Successioni – Conto corrente bancario cointestato – Rapporti interni tra cointestatari – Presunzione di contitolarità – Prova contraria – Donazione indiretta – Animus donandi (artt. 1298, 1854 e 2729 c.c.)
Massima: “In tema di conto corrente bancario cointestato, la presunzione di contitolarità per quote uguali del saldo attivo, prevista dall’art. 1298, comma 2, c.c. nei rapporti interni tra i cointestatari, ha natura di presunzione legale relativa e può essere superata mediante prova contraria, anche presuntiva, purché fondata su elementi gravi, precisi e concordanti. A tal fine non rileva soltanto chi abbia materialmente eseguito i versamenti, ma occorre accertare se le somme versate fossero di pertinenza esclusiva di uno dei cointestatari. La cointestazione di somme provenienti da uno solo dei contitolari può essere qualificata come donazione indiretta in favore dell’altro soltanto ove sia provato l’animus donandi, non essendo sufficiente la mera intestazione congiunta del conto né la generica allegazione di un rapporto familiare o assistenziale”.
CASO
La vicenda trae origine dall’apertura della successione di Tizio, deceduto ab intestato, e dalla controversia sorta tra gli eredi in relazione ad alcuni rapporti bancari cointestati a Tizio e alla sorella Caia.
Sempronio, fratello del defunto, conveniva in giudizio Caia e Mevia, chiedendo al Tribunale di dichiarare aperta la successione di Tizio e di accertare che le somme depositate sui conti correnti cointestati a Tizio e Caia appartenevano, in realtà, esclusivamente al de cuius. Secondo la prospettazione attorea, quei rapporti bancari erano stati alimentati con denaro di Tizio e la cointestazione alla sorella non aveva comportato il trasferimento della metà delle somme in suo favore. Ne conseguiva, sempre secondo Sempronio, che Caia avrebbe dovuto restituire alla massa ereditaria gli importi prelevati o comunque indebitamente riscossi.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, accoglieva la domanda nella parte rilevante ai fini successori: dichiarava aperta la successione di Tizio, riteneva che tutte le somme depositate sui rapporti cointestati fossero di esclusiva appartenenza del defunto e condannava Caia a versare alla massa ereditaria quanto illegittimamente prelevato.
Caia e Mevia proponevano appello, contestando la ricostruzione del Tribunale. Per quanto qui interessa, sostenevano che la metà delle somme giacenti sui rapporti cointestati dovesse ritenersi spettante a Caia, in quanto oggetto di una liberalità compiuta da Tizio in favore della sorella. La cointestazione del conto, in questa prospettiva, avrebbe realizzato una donazione indiretta, giustificata anche dalle condizioni personali ed economiche di Caia.
La Corte d’appello rigettava il gravame. La Corte rilevava che il Tribunale aveva fondato la decisione su una serie di indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti circa l’esclusiva proprietà di Tizio delle somme depositate sui conti cointestati. Le appellanti, tuttavia, non avevano mosso censure idonee a scalfire tale accertamento e avevano introdotto solo in appello la tesi della donazione indiretta. In ogni caso, secondo la Corte territoriale, non risultava provato l’animus donandi necessario per attribuire alla cointestazione efficacia liberale.
La Corte d’appello respingeva anche la doglianza relativa a un titolo cointestato a Tizio e Caia, poi disinvestito e reinvestito. Anche tale provvista veniva considerata di esclusiva pertinenza del de cuius, con la conseguenza che Caia doveva essere ritenuta debitrice verso la massa ereditaria delle somme riscosse.
Mevia, in proprio e quale erede di Caia, proponeva ricorso per cassazione. Deduceva, in particolare, che la decisione di merito avrebbe erroneamente incluso nell’asse ereditario l’intero saldo dei rapporti cointestati, senza considerare la presunzione di contitolarità derivante dagli artt. 1298 e 1854 c.c. e senza valorizzare la volontà di Tizio di assicurare alla sorella, priva di adeguate risorse e in precarie condizioni di salute, una vita dignitosa.
SOLUZIONE
La Suprema Corte rigetta il ricorso e conferma la decisione della Corte d’appello.
Il nucleo della motivazione riguarda la distinzione tra disponibilità del conto nei rapporti con la banca e titolarità sostanziale delle somme nei rapporti interni tra i cointestatari. La cointestazione del conto corrente attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti esterni con l’istituto di credito, la legittimazione a operare sul rapporto secondo le regole applicabili alla cointestazione. Nei rapporti interni, invece, opera la presunzione di cui all’art. 1298, comma 2, c.c.: il saldo attivo si presume spettante ai cointestatari in parti uguali, salvo che risulti diversamente.
