Corte di Cassazione, Sentenza 2 luglio 2021, n. 18810, Terza Sezione, Presidente Giudice Dott.ssa Vivaldi R., Relatore Giudice Dott. Iannello E.
Massima: “In materia di immissioni, la mancanza di un danno non patrimoniale conseguente alle immissioni intollerabili non esclude la configurabilità di un danno risarcibile di natura patrimoniale come conseguenza dell’illecito costituito dalle immissioni medesime; l’esclusa esistenza di danni materiali da deterioramento di strutture dell’edificio o di un danno da deprezzamento commerciale dell’immobile non comporta anche l’esclusione della possibilità di apprezzare un danno patrimoniale della diversa specie predetta (ossia da perdita di talune significative facoltà di godimento), economicamente valutabile, se non nel loro valore di scambio, quanto meno sul piano del valore d’uso.“.
La Suprema Corte enuncia un significativo principio di valorizzazione e quantificazione del danno da immissioni ex art. 844 c.c., ancorandolo al danno patrimoniale non quale mera compressione del diritto di proprietà a godere liberamente del proprio immobile; nella fattispecie considerata (ILVA di Taranto): “all’impossibilità di arieggiare liberamente gli appartamenti a causa della costante penetrazione delle polveri provenienti dallo stabilimento siderurgico”.
Sulla base di tale pronuncia, che si condivide, nulla impedisce, sul piano giuridico, di riconoscere come danno risarcibile la perdita, sia pure parziale, delle facoltà di godimento del bene quale conseguenza diretta delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità, anche in assenza di un’effettiva lesione patrimoniale o non patrimoniale, essendo stati esclusi sia danni materiali agli immobili, sia un loro deprezzamento commerciale, sia danni alla salute o di natura morale ed esistenziale e ciò quale specifica conseguenza del riconoscimento che la limitazione delle facoltà di godimento dell’immobile non integra il mero evento lesivo, ma costituisce essa stessa la conseguenza dannosa dell’illecito, rappresentando una significativa compressione delle prerogative che caratterizzano il diritto di proprietà, secondo l’insegnamento nomofilattico delle Sezioni Unite e di cui infra.
Ed ancora, quando le immissioni eccedono la soglia della normale tollerabilità, l’attività assume carattere illecito e la tutela non è più disciplinata dall’art. 844 c.c., bensì dalle regole generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., con conseguente irrilevanza del criterio del preuso.
CASO
La controversia trae origine dalle domande risarcitorie proposte da Tizio e Tizia, Caio e Caia, Sempronio e Sempronia, Mevio e Mevia, Filano e Filana e Calpurnio numerosi proprietari di abitazioni situate nel quartiere Tamburi di Taranto, i quali lamentavano che la continua diffusione di polveri minerali provenienti dallo stabilimento siderurgico di Gamma S.p.A., impedisse il pieno godimento delle loro abitazioni.
I giudici di merito avevano riconosciuto un risarcimento quantificato equitativamente nel 20% del valore degli immobili dei proprietari suddetti, qualificando il pregiudizio come “compressione del diritto di proprietà“.
Soccombente in entrambi i gradi di giudizio, Gamma S.p.A. ricorreva per Cassazione sulla base di cinque motivi deducendo nel ricorso che in assenza di un danno alla salute, di un deprezzamento commerciale degli immobili o di un danno materiale agli edifici, il mero disagio derivante dalle immissioni non potrebbe costituire un autonomo danno patrimoniale risarcibile.
Entrambe le parti depositavano memorie.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannava Gamma S.p.A. a rifondere le spese di lite anche del giudizio di legittimità, dichiarava altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della soccombente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
QUESTIONI
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 2697 c.c., sull’onere della prova, dei principi in materia di efficacia della prove civili atipiche, dell’art. 2729 c.c., sull’ammissibilità delle presunzioni semplici (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.), nonchè omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.,) in relazione all’accertamento del superamento della “normale tollerabilità” delle immissioni di polveri nel quartiere di Taranto, violazione della regola del giusto processo regolato dalla legge (art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.,, in relazione all’articolo 111 Cost.)”.
La Corte di appello, in conformità con quanto già affermato dal giudice di primo grado, riteneva provato il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni di polveri minerali, ai sensi dell’art. 844 c.c., sulla base di una pluralità di elementi convergenti.
