Processo penale telematico: il D.M. n. 114/2026 modifica il calendario di attuazione

Il decreto ministeriale 26 giugno 2026, n. 114, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2026 ed entrato in vigore il medesimo giorno, ha introdotto ulteriori modifiche al D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, intervenendo in particolare sull’art. 3, che disciplina il regime transitorio del processo penale telematico.

L’intervento normativo ridefinisce le decorrenze dell’obbligatorietà del deposito telematico presso diversi uffici giudiziari e per specifiche tipologie di procedimenti, introducendo un calendario progressivo che si estende fino al 1° luglio 2030.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina del deposito telematico nel procedimento penale trova il proprio fondamento nell’art. 111-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che individua il deposito telematico quale modalità ordinaria di trasmissione di atti, documenti, richieste e memorie.

L’attuazione progressiva del processo penale telematico è stata demandata ai regolamenti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 150/2022. In tale ambito si collocano il D.M. n. 217/2023 e le successive modifiche apportate dal D.M. n. 114/2026.

La proroga per gli atti relativi alle intercettazioni

Il D.M. n. 114/2026 modifica il comma 3-bis dell’art. 3 del D.M. n. 217/2023, sostituendo il termine del 30 giugno 2026 con quello del 31 dicembre 2026. Pertanto, fino a tale data, i soggetti abilitati interni possono continuare a depositare con modalità non telematiche gli atti, i documenti e le richieste relativi alle intercettazioni telefoniche, telematiche, informatiche e tra presenti.

Il nuovo calendario delle decorrenze

Il decreto sostituisce il previgente regime transitorio introducendo nuove scadenze per l’entrata in vigore dell’esclusività del deposito telematico presso ulteriori uffici giudiziari e per specifiche categorie di procedimenti.

Le nuove decorrenze sono le seguenti:

  • 1° luglio 2027: Corte d’appello e Procura generale presso la Corte d’Appello;
  • 1° gennaio 2028: Giudice di Pace, Corte di Cassazione e Procura generale presso la Corte di Cassazione;
  • 1° gennaio 2029: uffici della giustizia minorile;
  • 1° luglio 2029: procedimenti disciplinati dal libro X del codice di procedura penale;
  • 1° gennaio 2030: Tribunale di Sorveglianza;
  • 1° luglio 2030: ulteriori categorie di procedimenti per le quali continua a operare il regime transitorio previsto dal decreto.

Ambito dell’intervento normativo

Il D.M. n. 114/2026 interviene esclusivamente sulla disciplina transitoria contenuta nell’art. 3 del D.M. n. 217/2023, modificando i termini di decorrenza dell’obbligatorietà del deposito telematico e prorogando il regime previsto per gli atti relativi alle intercettazioni.

Il decreto non introduce una nuova disciplina generale del deposito telematico, ma modifica il calendario di attuazione già previsto dalla regolamentazione ministeriale in materia di processo penale telematico.

Conclusioni

Con il D.M. n. 114/2026 il Ministero della giustizia ha modificato il regime transitorio del processo penale telematico previsto dal D.M. n. 217/2023, introducendo nuove decorrenze differenziate per uffici giudiziari e procedimenti e prorogando al 31 dicembre 2026 il deposito non telematico degli atti relativi alle intercettazioni da parte dei soggetti abilitati interni.

La disciplina applicabile deve pertanto essere individuata alla luce delle specifiche decorrenze previste dall’art. 3 del D.M. n. 217/2023, come modificato dal D.M. n. 114/2026.

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