Corte di cassazione civile, Sez. 3, 11 giugno 2026, n. 19293, Pres. Rosetti, Rel. Crivelli
Parole chiave
Polizza linked – Contratto di assicurazione – Contratto di intermediazione finanziaria – Riqualificazione – Applicazione del testo unico della finanza – Requisito di forma scritta – Norme di comportamento degli intermediari finanziari
Massima: “Se un contratto, formalmente qualificato come assicurazione sulla vita, prevede la possibilità che, nel caso di morte del portatore di rischio, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell’andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, deve escludersi che ci si trovi al cospetto di un contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.; il rapporto deve invece qualificarsi come d’intermediazione finanziaria, con conseguente applicazione delle disposizioni del testo unico della finanza in tema di necessità di un contratto scritto di intermediazione finanziaria a pena di invalidità del contratto (art. 23 t.u.f.) e di doveri di comportamento dell’intermediario finanziario (art. 21 t.u.f.)”.
Disposizioni applicate
Art. 25-bis t.u.f. (depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche), art. 23 t.u.f. (contratti), art. 21 t.u.f. (criteri generali)
CASO
Nel 2012 Tizio, avvalendosi di un intermediario finanziario, stipula con un’impresa assicuratrice un contratto denominato “La Signature Bond Plus”, dietro il versamento di 25.000 euro. Nel 2015, l’impresa assicuratrice comunica però la perdita dell’intera somma. Al fine di recuperare l’importo conferito, il cliente si rivolge allora in primo grado al Tribunale di Macerata, il quale accoglie la domanda. Il giudice maceratese dichiara la nullità del contratto per violazione dell’art. 23 t.u.f., mancando il testo scritto di un contratto di intermediazione finanziaria, che è prescritto da questa disposizione a pena di nullità. Inoltre il Tribunale di Macerata ritiene che l’intermediario abbia violato l’obbligo di esaustiva informazione precontrattuale (art. 21 t.u.f.). In primo grado vengono condannati sia l’intermediario finanziario sia l’impresa assicuratrice a restituire l’importo di 25.000 originariamente pagato dal contraente.
La Corte di appello di Ancona conferma la natura di prodotto finanziario della polizza, atteso che il rischio era tutto concentrato sull’assicurato, nonché l’applicabilità degli artt. 21 e 23 t.u.f. a tale tipologia contrattuale.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione conferma i risultati raggiunti nel primo e nel secondo grado di giudizio. Il contratto concluso tra le parti ha contenuto finanziario e si applicano le disposizioni del testo unico della finanza, che risultano nel caso concreto violate, sia in quanto manca un contratto scritto di intermediazione finanziaria sia perché la banca non ha fornito le dovute informazioni all’investitore.
QUESTIONI
La Corte di cassazione, nell’ordinanza in commento, si occupa di polizze linked. Le polizze “connesse” (linked) a strumenti finanziari sono contratti formalmente assicurativi, con la peculiarità che – con il premio – vengono acquistati strumenti finanziari. Si tratta di contratti che appaiono assicurativi sia in virtù del soggetto che li conclude (un’impresa assicuratrice) sia in considerazione della loro denominazione (variabile nei casi, ma generalmente contenente la denominazione di “assicurazione” o “polizza”). Il problema è che, se gli strumenti finanziari perdono di valore, il contraente rischia di non ottenere la restituzione di alcun capitale alla fine del rapporto: non viene dunque “assicurato” nulla.
Le polizze linked generalmente vengono acquistate con il pagamento di un premio unico, anche se talvolta si hanno premi ricorrenti (e dunque un piano di accumulo). Chi sottoscrive la polizza è quasi sempre una persona fisica che usa propri risparmi privati, ed è dunque qualificabile come consumatore.
Nell’ordinanza la Corte di cassazione chiarisce che la semplice intitolazione “unit linked” non è utile a una univoca qualificazione del rapporto, dovendosi invece far capo ai diversi assetti contenuti nelle varie e concrete tipologie contrattuali. Se un contratto, formalmente qualificato “assicurazione sulla vita”, prevede la possibilità che, nel caso di morte del portatore del rischio, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell’andamento degli strumenti finanziari in cui è investito il premio, deve escludersi che ci si trovi al cospetto di un contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. Nel contratto concluso tra le parti si prevedeva che “la società non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premi investiti al momento dell’evento assicurato o del riscatto o del recesso”. Inoltre una clausola stabiliva che “al verificarsi dell’evento assicurato la società pagherà un capitale al 101% del valore degli attivi che rappresentano la linea d’investimento”. Sono pattuizioni che dimostrano come il rischio sia tutto a carico del cliente. Se difatti gli attivi non valgono nulla o hanno perso significativamente di valore, la somma che verrà restituita al contraente è nulla oppure comunque decisamente inferiore.
L’ordinanza della Corte di cassazione è interessante perché distingue la posizione dell’impresa assicuratrice da quella dell’intermediario finanziario che colloca la polizza assicurativa. La Corte di cassazione ritiene che risponda anche la banca, e ciò sulla base della previsione dell’art. 25-bis t.u.f. Difatti questa disposizione, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva l’applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f. ai prodotti emessi sia da banche che da imprese assicuratrici. Le banche che collocano prodotti finanziari (anche emessi da assicuratori) devono rispettare queste due disposizioni-cardine del diritto dell’intermediazione finanziaria.
La Corte di cassazione condanna la banca collocatrice della polizza per due diverse ragioni. Da un lato per violazione dell’art. 23 t.u.f.: manca il testo del contratto-quadro, che è richiesto dalla legge a pena di invalidità del rapporto contrattuale. La Suprema Corte osserva che l’obbligo di redazione del contratto-quadro per iscritto a pena di nullità vale anche per la banca che colloca polizze (apparentemente) “assicurative”, in realtà di natura finanziaria.
Oltre che per la necessità di un contratto scritto, sussiste la responsabilità della banca per violazione dell’art. 21 t.u.f.: emerge difatti che l’intermediario finanziario non aveva fornito le dovute informazioni precontrattuali all’investitore. La Corte di cassazione osserva che la violazione degli obblighi informativi ha determinato nei giudizi di merito la condanna al risarcimento del danno; anche a voler supporre la superfluità della stipula di un contratto-quadro, in ogni caso la pronuncia di condanna poggia su questa ulteriore ratio decidendi.