In particolare, essa valorizzava le risultanze delle pronunce penali, dalle quali emergeva una “evidente, continua e massiva propagazione di polveri minerali” provenienti dallo stabilimento siderurgico; la realizzazione di barriere frangivento e di nuove colline ecologiche, richiamata nella perizia di parte; l’accurata descrizione dei luoghi contenuta nella consulenza tecnica d’ufficio; i provvedimenti legislativi adottati nel giugno, agosto e dicembre 2013, espressamente dedicati alla tutela dell’ambiente e, contestualmente, dei livelli occupazionali; la stessa ammissione della società appellante circa la notevole entità del fenomeno di dispersione delle polveri, definito come noto “in tutta la sua gravità” sin dagli anni Settanta e Ottanta; nonché il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, relativo alla procedura di amministrazione straordinaria della società, le cui premesse richiamano disposizioni normative che presuppongono la raggiunta consapevolezza della grave situazione ambientale della città di Taranto, riconducibile all’attività dello stesso stabilimento siderurgico.
La Società ricorrente, invero, sulla ricostruzione effettuata da parte della Corte distrettuale eccepiva le seguenti osservazioni.
La ricorrente contestava infatti l’idoneità degli accertamenti contenuti nelle sentenze penali richiamate dalla Corte territoriale a dimostrare il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni. A suo avviso, il loro utilizzo avrebbe determinato la violazione delle norme sull’onere della prova, del diritto al giusto processo, dell’art. 2729 c.c. in materia di presunzioni, nonché l’adozione di una motivazione meramente apparente.
In particolare, la ricorrente osservava invero, che le sentenze penali si riferivano alla situazione ambientale di Taranto del periodo 1999-2002 e si fondavano su accertamenti tecnici eseguiti nel 1999 e su sopralluoghi effettuati nel 2001, mentre il presente giudizio richiedeva di verificare la tollerabilità delle immissioni alla data di proposizione della domanda, nel dicembre 2008. Sosteneva altresì che dalla realizzazione di barriere frangivento e di colline ecologiche non potesse desumersi la persistenza del fenomeno, potendosi al contrario presumere al massimo una riduzione delle immissioni. Ha, altresì, rilevato che tali sentenze non integrassero efficacia di giudicato nel giudizio per cui era lite, atteso che né la società ricorrente né i proprietari degli immobili resistenti avevano partecipato ai ridetti procedimenti penali, e che il valore di prova atipica ad esse riconoscibile non fosse, per ciò solo, idonea a fondare il convincimento del giudicante in mancanza di un’adeguata correlazione con gli ulteriori elementi istruttori acquisiti.
La ricorrente lamentava l’omesso esame di una serie di fatti e allegazioni documentali che, a suo dire, avrebbero dimostrato come la società avesse sempre spiegato la propria attività economica in ossequio alla normativa vigente in materia e senza oltrepassare il limite della normale tollerabilità delle immissioni.
In particolare, sottolineava che lo stabilimento fosse stato sottoposto alla procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) molti anni prima del contenzioso per cui è lite; che tale autorizzazione fosse stata rilasciata il 4 agosto 2011 e successivamente confermata all’esito della procedura di riesame conclusasi il 22 ottobre 2012; che numerosi provvedimenti giurisdizionali attestassero il legittimo svolgimento dell’attività produttiva nel rispetto del limite della normale tollerabilità delle immissioni; che lo stabilimento avesse conseguito la certificazione UNI EN ISO 14001; e, infine, che il D.P.R. 6 dicembre 2013 avesse definitivamente confermato la validità dell’A.I.A. del 4 agosto 2011, riconoscendo la conformità dell’azienda alla norma UNI EN ISO per tutte le attività concernenti la produzione dell’acciaio a ciclo integrale e le attività ad essa connesse.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 2697 c.c., sull’onere della prova, dei principi in materia di efficacia della prove civili atipiche, dell’art. 2729 c.c., sull’ammissibilità delle presunzioni semplici, dei limiti di applicazione del “fatto notorio” (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), nonchè omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio in relazione all’accertamento della supposta “compressione” del diritto di proprietà (art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.,); violazione della regola del giusto processo regolato dalla legge (art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.,, in relazione all’art.111 Cost.)”.
La questione veniva affrontata nell’ambito dell’esame del quarto motivo di appello, con il quale la società appellante aveva dedotto la mancata dimostrazione della lamentata compressione del diritto di proprietà.
La Corte territoriale aveva respinto il motivo di gravame osservando che dalle sentenze penali, culminate nella pronuncia della Corte di Cassazione del 2005, emergeva l’accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, fenomeno di regolare dispersione delle polveri minerali provenienti dallo stabilimento, le quali si depositavano, e continuavano a depositarsi, sulle abitazioni e sulle strade del quartiere interessato. A sostegno di tale ricostruzione, la Corte ha altresì richiamato le deposizioni testimoniali valorizzate dal Tribunale in primo grado e rese nell’ambito del procedimento penale definito nel 2002, ritenendole particolarmente significative ai fini della dimostrazione dei disagi arrecati dal fenomeno, evidenziando come quest’ultimo non avesse mai trovato una soluzione definitiva.
