Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense, già approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 2026. Il provvedimento non introduce immediatamente una nuova disciplina della professione, ma affida al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento forense.
Attività riservate e principi della professione
La delega indica anzitutto i principi generali che dovranno caratterizzare il nuovo ordinamento, riconoscendo l’indipendenza dell’avvocato, il suo ruolo nella tutela dei principi dello Stato di diritto e nella corretta amministrazione della giustizia, nonché la dignità sociale della professione forense.
Tra le attività riservate agli iscritti all’albo sono comprese l’assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti agli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
La riserva si estende anche alla consulenza e all’assistenza legale stragiudiziale quando siano connesse all’attività giurisdizionale. Il titolo di avvocato sarà riservato a chi è iscritto o è stato iscritto a un albo circondariale. La delega prevede inoltre il ripristino del giuramento professionale e il rafforzamento della disciplina del segreto professionale.
Compensi, assicurazione e pubblicità
I decreti delegati dovranno confermare il principio della libera pattuizione del compenso tra avvocato e cliente, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro della giustizia, adottato su proposta del Consiglio nazionale forense.
La delega contempla anche la razionalizzazione dei casi nei quali il consiglio dell’ordine può rilasciare il parere di congruità sul compenso e conferma il diritto dell’avvocato al rimborso delle spese sostenute e anticipate.
Resta previsto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. Le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali saranno definiti con decreto ministeriale, sentito il Consiglio nazionale forense.
È prevista, inoltre, una disciplina specifica della pubblicità professionale, diretta a tutelare l’affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale.
Esercizio collettivo, società e monocommittenza
La delega disciplina l’esercizio della professione mediante associazioni, reti professionali e società tra avvocati, salvaguardando il carattere personale dell’incarico, la scelta del professionista da parte del cliente e l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.
Nelle società tra avvocati, la partecipazione degli avvocati iscritti all’albo dovrà rappresentare almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. I soci non professionisti potranno partecipare soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, mentre la maggioranza dei componenti dell’organo di gestione dovrà essere costituita da soci avvocati.
Il provvedimento contempla anche rapporti di monocommittenza o collaborazione continuativa nei confronti di un altro avvocato, di un’associazione, di una rete professionale o di una società tra avvocati. Tali rapporti non determinano un vincolo di subordinazione e devono garantire l’autonomia e l’indipendenza del professionista, oltre al diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione.
Formazione, specializzazioni e incompatibilità
La formazione e l’aggiornamento professionale saranno organizzati su base annuale. Il relativo assolvimento sarà disciplinato da un regolamento del Consiglio nazionale forense, che dovrà individuare anche misure premiali e ulteriori eventuali cause di esenzione connesse all’anzianità di iscrizione.
La delega conferma il sistema delle specializzazioni forensi. Il titolo di specialista sarà attribuito dal Consiglio nazionale forense sulla base della comprovata esperienza professionale oppure della frequenza di specifici percorsi formativi organizzati dagli ordini territoriali.
È prevista anche una revisione della disciplina delle incompatibilità, con l’indicazione delle attività incompatibili con la professione e di quelle che potranno essere esercitate dall’avvocato. Tra le attività espressamente considerate compatibili rientrano, alle condizioni stabilite dalla futura disciplina, alcune professioni ordinistiche, l’insegnamento e la ricerca in materie giuridiche, l’amministrazione condominiale, l’attività di agente sportivo e determinati incarichi societari.
Ordini forensi e Consiglio nazionale forense
I decreti legislativi dovranno disciplinare la natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali quali enti pubblici non economici a carattere associativo, sottoposti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria.
La delega interviene sulla composizione, sul funzionamento e sul sistema elettorale dei consigli dell’ordine. Presso ciascun ordine dovranno essere istituiti un comitato per le pari opportunità e uno sportello per il cittadino.
È prevista anche una riorganizzazione del Consiglio nazionale forense, con riferimento alla durata del mandato, alla composizione, alle funzioni di rappresentanza istituzionale, ai poteri regolamentari e alle competenze giurisdizionali sui reclami in materia disciplinare e di tenuta degli albi.
Tirocinio, esame di Stato e sistema disciplinare
Il tirocinio manterrà una durata di diciotto mesi e comprenderà sia la pratica presso uno studio professionale sia la frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione.
Il praticantato potrà essere svolto interamente presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico e, a determinate condizioni, contestualmente a un rapporto di lavoro subordinato. Una parte del tirocinio, non superiore a sei mesi, potrà essere anticipata dagli studenti che abbiano completato tutti gli esami universitari, anche se fuori corso.
L’esame di Stato sarà organizzato in un’unica sessione annuale e comprenderà una prova scritta, articolata nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, e una prova orale diretta ad accertare le competenze teoriche e applicative del candidato.
La delega prevede infine una revisione del sistema disciplinare. La potestà disciplinare resterà attribuita ai consigli distrettuali di disciplina. Dovranno essere regolati i rapporti con il processo penale, la prescrizione dell’azione disciplinare, la graduazione delle sanzioni, la riabilitazione e le diverse fasi del procedimento.
La fase attuativa
Il testo approvato individua un programma ampio di revisione dell’ordinamento forense, ma la disciplina concretamente applicabile continuerà a essere quella vigente fino all’adozione e all’entrata in vigore dei decreti legislativi.
Saranno i provvedimenti delegati a definire nel dettaglio le nuove regole in materia di attività riservate, esercizio collettivo della professione, formazione, incompatibilità, tirocinio, esame di Stato, organizzazione degli ordini e procedimento disciplinare.
Il disegno di legge stabilisce inoltre che i decreti legislativi dovranno abrogare espressamente le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, introducendo le necessarie norme di coordinamento. Dall’attuazione della delega non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