Questa presunzione, però, non è assoluta. La Cassazione ribadisce che essa può essere superata mediante prova contraria, anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La prova non deve limitarsi a dimostrare che uno solo dei cointestatari abbia materialmente effettuato i versamenti, ma deve riguardare la pertinenza sostanziale delle somme, cioè la loro effettiva appartenenza a uno solo dei contitolari.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ritenuto superata la presunzione di contitolarità valorizzando due elementi principali: da un lato, la documentazione contabile acquisita in giudizio, dalla quale emergeva la provenienza delle somme; dall’altro, il confronto tra la condizione economica di Tizio, titolare di un discreto patrimonio immobiliare, e quella di Caia, indicata come nullatenente. Su questa base era stato ritenuto che le somme depositate sui conti correnti e investite in titoli appartenessero in via esclusiva al de cuius.
La Corte esamina poi il tema della donazione indiretta. In astratto, la cointestazione di un conto corrente alimentato con denaro di uno solo dei cointestatari può realizzare una liberalità indiretta in favore dell’altro, perché attraverso lo strumento bancario si può conseguire l’arricchimento del beneficiario senza ricorrere al contratto tipico di donazione. Tuttavia, perché ciò accada, non basta la cointestazione del conto. Occorre accertare che, al momento della cointestazione o dell’attribuzione della disponibilità, il titolare delle somme fosse mosso da un effettivo spirito di liberalità.
Nel caso deciso, tale prova non era stata fornita. La deduzione della donazione indiretta era stata formulata solo in appello e, comunque, non era stata accompagnata da elementi idonei a dimostrare l’animus donandi di Tizio. La Corte di cassazione osserva che la ricorrente si era limitata a richiamare, in termini generali, la volontà del de cuius di sostenere la sorella, ma senza indicare elementi concreti capaci di incrinare il ragionamento presuntivo seguito dai giudici di merito.
Da qui la conclusione: le somme presenti sui conti e sui titoli cointestati dovevano essere considerate, per intero, parte della massa ereditaria di Tizio; e Caia, per quanto riscosso o prelevato, era tenuta alla restituzione in favore dell’asse.
QUESTIONI
La pronuncia consente di tornare su un tema frequente nella pratica successoria: il conto corrente cointestato tra familiari e, in particolare, tra fratelli o tra soggetti legati da rapporti di assistenza. La difficoltà nasce dal fatto che la cointestazione bancaria può avere significati molto diversi. Può essere lo strumento con cui due soggetti gestiscono denaro comune; può essere una modalità pratica per consentire a un familiare di compiere operazioni per conto dell’altro; può anche essere il mezzo attraverso il quale il titolare delle somme intende arricchire l’altro cointestatario. La soluzione non può quindi dipendere dalla sola intestazione formale del rapporto, ma richiede l’esame della concreta funzione svolta dalla cointestazione.
Nel caso deciso, Caia era formalmente cointestataria dei rapporti bancari con Tizio. Questo dato, isolatamente considerato, avrebbe potuto far operare la presunzione di contitolarità in parti uguali del saldo attivo. La questione, però, era stabilire se quella presunzione resistesse alla prova contraria offerta dagli altri eredi. La Cassazione risponde in senso negativo, perché i giudici di merito avevano accertato che il denaro proveniva dal patrimonio di Tizio e che la situazione economica di Caia non consentiva di spiegare diversamente la consistenza delle somme depositate o investite.
Il primo profilo sostanziale riguarda, quindi, il rapporto tra art. 1854 e art. 1298 c.c. L’art. 1854 c.c. regola soprattutto il rapporto con la banca: i cointestatari sono creditori o debitori in solido dei saldi del conto e ciascuno può essere legittimato a operare secondo le condizioni del rapporto. Questa regola, tuttavia, non decide chi sia il proprietario sostanziale delle somme nei rapporti interni. Nel rapporto tra Caia e gli eredi di Tizio, il punto non era se Caia potesse compiere operazioni bancarie, ma se potesse trattenere la metà del saldo come propria. È su questo secondo piano che opera l’art. 1298 c.c.
La presunzione posta dall’art. 1298 c.c. è importante, ma non trasforma automaticamente la cointestazione in comproprietà effettiva del denaro. Essa distribuisce l’onere della prova: chi sostiene che le somme appartengano in misura diversa da quella paritaria deve dimostrarlo. Nel caso in esame, tale onere gravava sugli eredi che chiedevano di riportare all’asse l’intero saldo. La Corte ritiene che l’onere fosse stato assolto attraverso un ragionamento presuntivo fondato su dati concreti: la provenienza documentale delle somme, la consistenza patrimoniale di Tizio e l’assenza di risorse proprie in capo a Caia.