Sulla base di tali elementi, il Collegio in sede d’appello aveva ritenuto raggiunta, in via presuntiva, la prova della limitazione del godimento delle abitazioni da parte degli appellati. Tale pregiudizio è stato individuato nella compromissione della possibilità di arieggiare gli appartamenti, a causa dell’ingresso delle polveri negli ambienti domestici, nonché nel loro costante deposito su balconi, davanzali e altri manufatti esterni, circostanze ritenute di comune esperienza e idonee a integrare una lesione del diritto di proprietà, tale da giustificare il riconoscimento del risarcimento richiesto.
La Corte distrettuale aveva, infine, disatteso anche le contestazioni formulate dalla società in ordine alla consulenza tecnica d’ufficio. In particolare, riteneva tardive e comunque infondate le censure concernenti il metodo adottato dal consulente nella determinazione della composizione chimica delle polveri e nelle modalità di campionamento, osservando che tali operazioni si erano svolte nel pieno rispetto del contraddittorio, con la partecipazione dei consulenti delle parti.
Con il ricorso per Cassazione, la società ha censurato il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere riconosciuto un danno che, a suo avviso, non sarebbe stato adeguatamente provato nel corso del giudizio, nonché dell’art. 2729 c.c. e dei principi in materia di prove atipiche, sul presupposto che le dichiarazioni testimoniali rese in altro procedimento fossero state utilizzate senza un’effettiva correlazione con gli ulteriori elementi istruttori acquisiti.
A sostegno delle proprie doglianze, la ricorrente ha innanzitutto sostenuto che gli accertamenti compiuti in sede penale non fossero idonei a dimostrare gli specifici pregiudizi lamentati dagli attori, rilevando come il giudice penale, nel pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, non sia tenuto ad accertarne in concreto l’esistenza e l’entità.
Ha inoltre contestato il ricorso alla prova presuntiva, osservando che la Corte d’appello aveva ritenuto dimostrate le allegazioni attoree sulla base di deposizioni testimoniali rese in un diverso procedimento penale, al quale nessuna delle parti del presente giudizio aveva partecipato e che, peraltro, riguardava fatti risalenti a oltre un decennio prima.
La ricorrente ha altresì censurato il richiamo operato dalla Corte alla nozione di fatto notorio, ritenendone non corretta l’applicazione, e ha lamentato l’omesso esame di una serie di circostanze che, a suo dire, avrebbero condotto a una diversa ricostruzione della vicenda. In particolare, ha evidenziato che, secondo quanto accertato dal giudice di primo grado, il fenomeno dello spolverio non aveva determinato un deterioramento delle parti comuni del fabbricato tale da richiedere interventi manutentivi straordinari; che gli attori avevano acquistato gli immobili quando lo stabilimento siderurgico era già operativo da circa vent’anni e in una fase in cui le condizioni ambientali risultavano addirittura peggiori rispetto a quelle successive; che la consulenza tecnica d’ufficio aveva escluso qualsiasi deprezzamento degli immobili, rilevando anzi come le quotazioni del quartiere avessero registrato valori superiori rispetto a quelli di altre zone poste a confronto; e che, nell’area industriale interessata, erano presenti anche altri importanti insediamenti produttivi, situati a una distanza inferiore rispetto allo stabilimento della società.
Infine, la ricorrente ha dedotto che la consulenza tecnica d’ufficio non avesse svolto alcun accertamento con riferimento alle immissioni successive al 2002 e ne ha contestato l’attendibilità, sostenendo che le numerose imprecisioni e gli errori metodologici riscontrabili nella relazione avrebbero dovuto comportarne la nullità e l’inutilizzabilità. Sotto tale profilo, ha censurato la decisione della Corte territoriale, che aveva ritenuto le relative contestazioni tardive e, comunque, infondate.
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, rilevando come essi riguardassero due distinti profili dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, strettamente connessi tra loro: da un lato, il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni e, dall’altro, la conseguente compressione del diritto di proprietà derivante da tali immissioni.
Pur riferendosi a due aspetti diversi della decisione impugnata, le censure sono state ritenute sostanzialmente affini, in quanto entrambe indirizzate a contestare il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie poste a fondamento dei relativi accertamenti.
