vantaggi fiscali. Qualche volta il contratto viene concluso con consumatori, altre volte con professionisti. I testi dei contratti non sempre specificano se il noleggiante agisce come consumatore o professionista. La reale qualità del noleggiante è però rilevante in presenza di clausole vessatorie, che non sono efficaci nei confronti dei consumatori (art. 33 cond. cons.).

Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli, l’autovettura funziona male, cosicché il noleggiante si lamenta e chiede una sospensione/riduzione del canone. Non riuscendo a strappare uno sconto, si rivolge all’autorità giudiziaria. Nel merito, il giudice di pace riconosce l’esistenza di mal funzionamenti del veicolo e sconta cinque mesi di canone.

In sede di appello, la vicenda si concentra sulla tematica del foro competente. Il contratto prevedeva una clausola così formulata: “per qualsiasi controversia relativa alla formazione, conclusione, esecuzione, interpretazione e validità … sarà esclusivamente competente il … di … ovvero in alternativa quello del luogo di residenza del consumatore”. In caso di consumatore, questi ha diritto ad agire presso il proprio foro, anche se il contratto dispone diversamente, dal momento che la clausola che deroga al foro del consumatore si presume vessatoria. La lett. u) dell’art. 33 cod. cons. considera vessatorie le clausole che stabiliscono “come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.

Bisogna dunque capire se il noleggiante sia un consumatore oppure un professionista. Il codice del consumo definisce consumatorela persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3 lett. a), mentre definisce professionista “la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” (art. 3 lett. c).

Mentre il Giudice di pace di Napoli in primo grado ha reputato Tizio, che ha preso a noleggio l’autovettura, un consumatore, il Tribunale di Napoli – in secondo grado – è di opinione diversa. Il giudice napoletano valorizza la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Secondo l’autorità giudiziaria europea, il soggetto che ha stipulato un contratto relativo a un bene destinato a un uso in parte professionale e in parte estraneo alla sua attività professionale non ha diritto di avvalersi del beneficio delle regole di competenza specifiche riservate ai consumatori, a meno che l’uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto dell’operazione globale di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l’aspetto extraprofessionale.

Nel caso concreto, Tizio aveva indicato – al momento della stipula del contratto di noleggio – la propria partita IVA e non il semplice codice fiscale. Secondo il Tribunale di Napoli questa circostanza è indice sintomatico della volontà di impiegare l’autovettura per ragioni soprattutto lavorative. Anche l’interrogatorio e una testimonianza evidenziano che l’autovettura viene usata per attività lavorativa. Il giudice napoletano si convince dunque che Tizio abbia agito in qualità di professionista.

Se Tizio ha agito come professionista, non può invocare il foro del consumatore: la s.r.l. noleggiatrice e il noleggiante sono posti sullo stesso piano, senza la tutela delle clausole vessatorie. La clausola del contratto di noleggio che deroga al foro del consumatore è valida ed efficace e la causa deve essere conosciuta dal giudice del luogo indicato in via esclusiva nel contratto.

In conclusione, il Tribunale di Napoli riforma la sentenza di primo grado e dichiara l’incompetenza del Giudice di pace di Napoli. Viene poi assegnato termine di tre mesi per la riassunzione dinnanzi al giudice di pace competente (quello indicato nella clausola contenuta nel contratto di noleggio).

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