Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2026, n. 21336. Pres. Tatangelo, Rel. Ambrosi
[1] Interruzione – morte della parte costituita – riassunzione – termine.
In caso di morte della parte costituita, la dichiarazione dell’evento resa in udienza anche dal difensore delegato, pur privo di delega scritta, determina l’interruzione del processo e fa decorrere il termine per la riassunzione, senza che sia necessaria una successiva dichiarazione del giudice né ulteriori comunicazioni di cancelleria.
CASO
[1] Il Tribunale di Salerno, adito in via di opposizione a decreto ingiuntivo – decreto richiesto e ottenuto da due avvocati per il pagamento delle spese e delle rispettive competenze professionali, per l’attività giudiziale svolta – dichiarava l’estinzione (parziale) del giudizio, con riferimento ad una delle due cause cumulate: durante il giudizio, infatti, era sopravvenuto il decesso di uno degli avvocati opposti, evento alla cui comunicazione – avvenuta tramite dichiarazione da parte del difensore delegato (privo di delega scritta) in un’udienza alla quale non era risultata presente la controparte – era seguita l’interruzione del processo, che veniva però solo tardivamente riassunto.
Avverso tale sentenza, parte opponente proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Salerno, con conferma della decisione resa in prime cure.
Avverso tale provvedimento, parte opponente interponeva allora ricorso per cassazione censurando, ai sensi dell’art. 360, 1°co., nn. 3) e 4), c.p.c., la “Nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento – Violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 305, 307 c.p.c. – Insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione per erronea individuazione del termine utile per la riassunzione nei confronti di parte colpita dall’evento interruttivo, in relazione agli artt. 101, 112, 156 c.p.c., 24, 111, 1°co., 2 Cost. e 6 CEDU”. La ricorrente, nello specifico, lamentava che i giudici di entrambi i gradi di merito del giudizio avessero erroneamente dichiarato l’estinzione del processo nei confronti del difensore deceduto, nonostante l’assenza dei presupposti previsti dalla legge per procedere alla declaratoria di interruzione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione giudica tale motivo di ricorso infondato.
Secondo la Suprema Corte, la Corte d’Appello di Salerno avrebbe adeguatamente spiegato che l’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso di uno dei difensori si era verificata dal momento della dichiarazione in udienza da parte del difensore delegato (ancorché privo di delega scritta) e che, quindi, la riassunzione era risultata tardiva. Tale circostanza, viceversa, non si era verificata per il litisconsorte facoltativo, ossia l’altro avvocato, essendosi conseguentemente estinto il giudizio solo nei confronti dell’avvocato deceduto.
La Corte d’Appello ha aggiunto che la dichiarazione, nel caso di specie resa dal delegato, era idonea a determinare l’evento interruttivo, ritenendo non necessaria la delega scritta per comparire in udienza né che fosse presente anche la controparte, in quanto la mancata presenza del proprio difensore in udienza non aveva impedito la conoscenza dell’evento, né rilevava che il verbale di udienza non fosse stato inserito nel sistema Polisweb.
Per tali motivi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto.
QUESTIONI
[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte attiene all’idoneità della dichiarazione di sopravvenuta morte della parte costituita, resa dal difensore delegato, privo di delega scritta, in un’udienza alla quale non sia presente anche la controparte, a determinare – sin da tale momento – l’interruzione del giudizio, con conseguente onere di tempestiva riassunzione, pena l’estinzione dello stesso (come verificatosi, secondo i giudici di merito, nel caso di specie).
L’art. 300 c.p.c., come noto, prevede che in caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiari in udienza o lo notifichi dalle altre parti; dal momento di tale dichiarazione o notificazione, il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’art. 299 c.p.c.
Come risulta da tale norma, il perfezionamento dell’interruzione è subordinato alla coesistenza di due elementi essenziali: l’evento previsto come causa d’interruzione e la relativa dichiarazione formale ad opera del difensore della parte che ne è colpita (tra le molte, Cass. civ., 4 agosto 2009, n. 17913). In ogni caso, il processo è interrotto dal momento di tale dichiarazione formale, senza che sia necessario un provvedimento del giudice che, ove pronunciato, avrà valore meramente dichiarativo (Cass. civ., 2 marzo 2004, n. 4249).
