Un’obbligazione è indivisibile quando la prestazione dovuta dal debitore non può essere eseguita per parti senza alterarne la natura o la funzione economica, oppure quando le parti hanno convenuto di considerarla come tale. L’indivisibilità riguarda quindi l’oggetto della prestazione e non il rapporto obbligatorio in sé.
La definizione normativa si ricava dall’art. 1316 c.c., secondo cui l’obbligazione è indivisibile quando ha per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione per sua natura oppure per il modo in cui è stato considerato dalle parti. La disciplina generale dell’istituto è poi contenuta nell’art. 1317 c.c., il quale stabilisce che esse sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto compatibili. Ciò significa che l’indivisibilità non incide tanto sulla struttura del rapporto obbligatorio, quanto sulle modalità di esecuzione della prestazione quando siano presenti più soggetti nel lato attivo o passivo del rapporto.
La dottrina distingue tradizionalmente tra indivisibilità assoluta e indivisibilità relativa.
La prima ricorre quando la prestazione è naturalmente indivisibile, cioè quando la cosa da dare o l’attività da compiere non può essere frazionata senza perdere la propria identità o utilità economica. È il caso, ad esempio, della consegna di un bene unico come un’automobile, un immobile o un animale, oppure della realizzazione di un’attività che, per sua natura, deve essere compiuta unitariamente.
L’indivisibilità relativa si ha invece quando la prestazione sarebbe astrattamente divisibile ma le parti decidono di considerarla come indivisibile. In questo caso l’indivisibilità deriva dalla volontà negoziale delle parti e non dalla natura della prestazione. Un esempio può essere rappresentato dalla consegna di una determinata quantità di beni che le parti intendono considerare come un unico complesso unitario.
Le obbligazioni indivisibili presentano un forte collegamento con la disciplina della solidarietà stante il rinvio dell’art. 1317 c.c. alle norme relative alle obbligazioni solidali. Quando vi sono più debitori, ciascuno è tenuto all’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile. Il creditore può quindi pretendere l’adempimento da uno qualsiasi dei debitori e l’esecuzione della prestazione da parte di una libera anche gli altri, salva la possibilità di regresso tra coobbligati.
Quando invece vi sono più creditori, ciascuno di essi può pretendere l’esecuzione dell’intera prestazione dal debitore. Una volta che la prestazione sia stata eseguita nei confronti di uno dei creditori, il debitore si libera nei confronti di tutti gli altri.
La ragione di questa disciplina è evidente. Poiché la prestazione non è divisibile, non è possibile frazionarla tra più soggetti. Per questo motivo il sistema ricorre al modello della solidarietà, che consente comunque l’esecuzione dell’obbligazione.
La differenza tra obbligazioni indivisibili e obbligazioni solidali sta, però, nel fatto che l’indivisibilità dipende dalla natura della prestazione, mentre la solidarietà riguarda la struttura del vincolo tra i soggetti del rapporto.
L’obbligazione è invece divisibile quando la prestazione può essere eseguita per parti senza alterarne la natura o la funzione economica. In questo caso, se vi sono più debitori o più creditori e non è prevista la solidarietà, ciascun debitore è tenuto soltanto per la propria parte e ciascun creditore può pretendere soltanto la quota che gli spetta.
La disciplina delle obbligazioni divisibili si ricava dall’art. 1314 c.c., secondo cui, quando la prestazione è divisibile e non vi è solidarietà, l’obbligazione si divide tra i debitori o tra i creditori. In tale situazione ogni debitore deve eseguire solo la parte della prestazione che gli compete e ogni creditore può pretendere soltanto la propria quota.
Un esempio tipico è rappresentato da un debito avente ad oggetto una quantità di beni fungibili, come denaro o merci. Se due debitori devono consegnare una determinata quantità di beni divisibili, ciascuno di essi sarà tenuto soltanto per la propria quota, salvo che la legge o il contratto prevedano la solidarietà.
L’elemento centrale che distingue le obbligazioni indivisibili da quelle divisibili è dunque la natura della prestazione. Nel primo caso la prestazione non può essere frazionata e per questo motivo la disciplina richiama quella delle obbligazioni solidali. Nel secondo caso la prestazione è divisibile e, in assenza di solidarietà, il rapporto obbligatorio si fraziona automaticamente tra i diversi soggetti coinvolti.
