Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 14.04.2026 n. 9570, Pres. M. Falaschi, Es. A. Scarpa
«L’utilizzo di un sistema di videosorveglianza installato all’interno di una unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un complesso condominiale, poiché dà luogo ad un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento stesso, e, in particolare del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) e del principio di limitazione delle finalità (art. 5, par. 2, lett. b)».
CASO
Il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento della domanda avanzata dal Condominio Alfa nonché da alcuni condomini, accertava l’illegittimità delle telecamere installate da Tizia e Caio, già in parte riposizionate, ordinando ai convenuti di rimuovere la telecamera posta sulla parete di fronte ai box o di orientarla in modo da riprendere esclusivamente le loro parti private, e non anche spazi o aree condominiali.
Atteso tale provvedimento, Tizia e Caio proponevano gravame innanzi alla Corte d’Appello di Torino, la quale respingeva l’impugnazione sulla scorta che la videoregistrazione di aree comuni condominiali può ritenersi lecita soltanto ove sia effettuata da un soggetto legittimato e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità del trattamento dei dati personali, sicché la violazione di tali principi determina, infatti, l’illegittimità del trattamento stesso.
I giudici di secondo grado, inoltre, evidenziavano che il condominio costituisce un contesto nel quale i singoli partecipanti non sono tenuti a tollerare interferenze nella propria sfera privata in assenza di un preventivo consenso, neppure quando le riprese siano giustificate da esigenze di sicurezza del soggetto che ha installato le telecamere. In difetto di tale consenso, l’attività di videosorveglianza deve pertanto essere qualificata come illecita.
Per la Corte piemontese la ripresa audiovisiva delle parti comuni integrava un’innovazione che può considerarsi legittima esclusivamente a seguito di una specifica deliberazione assembleare, in conformità a quanto previsto dall’art. 1122-ter c.c..
In tale ambito assume rilievo prioritario il diritto alla riservatezza dei condomini, suscettibile di limitazione soltanto nelle ipotesi consentite da una decisione assembleare, adottata nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità del trattamento, senza che venga in considerazione la diversa questione dell’esercizio del pari uso della cosa comune da parte dei singoli condomini.
Tizia e Caio proponevano, quindi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino articolato su sei motivi.
Resistevano con controricorso il Condominio Alfa nonché i condomini già attori nel primo grado di giudizio.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.
QUESTIONI
Il primo motivo di ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., nonché dell’art. 2 Cost., in relazione all’art. 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello aveva ritenuto sussistente un giudicato endoprocessuale in ordine all’individuazione e all’interpretazione della disciplina applicabile, con particolare riferimento agli artt. 5, 15 e 31 del D.Lgs. n. 196/2003, disposizioni che, secondo i ricorrenti, non avrebbero potuto trovare applicazione in quanto già abrogate.
Con il secondo motivo veniva denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 Cost., anche in relazione agli artt. 3, 14, 32 e 42 Cost., nonché agli artt. 3, 6, 8 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre che dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale confermato la decisione di primo grado senza esaminare integralmente le domande formulate dagli appellanti, avallando l’esistenza di un preteso diritto assoluto alla riservatezza e alla segretezza nelle aree condominiali, ritenuto comprimibile esclusivamente mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 1122-ter c.c., nonché il correlato divieto di acquisizione di immagini in tali spazi comuni.
Con il terzo motivo si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1100, 1102, 1117, 1120, 1122, 1122-ter e 1138 c.c., nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata avesse attribuito all’art. 1122-ter c.c. una funzione eccedente il suo ambito normativo.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 5, comma 2, primo periodo, 15 e 32 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il quinto motivo prospettava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2712 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrato che la modifica dell’angolo visuale di una delle telecamere oggetto di contestazione fosse intervenuta successivamente al deposito del ricorso, sulla scorta di una fotografia espressamente contestata dai ricorrenti e priva di qualsiasi riferimento cronologico.
Con il sesto motivo veniva infine dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 1102 c.c., nonché degli artt. 5, comma 2, primo periodo, 15 e 32 del D.Lgs. n. 196/2003.
I sei motivi di ricorso, in ragione della loro evidente connessione, venivano esaminati congiuntamente.
Essi, tuttavia, si rivelavano, secondo la Corte di legittimità, infondati, pur rendendosi necessaria una parziale correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c..
La controversia verteva sulla legittimità di un impianto di videosorveglianza che, stante quanto accertato in fatto, non era stato installato sulle parti comuni dell’edificio del Condominio, ai sensi dell’art. 1122-ter c.c., bensì all’interno della proprietà esclusiva dei ricorrenti, seppur funzionale alla registrazione di immagini relative alle parti condominiali.
Non si trattava quindi di impianto che trova la sua disciplina nel citato art. 1122-ter c.c., il quale richiede l’approvazione assembleare, con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c., allorché l’installazione incida sulle cose comuni, stabilmente occupando una determinata superficie condominiale e così limitandone il godimento. L’art. 1122-ter c.c. appresta dunque la sua tutela al complesso condominiale in sé, ed in particolare al modo di usare e di godere della cosa comune ove l’impianto è collocato[1].