Muovendo da tale considerazione, la Suprema Corte ha proceduto a un esame unitario dei motivi, dichiarandoli inammissibili. A fondamento di tale conclusione ha osservato che le doglianze prospettate investivano, nella sostanza, questioni di merito concernenti l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti, profili che esulano dal sindacato demandato al giudice di legittimità.
Secondo la Corte, infatti, il richiamo formale alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto non era idoneo a mutare la reale natura delle censure, le quali non denunciavano un errore nell’interpretazione o nell’applicazione della disciplina normativa, bensì contestavano la valutazione compiuta dalla Corte d’appello in ordine al significato e alla rilevanza degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio.
Le censure formulate dalla ricorrente erano, pertanto, dirette a rimettere in discussione l’accertamento della fattispecie concreta, attraverso una diversa lettura delle risultanze istruttorie, risolvendosi così nella deduzione di un vizio di merito non scrutinabile in sede di legittimità nei termini prospettati.
La Corte ha innanzitutto escluso la fondatezza della dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., osservando come la censura non fosse stata formulata nei termini delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui “la violazione dell’articolo 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”[1]
Nel caso che occupa la presente controversia, la ricorrente non lamentava un’erronea distribuzione dell’onere probatorio, ma censurava l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla sufficienza degli elementi istruttori acquisiti. La doglianza investiva, pertanto, il merito della valutazione probatoria e la fondatezza della motivazione, senza sollevare una questione concernente l’applicazione dell’art. 2697 c.c.
La Corte ha poi ritenuto inconferente l’argomento secondo cui le sentenze penali richiamate non potessero spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio civile. Ha infatti precisato che tali pronunce non erano state richiamate per attribuire loro efficacia vincolante, bensì unicamente quali elementi istruttori suscettibili di autonoma valutazione da parte del giudice civile; così come parimenti priva di fondamento è stata ritenuta anche la censura relativa alla natura di prova atipica degli accertamenti contenuti nelle sentenze penali.
La Corte di Cassazione ha quindi richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in assenza di una disposizione che sancisca la tassatività dei mezzi di prova nel processo civile, il giudice può fondare il proprio convincimento anche su prove cosiddette atipiche, purché queste siano idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti e siano oggetto di una valutazione critica, da compiersi in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie[2]. Tale apprezzamento rientra nei poteri riservati al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretto da un’adeguata motivazione. La Corte ha inoltre ribadito che l’utilizzazione di prove raccolte al di fuori del processo non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio, poiché quest’ultimo si instaura nel momento in cui tali elementi vengono prodotti nel giudizio civile.
Muovendo da tali premesse, la Suprema Corte ha ricordato che il giudice civile può legittimamente utilizzare, in assenza di specifici divieti normativi, anche gli elementi istruttori acquisiti in un diverso procedimento, indipendentemente dall’identità delle parti coinvolte. In tale prospettiva, la sentenza pronunciata in altro giudizio costituisce un documento dal quale il giudice può trarre elementi di convincimento, purché dia adeguatamente conto delle ragioni della loro utilizzazione, senza che assuma rilievo la diversità delle regole processuali che hanno disciplinato l’assunzione della prova nel procedimento di provenienza.
La Corte ha altresì escluso che dall’ordinamento possa desumersi un principio secondo cui la prova atipica sarebbe assistita da un’efficacia probatoria attenuata o subordinata alla necessaria presenza di ulteriori prove tipiche convergenti.
Parimenti, ha ritenuto non decisivo il richiamo all’art. 116, secondo comma, c.p.c., talvolta utilizzato per sostenere una presunta minore forza dimostrativa di tali mezzi di prova.
Secondo la Cassazione, infatti, il fatto che il giudice possa trarre argomenti di prova da determinati elementi implica necessariamente che questi siano utilizzabili ai fini dell’accertamento dei fatti. Se, in concreto, il comportamento processuale delle parti – cui fa riferimento l’art. 116, secondo comma, c.p.c. – non è normalmente sufficiente, da solo, a fondare il convincimento del giudice, ciò non dipende da una sua astratta inferiorità probatoria, bensì dalla circostanza che esso, di regola, non presenta i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per la formazione della prova presuntiva.
Da tale ricostruzione la Corte ha tratto l’ulteriore conclusione secondo cui il ragionamento probatorio dell’autorità giudicante fondato su prove atipiche non è soggetto a criteri di valutazione differenti rispetto a quello costruito su prove tipiche. L’atipicità, invero, riguarda esclusivamente la fonte dell’elemento probatorio e non incide sulle modalità con cui il relativo contenuto deve essere apprezzato. Una volta verificata l’ammissibilità della fonte di prova nel processo civile – sotto i profili dell’autenticità, del rispetto del divieto di scienza privata del giudice, dell’assenza di illiceità e della garanzia del contraddittorio – la sua valutazione resta disciplinata dalle ordinarie regole in materia di prova.