Sul punto, è consolidato l’orientamento di legittimità (cui si è conformata, nel caso di specie, anche la Corte d’Appello di Salerno) secondo cui l’evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita, che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell’art. 300, 2°co., c.p.c., l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell’evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (Cass. civ., sez. un., 20 marzo 2008, n. 7443; Cass. civ., 15 gennaio 2013, n. 773; Cass. civ., 22 settembre 2022, n. 27788; Cass. civ., 29 novembre 2024, n. 30729; Cass. civ., 15 luglio 2025, n. 19444).
Si ritiene, inoltre, che produca effetti interruttivi anche la dichiarazione dell’evento interruttivo proveniente dal difensore in sostituzione, non munito di delega scritta, ove la relativa invalidità non sia rilevata dal giudice o dalla controparte prima del compimento dell’atto (Cass. civ., 10 giugno 1999, n. 5736).
La dichiarazione dell’evento, se fatta in udienza (come nel caso di specie), deve essere inserita nel processo verbale; se fatta in atto notificato alle altre parti, il difensore dovrà rispettare le forme poste dall’art. 170 c.p.c. In relazione alla fattispecie in esame – in cui la dichiarazione è avvenuta in un’udienza in cui era risultata assente la controparte – il provvedimento in commento afferma, sul punto, il seguente principio: “la presunzione di conoscenza legale stabilita dall’art. 176, 2°co., c.p.c., presupponendo che l’udienza sia svolta nel contraddittorio integro tra le parti, ha valore generale, nel senso che si presume conosciuto dalla parte, ingiustificatamente assente, tutto ciò che è accaduto nell’udienza e risulta dal verbale sia con riferimento alle dichiarazioni di parte sia ai provvedimenti del giudice; da ciò consegue che la dichiarazione di morte resa in udienza, anche da difensore delegato, configura conoscenza legale dell’evento interruttivo non solo per le parti presenti ma anche per quelle ingiustificatamente assenti”. A sostegno della corretta integrazione della fattispecie interruttiva, la decisione che si annota valorizza, poi, quell’arresto della Suprema Corte che, in relazione all’art. 90 disp. att. c.p.c., ha osservato che il consulente tecnico d’ufficio può dare comunicazione alle parti del giorno, dell’ora e del luogo di inizio delle operazioni mediante dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza, a nulla rilevando l’eventuale assenza dei difensori, perché il contenuto del verbale di udienza si presume noto e non va comunicato alle parti (Cass. civ., 5 maggio 1975, n. 1727).
V’è da dire, peraltro, che a fondamento del proprio ricorso la parte ricorrente ha richiamato un noto arresto delle Sezioni Unite del 2021, intervenuto in tema di fallimento di una delle parti e dies a quo per la riassunzione del processo ipso iure interrotto. Tale arresto, come noto, ha affermato il principio secondo cui “in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, 3°co., l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, 2°co., c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario” (Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2021, n. 12154).
Tale principio, tuttavia, appare enunciato in relazione a fattispecie diversa da quella in esame e, comunque, secondo la Cassazione costituisce conferma che il termine per riassumere decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo.
Nella fattispecie in esame, la conoscenza legale dell’evento interruttivo si è avuta all’udienza del 29 giugno 2018, udienza alla quale parte opponente avrebbe dovuto essere presente, e la dichiarazione del delegato del difensore, anche se non munito di delega scritta, è stata resa regolarmente. Al riguardo, va sottolineato – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – che non era necessaria l’allegazione del certificato di morte né la dichiarazione del legale costituito, bastando quella del delegato (Cass. civ., 15 marzo 1994, n. 2458) anche senza delega scritta (Cass. civ., 15 ottobre 2014, n. 21840); non era necessario neppure l’inserimento del verbale nel Polisweb ai fini della conoscenza del suo contenuto, tenuto conto che gli obblighi di digitalizzazione e inserimento nel fascicolo telematico degli atti cartacei gravanti sulla cancelleria non sono finalizzati alla conoscenza legale, ma soltanto ad un’ordinata raccolta e ricognizione del contenuto del fascicolo medesimo.
