Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2026, n. 14139 – Pres. Scrima – Rel. Tatangelo
[1] Responsabilità civile – Ingiuria – Risarcimento del danno – Danno non patrimoniale – Tabelle – Diffamazione a mezzo stampa
(Cod. civ., artt. 2043, 2056 e 2059; Cod. pen. artt. 594 e 595)
[1] In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da ingiuria, anche se consumata alla presenza di più persone, è inammissibile l’applicazione automatica di criteri tabellari elaborati per la diffamazione a mezzo stampa o per altre condotte di maggiore gravità, poiché l’esigenza di uniformità delle liquidazioni non può prevalere sulla specificità del giudizio equitativo riferito al singolo caso concreto; il richiamo a tabelle predisposte per fattispecie diverse è consentito solo se la motivazione evidenzi le effettive analogie tra i casi e dia conto, in modo puntuale e verificabile, del peso specifico attribuito a ciascun elemento considerato, nel rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.
CASO
[1] La controversia trae origine da un’azione di risarcimento del danno non patrimoniale proposta in relazione a espressioni ritenute offensive, pronunciate nel corso di un’udienza civile.
Il Tribunale di Roma, accertata la sussistenza dell’illecito, accoglieva la domanda e liquidava il danno in euro 1.000,00.
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il gravame principale e rideterminava il risarcimento in euro 8.000,00 oltre accessori.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Corte di Cassazione, affidato a cinque motivi.
SOLUZIONE
[1] Per quanto qui rileva, con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in combinato disposto con l’art. 4 del d.lgs. n. 7/2016, nonché, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.
La censura investiva il criterio adottato dalla Corte d’appello per la liquidazione del danno non patrimoniale. Pur avendo espressamente qualificato il fatto quale ingiuria commessa alla presenza di più persone, il giudice di secondo grado aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità relativa all’impiego delle tabelle milanesi nella liquidazione del danno da diffamazione. In particolare, la Corte territoriale aveva assimilato la fattispecie alle ipotesi di «diffamazione di modesta gravità» considerate dalle tabelle, valorizzando la limitata notorietà dell’autore dell’offesa, la ridotta diffusione del mezzo, il modesto spazio riservato alla notizia, l’assenza di risonanza mediatica e la modesta intensità dell’elemento soggettivo. Secondo la Corte, tali elementi – ad eccezione dell’intensità del dolo – risultavano ravvisabili anche nel caso di specie e consentivano di compensare la maggiore gravità intrinseca dell’offesa con la sua minore capacità diffusiva rispetto alla diffamazione a mezzo stampa.
La ricorrente contestava, in sostanza, l’utilizzabilità, ai fini della liquidazione del danno da ingiuria, di un criterio tabellare elaborato con riguardo alla distinta fattispecie della diffamazione, più grave e tuttora penalmente rilevante, ancorché l’ingiuria fosse stata pronunciata alla presenza di più persone.
La Corte di cassazione, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il motivo e cassava con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione del danno non patrimoniale. La Terza Sezione censurava il ricorso, per la quantificazione del danno da ingiuria, ai criteri tabellari elaborati per la diffamazione a mezzo stampa o mediante altri mezzi di comunicazione di massa, rilevando che le due fattispecie, pur incidendo entrambe sull’onore e sulla reputazione, si realizzano in contesti diversi e presentano caratteristiche offensive non comparabili.
QUESTIONI
[1] La sentenza in commento riveste particolare interesse poiché la Corte di cassazione chiarisce i limiti di impiego dei criteri tabellari elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa rispetto alla distinta fattispecie dell’ingiuria commessa alla presenza di più persone. La Corte ribadisce, in particolare, il carattere non vincolante di tali criteri e l’esigenza che la liquidazione equitativa sia effettivamente calibrata sulle peculiarità del caso concreto.
La Corte richiama anzitutto il proprio recente indirizzo in tema di utilizzazione delle c.d. “tabelle milanesi” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da diffamazione a mezzo stampa, ossia i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”, elaborati dall’Osservatorio per la Giustizia civile presso il Tribunale di Milano.
In particolare, la Corte ricorda come sia stato precisato che:
- in tema di diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale deve effettuarsi in via equitativa, poiché i criteri elaborati dall’Osservatorio di Milano nel 2018 non sono fonte del diritto e non vincolano il giudice, soggetto solo alla legge (cfr. Cass. civ. sez. III, 10 marzo 2025, n. 6368);
- la liquidazione equitativa del danno da lesione della reputazione non deve necessariamente uniformarsi a basi di computo tabellari (cfr. Cass. civ. sez. III, 27 luglio 2025, n. 21572);
- la Tabella elaborata dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, costituendo una mera proposta di usualità equiparativa, utilizzabile dal giudice in mancanza di regole specifiche, ma non vincolante né nella scelta di applicarla né nella sua applicazione integrale (cfr. Cass. civ. sez. III, 2 settembre 2025, n. 24349).
Da tali arresti la Corte ricava un principio generale di cautela nell’uso dei criteri tabellari per la liquidazione del danno non patrimoniale. Tali strumenti, pur potendo favorire una ragionevole uniformità delle liquidazioni, presentano una fisiologica tendenza alla rigidità e, pertanto, risultano scarsamente adeguati rispetto a pregiudizi — quali quelli derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione — connotati, diversamente dalle lesioni della salute e dell’integrità fisica, da estrema variabilità e da peculiari caratteristiche nei singoli casi concreti.