La Corte ha infine evidenziato che l’ordinamento consente l’accertamento dei fatti anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. Ne consegue che la legge disciplina il procedimento logico dell’inferenza presuntiva, ma non tipizza le fonti dalle quali gli indizi possono essere desunti. Proprio tale atipicità delle fonti costituisce, secondo la Cassazione, un ulteriore argomento a sostegno dell’ammissibilità delle prove atipiche nel processo civile. Pertanto, la correttezza del ragionamento fondato su tali elementi deve essere verificata non sulla base di presunti limiti alla loro utilizzabilità, bensì alla luce del rispetto dei criteri che governano la prova presuntiva ai sensi dell’art. 2729 c.c..
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto inammissibili anche le ulteriori censure formulate dalla ricorrente in relazione al ragionamento presuntivo seguito dai giudici di merito.
Con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 2729 c.c., la Corte ha rilevato che la censura non si conformava ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, ai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1785 del 24 gennaio 2018, in continuità con i precedenti orientamenti.
Secondo tale arresto, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. può configurarsi in due sole ipotesi. La prima ricorre quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo possa fondarsi su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma, incorrendo così in una diretta violazione del precetto normativo. La seconda si verifica, invece, quando il giudice, pur richiamando correttamente il paradigma astratto dell’art. 2729 c.c., fondi la presunzione su fatti storici che, in concreto, non presentano tali caratteristiche, realizzando così un’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella disposizione codicistica e, conseguentemente, una falsa applicazione della norma.
Richiamando tale principio, la Corte ha quindi evidenziato che la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. presuppone una specifica attività argomentativa, volta a individuare il ragionamento presuntivo seguito dal giudice di merito e a dimostrare puntualmente per quale ragione esso difetti dei requisiti di gravità, precisione o concordanza richiesti dalla legge. Non è invece sufficiente prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una differente inferenza probabilistica, poiché una simile censura investe esclusivamente l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e, pertanto, attiene al merito della decisione, risultando estranea al vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito il contenuto dei requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c. per la validità del ragionamento presuntivo. In particolare, la gravità richiede che l’inferenza sia fondata su un criterio di probabilità logica; la precisione impone che essa conduca prevalentemente verso un’unica ricostruzione dei fatti; la concordanza, infine, esige che il ragionamento presuntivo risulti coerente con gli ulteriori elementi probatori acquisiti.
La Corte ha quindi ribadito che la violazione dell’art. 2729 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca ai fatti posti a fondamento della presunzione requisiti di gravità, precisione e concordanza che essi, in concreto, non possiedono. Ne consegue che il ricorrente è tenuto a dimostrare specificamente l’erronea applicazione di tali criteri, non essendo sufficiente prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una differente valutazione delle prove, doglianze che attengono al merito e possono assumere rilievo solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ha inoltre rilevato che le censure non erano riconducibili neppure al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., richiamando l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite[3] in ordine ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. In particolare, ha ricordato che, nella formulazione vigente della norma, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto in presenza dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che risulti dagli atti di causa, sia stato oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo ai fini della decisione.
La Corte ha altresì ribadito che il ricorrente è tenuto a individuare specificamente il fatto storico asseritamente trascurato, il dato da cui esso emerge, il momento in cui è stato introdotto nel contraddittorio processuale e le ragioni della sua decisività. Per contro, l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico cui essi si riferiscono sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva individuato alcun fatto storico decisivo il cui esame fosse stato omesso, limitandosi invece a richiamare elementi istruttori, argomentazioni difensive e fatti secondari, senza dimostrarne l’effettiva decisività.
Tali considerazioni hanno indotto la Suprema Corte a dichiarare inammissibili anche le censure rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio. Sul punto, è stato evidenziato che la Corte territoriale aveva fatto proprie le conclusioni del consulente d’ufficio, il quale aveva svolto le proprie valutazioni nel rispetto del contraddittorio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, quando il giudice aderisce alle conclusioni del CTU. che abbia esaminato e confutato le osservazioni dei consulenti di parte, l’obbligo motivazionale deve ritenersi assolto, senza che sia necessario prendere espressamente posizione su ciascuna delle contrarie deduzioni difensive.