Questo passaggio è rilevante anche sul piano pratico. Nei giudizi successori aventi a oggetto rapporti cointestati, non è sufficiente invocare in astratto la cointestazione o, all’opposto, la provenienza familiare del denaro. Occorre ricostruire i flussi, verificare chi abbia alimentato il conto, esaminare eventuali disinvestimenti e reinvestimenti, confrontare tali dati con la capacità reddituale e patrimoniale dei cointestatari. La vicenda di Tizio e Caia mostra bene che la prova della proprietà esclusiva può essere raggiunta anche senza un documento che dica espressamente che il denaro apparteneva solo al de cuius, purché gli elementi raccolti convergano in modo serio e coerente verso tale conclusione.
Il secondo profilo riguarda la donazione indiretta. La cointestazione del conto non è incompatibile con una liberalità: se Tizio avesse effettivamente voluto attribuire a Caia la metà delle somme, la cointestazione avrebbe potuto costituire lo strumento tecnico per realizzare tale risultato. Questa impostazione è coerente con l’orientamento secondo cui la donazione indiretta non richiede necessariamente l’atto pubblico previsto per la donazione tipica, perché la liberalità si realizza attraverso un diverso negozio, che conserva la propria forma e la propria causa.
Tuttavia, proprio perché la cointestazione può rispondere a funzioni diverse, l’animus donandi non può essere presunto dalla sola intestazione congiunta. Nel caso di Tizio e Caia, la ricorrente aveva richiamato il rapporto familiare, le difficoltà di salute della sorella e la volontà del de cuius di garantirle un’esistenza dignitosa. Sono elementi che possono rendere comprensibile la scelta di coinvolgere Caia nella gestione del conto o di agevolarla nella disponibilità delle somme, ma non bastano, da soli, a dimostrare che Tizio intendesse spogliarsi definitivamente della metà del proprio denaro in favore della sorella.
La differenza è decisiva. Un conto cointestato può essere aperto per ragioni di comodità, fiducia, assistenza, gestione delle spese familiari o tutela di una persona fragile. Tutte queste ragioni spiegano la disponibilità operativa del conto, ma non provano necessariamente un trasferimento patrimoniale definitivo. Per parlare di donazione indiretta occorre qualcosa di più: la prova che il titolare delle somme abbia voluto arricchire l’altro cointestatario senza corrispettivo. Nel caso concreto, tale prova non è emersa.
La pronuncia si collega così al precedente orientamento in materia di cointestazione e animus donandi. La mera cointestazione, anche con facoltà di operare disgiuntamente, non dimostra di per sé la donazione della metà del saldo. Essa può costituire il mezzo attraverso il quale la liberalità viene realizzata, ma l’intento liberale deve essere accertato attraverso l’esame rigoroso delle circostanze del caso. Nella vicenda in commento, quelle circostanze sono state lette in senso opposto: non come indice di una liberalità, ma come conferma dell’esclusiva provenienza del denaro dal patrimonio di Tizio.
Il terzo profilo riguarda gli effetti successori. Una volta superata la presunzione di contitolarità, le somme giacenti sul conto non restano per metà fuori dall’asse ereditario solo perché formalmente cointestate anche a Caia. Esse concorrono invece integralmente alla formazione della massa ereditaria. Allo stesso modo, se Caia ha prelevato o riscosso somme di pertinenza esclusiva di Tizio, tali importi devono essere restituiti alla massa, perché non trovano giustificazione né nella contitolarità sostanziale né in una liberalità validamente provata.
Il dato è particolarmente importante nei rapporti familiari, dove la cointestazione viene spesso utilizzata senza una chiara distinzione tra funzione gestoria e funzione attributiva. La decisione ricorda che, al momento dell’apertura della successione, tale distinzione diventa centrale. Gli eredi non sono vincolati dalla sola apparenza bancaria del rapporto e possono dimostrare che il saldo, nonostante la cointestazione, apparteneva al de cuius. Il cointestatario superstite, dal canto suo, può invocare la donazione indiretta, ma deve allegare e provare fatti specifici dai quali emerga l’intento liberale.
In definitiva, la Cassazione non nega valore alla cointestazione del conto corrente. Ne delimita, piuttosto, gli effetti. La cointestazione fonda una presunzione di contitolarità e consente l’operatività bancaria; non impedisce però di accertare che le somme siano di spettanza esclusiva di uno dei cointestatari e non equivale, senza prova dell’animus donandi, a una donazione indiretta. Nel caso di Tizio e Caia, la provenienza delle somme dal patrimonio del de cuius, la condizione economica della cointestataria e l’assenza di elementi concreti sullo spirito di liberalità hanno condotto a una soluzione lineare: l’intero saldo doveva rientrare nella successione e le somme riscosse da Caia dovevano essere restituite alla massa ereditaria.