La Corte osserva, inoltre, che i richiamati arresti concernono la diffamazione a mezzo stampa o mediante altri strumenti di comunicazione di massa, ovvero fattispecie di lesione della reputazione più gravi e penalmente rilevanti.
Il ricorso a criteri tabellari, pertanto, può risultare giustificato, e talora persino auspicabile, soltanto in presenza di situazioni caratterizzate da profili generali tendenzialmente uniformi, tali da prevalere sugli elementi specifici rilevanti nel singolo caso. In difetto di tale presupposto, l’esigenza di uniformità delle liquidazioni giudiziali non può prevalere sulla necessaria individualizzazione del giudizio equitativo.
Secondo la Corte, una base di relativa uniformità può essere ravvisata — pur non senza rilevanti difficoltà — nella diffamazione a mezzo stampa o mediante altri mezzi di diffusione di massa. Essa deve invece, di regola, escludersi con riguardo all’ingiuria, anche se commessa alla presenza di più persone. In questa fattispecie assumono rilievo preminente le circostanze del caso concreto, con riferimento alle modalità della condotta, ai soggetti coinvolti, nonché alla gravità e alla diffusività dell’offesa: elementi che non possono essere ricondotti entro un criterio tabellare uniforme.
La Suprema Corte rileva, pertanto, che l’applicazione, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da ingiuria, di un criterio tabellare fisso — e, in particolare, dei criteri orientativi elaborati per la diffamazione a mezzo stampa o mediante altri mezzi di comunicazione di massa — rischia di compromettere alla radice il fondamento stesso del giudizio equitativo riferito al caso concreto, impedendone altresì un effettivo controllo in sede di impugnazione.
Ciò non comporta, tuttavia, l’assoluta preclusione a richiamare i criteri tabellari elaborati con riferimento a una diversa fattispecie di illecito e di danno. Tale richiamo può essere ammesso esclusivamente quale base concreta per l’esercizio del potere di liquidazione equitativa previsto dall’art. 1226 c.c.
La Corte richiama, quindi, il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui il potere discrezionale del giudice nella liquidazione equitativa postula un prudente contemperamento dei molteplici fattori suscettibili di incidere sul danno. Tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso attribuito a ciascun fattore nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice, verificando il rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (cfr. Cass. civ. sez. I, 8 gennaio 2025, n. 341; Cass. civ. sez. III, 28 luglio 2025, n. 21607; Cass. civ. sez. III, 11 ottobre 2023, n. 28429).
Ne consegue che qualora il giudice, nel procedere alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, richiami criteri tabellari elaborati per fattispecie differenti, la motivazione deve:
- evidenziare le ragioni del richiamo, alla luce delle effettive analogie fra le fattispecie considerate;
- individuare e valutare puntualmente tutti gli elementi concreti rilevanti ai fini della liquidazione del danno oggetto di giudizio;
- esplicitare il peso attribuito a ciascuno elemento nel caso concreto, in modo da consentire di ricostruire il percorso logico del giudice e verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.
Applicando tali principi al caso sottoposto al suo esame, la Suprema Corte rileva che la Corte d’appello aveva applicato, a una fattispecie di ingiuria — sia pure commessa alla presenza di più persone — criteri tabellari predisposti per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa o mediante altri mezzi di comunicazione di massa. Secondo la Cassazione, si tratta di pregiudizi riconducibili a fattispecie diverse e, in definitiva, di diversa natura: benché entrambi attengano alla lesione dell’onore e della reputazione, essi si realizzano in contesti radicalmente differenti e presentano caratteristiche offensive non comparabili.
La Corte evidenzia che i giudici di merito avevano equiparato l’ingiuria oggetto di giudizio alle «diffamazioni di modesta gravità» contemplate dalle tabelle, sulla base della limitata o modesta notorietà del diffamante, della ridotta diffusione del mezzo diffamatorio, del modesto spazio riservato alla notizia, della modesta o assente risonanza mediatica e della modesta intensità dell’elemento soggettivo.
Secondo la Cassazione, tali elementi possono assumere effettivo rilievo nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa o attraverso altri mezzi di comunicazione di massa; essi risultano, invece, estranei, non pertinenti e privi di concreta rilevanza logica rispetto alla fattispecie dell’ingiuria, anche quando commessa alla presenza di più persone.
La Corte conclude, pertanto, che tanto le ragioni del richiamo ai criteri tabellari elaborati per la diffamazione a mezzo stampa quanto gli elementi concreti valorizzati dalla Corte d’appello non presentavano un’effettiva connessione con la fattispecie oggetto di giudizio. Ne derivava l’impossibilità di ricostruire il percorso logico posto a fondamento della liquidazione equitativa e di verificare il rispetto dei principi che disciplinano tale giudizio.
La motivazione della sentenza impugnata viene quindi ritenuta dalla Corte non logicamente comprensibile, sino a risolversi in una motivazione meramente apparente, nonché espressiva di una falsa applicazione delle disposizioni che regolano il giudizio equitativo di liquidazione del danno con riguardo al caso concreto.