Nel caso concreto, la ricorrente si era limitata a richiamare le diverse valutazioni formulate dal proprio consulente tecnico di parte, senza dimostrare che esse fossero state trascurate dal consulente d’ufficio né riprodurre i passaggi della relazione tecnica dai quali tale omissione sarebbe emersa. Di conseguenza, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, le doglianze si risolvevano in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato demandato alla Corte di cassazione.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 2043 c.c. e dei principi in materia di risarcimento del danno extracontrattuale (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) in relazione al riconoscimento di una “compressione del diritto di proprietà come diritto a godere in modo pieno ed esclusivo di un bene” risarcibile autonomamente a prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale (materiale e/o da deprezzamento commerciale) o non patrimoniale (alla salute e/o morale e/o esistenziale); nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e illogica con conseguente violazione dell’art. 132., comma 2, n. 4 c.p.c (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)“.
Con l’anzidetto motivo di ricorso, la società ha censurato la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza di un danno derivante dalla compressione del diritto di proprietà, individuato nella limitazione del godimento degli immobili conseguente all’impossibilità di arieggiare liberamente gli appartamenti a causa della costante penetrazione delle polveri provenienti dallo stabilimento siderurgico.
Secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c. pur in assenza di un’effettiva lesione patrimoniale o non patrimoniale, essendo stati esclusi sia danni materiali agli immobili, sia un loro deprezzamento commerciale, sia danni alla salute o di natura morale ed esistenziale. A suo avviso, la decisione avrebbe finito per attribuire rilevanza risarcitoria a meri disagi o fastidi, privi dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza in tema di responsabilità aquiliana. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il riferimento alla “compressione” del diritto dominicale sarebbe pertinente esclusivamente nell’ambito della tutela indennitaria e non anche nell’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., deducendo infine la nullità della sentenza per avere fondato tale accertamento sul richiamo al fatto notorio.
La Corte di Cassazione ha respinto tali doglianze, ritenendo corretta la qualificazione del pregiudizio operata dai giudici di merito. In particolare, ha evidenziato che il danno riconosciuto aveva natura patrimoniale e consisteva nella significativa limitazione delle facoltà di godimento dell’immobile, quale contenuto essenziale del diritto di proprietà, determinata dall’impossibilità di fruire pienamente dell’abitazione a causa delle immissioni intollerabili. Tale qualificazione trovava conferma anche nel criterio utilizzato per la liquidazione del danno, parametrato a una percentuale del valore degli immobili. La Suprema Corte affermava quindi che nulla impedisce, sul piano giuridico, di riconoscere come danno risarcibile la perdita, sia pure parziale, delle facoltà di godimento del bene quale conseguenza diretta delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità.
A sostegno della propria conclusione, la Corte di legittimità ha richiamato i principi consolidati in materia di responsabilità civile, ribadendo come il sistema risarcitorio, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., distingua precisamente tra il fatto illecito e il danno risarcibile. Quest’ultimo non si identifica infatti con la lesione dell’interesse giuridicamente protetto, piuttosto con le conseguenze pregiudizievoli che da essa derivano, le quali possono assumere la forma del danno emergente o del lucro cessante, tanto in ambito patrimoniale quanto in quello non patrimoniale.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ribadiva che il danno risarcibile coincide con il c.d. danno-conseguenza, che deve essere specificamente allegato e provato, mentre deve escludersi ogni configurazione del danno in re ipsa, poiché ciò finirebbe per trasformare il risarcimento in una forma di pena privata, svincolata dall’effettivo accertamento di un pregiudizio[4].
Sul punto richiamava altresì la precedente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite in ragione della quale si riconosceva che “il danno rileva sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica. Il danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria aquiliana è esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l’evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l’obbligazione risarcitoria”[5]
Ebbene, la Suprema Corte riteneva che il caso di specie si inserisse pienamente nello schema delineato dalla responsabilità aquiliana. La limitazione delle facoltà di godimento dell’immobile, infatti, non integra il mero evento lesivo, ma costituisce essa stessa la conseguenza dannosa dell’illecito, rappresentando una significativa compressione delle prerogative che caratterizzano il diritto di proprietà. Si tratta, pertanto, di un pregiudizio autonomo e patrimoniale, economicamente valutabile e, come tale, suscettibile di risarcimento, senza che ciò comporti alcuna indebita assimilazione del danno all’evento lesivo né alcun riconoscimento di un danno in re ipsa, come sopra argomentato.
A conferma di tale impostazione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la compressione o la limitazione del diritto di proprietà, o di altro diritto reale, derivante da un fatto illecito è suscettibile di risarcimento non soltanto quando comporti spese di ripristino o perdita dei frutti del bene, ma anche quando si traduca in una significativa riduzione delle facoltà di godimento del bene stesso, economicamente apprezzabile, “con suo personale disagio o sacrificio”[6].