In tale prospettiva, non assumeva rilievo la verifica dell’esistenza di una deliberazione assembleare conforme che ne abbia autorizzato l’installazione, bensì l’accertamento del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza, dettata dal DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal DLgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
L’utilizzo di un impianto di videosorveglianza installato all’interno di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva inserita in un contesto condominiale integra un trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento UE 2016/679 e deve pertanto conformarsi ai principi generali sanciti dall’art. 5 dello stesso, con particolare riguardo ai principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nonché di limitazione della finalità perseguita[2].
Ne consegue che l’angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente circoscritto agli spazi di esclusiva pertinenza dell’unità immobiliare interessata, con esclusione di qualsiasi ripresa, anche in assenza di registrazione delle immagini, avente ad oggetto le parti comuni dell’edificio condominiale, quali cortili, pianerottoli, scale, corridoi o aree destinate a parcheggio.
Al contrario, qualora emergano esigenze di tutela e sicurezza relative alle parti comuni del fabbricato condominiale, l’installazione di un impianto di videosorveglianza destinato a tali finalità rientra nella competenza dell’assemblea condominiale ai sensi dell’art. 1122-ter c.c., alla quale competono altresì la titolarità e la gestione del trattamento dei dati raccolti mediante il sistema.
Non possono, infine, ritenersi idonee a giustificare la necessità o la proporzionalità dell’installazione di telecamere nella proprietà esclusiva le eventuali inefficienze nella gestione delle parti comuni.
Tali circostanze possono, al più, legittimare il ricorso agli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento nei confronti del condominio, quali l’impugnazione delle deliberazioni assembleari ai sensi dell’art. 1137 c.c., l’impugnazione dei provvedimenti dell’amministratore ex art. 1133 c.c., la richiesta di revoca giudiziale dell’amministratore ai sensi dell’art. 1129, comma 11, c.c., ovvero il ricorso all’autorità giudiziaria in caso di inerzia della gestione condominiale, ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c..
Peraltro, nell’ipotesi in cui l’impianto di videosorveglianza sia installato dal singolo condomino esclusivamente per finalità personali di tutela della sicurezza propria e dei propri beni, mediante dispositivi collocati in prossimità dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva e delle relative pertinenze, la disciplina in materia di protezione dei dati personali non trova applicazione, purché il campo visivo delle riprese sia rigorosamente limitato agli spazi appartenenti alla sfera dominicale del proprietario.
In tali circostanze, infatti, il trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza rientra nell’esenzione prevista dall’art. 2, par. 2, del Regolamento UE 2016/679, relativa alle attività aventi carattere esclusivamente personale o domestico, come confermato anche dal considerando n. 18 del medesimo Regolamento. Tale esenzione opera, tuttavia, unicamente ove le riprese non coinvolgano, neppure parzialmente, le parti comuni dell’edificio condominiale.
Della stessa opinione è parimenti la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’11 dicembre 2014 (causa C-212/13), la quale, interpretando della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, specificava come la deroga prevista per i trattamenti effettuati nell’ambito di attività esclusivamente personali o domestiche deve essere interpretata restrittivamente, con la conseguenza che un sistema di videosorveglianza che si estenda al di fuori della sfera privata del soggetto che effettua il trattamento non può essere ricondotto alla nozione di attività esclusivamente personale o domestica.
Soltanto in presenza di comprovate e concrete situazioni di rischio, la cui esistenza deve essere accertata dal giudice del merito, può ritenersi giustificata l’estensione delle riprese alle aree condominiali immediatamente adiacenti e prospicienti l’unità immobiliare del condomino interessato, purché tale estensione risulti, nel caso concreto, necessaria e proporzionata rispetto alle esigenze di protezione perseguite.
Anche in tale ipotesi resta fermo l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni contenute nelle Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali mediante dispositivi video, nonché al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva accertato in fatto che le telecamere installate da Caia e Tizio non erano limitate alla ripresa delle aree di proprietà esclusiva, ma interessavano altresì porzioni di spazi condominiali.
Pertanto, secondo i Giudici di Piazza Cavour, la decisione dei giudici di seconde cure era conforme al diritto.
[1] Cass. civ., Ord. n. 14969/2022. La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi su una questione relativa all’impugnazione di due delibere adottate anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1122-ter c.c., aderiva all’orientamento giurisprudenziale di merito che già riteneva sufficiente la predetta maggioranza per l’approvazione delle deliberazioni concernenti l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, valorizzando la disposizione poi introdotta dall’art. 1122-ter c.c. nel 2013, a conferma della correttezza, tra i diversi indirizzi interpretativi allora esistenti, di tale soluzione poi successivamente recepita dal legislatore.
[2] Sul punto si veda anche Cass. civ., Ord. n. 7289/2024.