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha precisato che il pregiudizio risarcito – come accertato nei gradi precedenti dai giudici del merito – non riguardava la sfera soggettiva dei proprietari, né il disagio o la sofferenza da essi patiti, bensì la perdita oggettiva di una delle utilità tipiche connesse al diritto di proprietà, rappresentata dalla ridotta possibilità di fruire pienamente dell’immobile a causa delle immissioni illecite. Ne consegue che la controversia non investiva il tema del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla vita familiare o alla libera esplicazione delle abitudini di vita nell’abitazione così come tutelati anche dall’art. 8 C EDU, bensì esclusivamente quello del danno patrimoniale derivante dalla compromissione del godimento del bene.
La Corte ha pertanto escluso che il riconoscimento del risarcimento presupponesse la prova di un danno alla salute, morale o esistenziale ovvero di un danno materiale o di un deprezzamento commerciale dell’immobile. L’assenza di tali pregiudizi, infatti, non impedisce di configurare un distinto danno patrimoniale consistente nella perdita di rilevanti facoltà di godimento del bene, suscettibile di valutazione economica non tanto con riferimento al valore di scambio dell’immobile, quanto piuttosto al suo valore d’uso.
Infine, quanto alla censura relativa all’utilizzo del fatto notorio per affermare la sussistenza del pregiudizio, la Corte ha rinviato alle argomentazioni già svolte nell’esame dei precedenti motivi di ricorso, ritenendo la questione già affrontata e risolta.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 844 c.c. (art. 360., comma 1, n. 3 c.p.c) nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) in relazione al mancato riconoscimento della priorià d’uso e alla mancata applicazione del criterio che prevede il contemperamento tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà”.
Con il presente motivo di ricorso, la società ha censurato la sentenza nella parte in cui la Corte d’Appello aveva escluso l’applicabilità del criterio del preuso di cui all’art. 844, secondo comma, c.c., ritenendo che, una volta accertato il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni, la fattispecie dovesse essere ricondotta direttamente allo schema generale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., atteso che in questi casi il ridetto criterio del preuso “ha carattere assolutamente sussidiario e facoltativo ed il giudice non è evidentemente tenuto a farvi ricorso”[7]
La ricorrente ha sostenuto, al contrario, che il preuso avrebbe dovuto essere valorizzata proprio ai fini della valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, evidenziando come gli immobili degli attori fossero stati acquistati quando lo stabilimento siderurgico era già da tempo operativo e il fenomeno dello spandimento delle polveri minerali. Da ciò, secondo la prospettazione difensiva, derivava che ciò che era stato “considerato tollerabile per decenni in considerazione delle caratteristiche dell’area, non può divenire all’improvviso intollerabile, specie se si tiene conto del fatto che la maggior parte delle emissioni/immissioni è avvenuta prima del 1995 quando era in mano pubblica e che gli attori non si sono mai lamentati per oltre vent’anni dei loro acquisti”. La società ha inoltre lamentato che la Corte territoriale non avesse adeguatamente contemperato le esigenze della produzione con quelle della proprietà, come richiesto dall’art. 844 c.c.
La Suprema Corte ha respinto anche tale censura, rilevando come la decisione impugnata fosse pienamente conforme al consolidato orientamento di legittimità. In particolare, ha ribadito che i criteri della normale tollerabilità, del contemperamento tra esigenze della produzione e ragioni della proprietà e della priorità dell’uso trovano applicazione soltanto nell’ambito di attività lecite. Diversamente, quando le immissioni eccedono la soglia della normale tollerabilità, l’attività assume carattere illecito e la tutela non è più disciplinata dall’art. 844 c.c., bensì dalle regole generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., con conseguente irrilevanza del criterio del preuso[8].
La Corte ha infine osservato che le doglianze formulate dalla ricorrente si risolvevano, ancora una volta, nella contestazione dell’accertamento relativo al superamento della normale tollerabilità, questione già esaminata e disattesa in sede di esame dei precedenti motivi di ricorso. Ha inoltre precisato che, alla luce del principio richiamato, risultava del tutto irrilevante la circostanza che nel caso di specie non fosse stato allegato né accertato un danno alla salute o di natura esistenziale.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, infine, “violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, violazione dei limiti di legge all’esercizio del potere equitativo di cui all’art. 1226 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla quantificazione del supposto “danno da compressione del diritto di proprietà” (art. 360., comma 1, n. 5 c.p.c); nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.
La ricorrente ha contestato, in particolare, la decisione della Corte d’Appello di confermare la liquidazione equitativa del danno operata dal giudice di primo grado, escludendo la necessità di differenziare il risarcimento in relazione alle singole posizioni degli attori. Secondo la Corte territoriale, infatti, tutti gli immobili erano destinati ad uso abitativo, appartenevano alla medesima tipologia edilizia ed erano stati utilizzati per un periodo sostanzialmente omogeneo antecedente alla proposizione della domanda; in assenza di specifiche allegazioni idonee a dimostrare una diversa incidenza del pregiudizio, non vi era ragione di modulare diversamente il risarcimento. La Corte aveva inoltre osservato che il parametro utilizzato per la liquidazione equitativa, pari al 20% del valore degli immobili, non era stato censurato nella sua oggettiva congruità, ma soltanto sotto il profilo della mancata differenziazione delle singole posizioni.
La ricorrente ha sostenuto che tale impostazione determinasse un’ingiustificata inversione dell’onere della prova, poiché sarebbe spettato agli attori dimostrare l’effettiva entità del pregiudizio subito da ciascuno di essi. A suo avviso, la mera destinazione abitativa degli immobili non poteva ritenersi sufficiente a giustificare una liquidazione uniforme del danno, essendo invece necessario accertare l’effettivo utilizzo di ciascun appartamento, nonché la diversa epoca di acquisto degli immobili. Ha inoltre contestato sia l’affermazione secondo cui gli immobili sarebbero stati utilizzati per un periodo omogeneo, sia quella relativa alla mancata contestazione del criterio di liquidazione adottato, evidenziando di averne censurato in appello l’irragionevolezza proprio perché non teneva conto delle peculiarità delle singole situazioni. Infine, ha dedotto l’omesso esame della progressiva riduzione, nel corso degli anni, del fenomeno dello spolverio, ritenendo che tale circostanza avrebbe dovuto incidere sulla determinazione del danno.
La Suprema Corte ha ritenuto anche il quinto motivo in parte inammissibile e, per la restante parte, infondato.
Anzitutto, è stata ritenuta inammissibile la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la ricorrente non contestava l’erronea ripartizione dell’onere della prova, bensì l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito. Parimenti inammissibili sono state reputate le censure formulate sotto il profilo del vizio di motivazione, fondate su parametri non più compatibili con l’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non essendo ravvisabile alcuna motivazione apparente o inesistente.
La Suprema Corte ha inoltre rilevato l’inammissibilità della doglianza relativa al criterio utilizzato per la liquidazione equitativa del danno, osservando che la sentenza d’Appello aveva autonomamente evidenziato come l’appellante non avesse formulato una specifica contestazione circa la congruità oggettiva del parametro adottato. Sul punto, il ricorso non indicava in modo puntuale, come richiesto dall’art. 366, n. 6, c.p.c., le deduzioni che sarebbero state svolte nell’atto di appello, limitandosi ad un generico richiamo a presunte ragioni di irragionevolezza.
Quanto alla denunciata violazione dell’art. 1226 c.c., la Corte l’ha ritenuta infondata, ribadendo il consolidato principio secondo cui la liquidazione equitativa del danno costituisce un giudizio di diritto che presuppone sia la prova dell’esistenza del danno risarcibile sia l’impossibilità o l’estrema difficoltà di determinarne con precisione l’ammontare.
Nel caso di specie, tali presupposti risultavano integrati dall’accertata esistenza di un fenomeno grave e protratto di dispersione di polveri minerali, idoneo a compromettere in modo significativo il godimento degli immobili. Pur trattandosi di un pregiudizio economicamente apprezzabile, la sua esatta quantificazione si presentava oggettivamente difficile, rendendo quindi legittimo il ricorso alla liquidazione equitativa, rimessa alla valutazione del giudice di merito.
La Cassazione ha pertanto ritenuto adeguatamente motivato il ricorso al criterio equitativo, osservando che le ulteriori censure della ricorrente miravano esclusivamente a sollecitare una nuova valutazione del merito e della quantificazione del danno, attività estranea al giudizio di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato definitivamente rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
[1] Cass. Civ. SS.UU. n. 16598/2016
[2] Cass. Civ. n. 13229/15)
[3] Cass. Civ. SS.UU. n. 8053 e 8054
[4] Cass. Civ. SS.UU. n. 26972-5/08.
[5] Cass. Civ. SS.UU. n. 576/08
[6] Cass. Civ. n. 33439/19
[7] Cass. Civ. n. 9865/05
[8] Cass. Civ. n. 21554/18
