Amministrazione della comunione: la nomina dell’amministratore è solo una delle possibili soluzioni

Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 17.03.2026 n. 6289, Pres. M. Falaschi, Es. R. Caponi

Massima:Il potere che la legge conferisce al giudice nel procedimento in esame (ndr. ex art. 1105, comma 4, c.c.) è quello di adottare i provvedimenti opportuni. La nomina di un amministratore è solo una delle possibili modalità di intervento, non l’unica. Il giudice, investito della domanda di superare una situazione di stallo amministrativo, può scegliere la soluzione che ritiene più adeguata, funzionale ed economica per il raggiungimento dello scopo, senza essere vincolato dalla specifica indicazione della parte. L’autorizzazione diretta a uno dei comproprietari, che si era dichiarato disponibile anche ad anticipare le spese, costituisce una legittima e razionale modalità di esercizio del potere giudiziale surrogatorio, che non eccede i limiti della domanda, la quale mirava a ottenere una soluzione per l’inerzia, non necessariamente attraverso una specifica forma”.

La sentenza in commento può suscitare l’interesse del lettore su due temi attuali e ricorrenti nella materia della comunione e del condominio, in quanto al Suprema Corte ritiene che nel procedimento ex art. 1105, comma 4^ c.c., il giudice del merito in volontaria giurisdizione abbia una vasta rosa di rimedi da applicare alla soluzione del caso concreto di “inerzia amministrativa” e fra essi, anche quello c.d. “surrogatorio”, consistente nella possibilità che uno soltanto dei comunisti, senza la necessità di nomina giudiziale di una amministratore ad hoc, provveda  proprie spese a curare l’adozione dei provvedimenti più adeguati per assicurare il corretto svolgimento dell’amministrazione della cosa comune.

CASO

La controversia in argomento traeva origine dalla comproprietà in parti uguali di un immobile insistente a Palermo, tra i due fratelli Tizio e Caia.

Tizio ricorreva innanzi al Tribunale di Palermo ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c., domandando la nomina di un amministratore per l’esecuzione dei lavori di sanatoria, a seguito del riscontro, in un separato giudizio di divisione pendente tra le stesse parti, di alcune difformità edilizie sull’immobile, relative alla mancata denuncia di una veranda e di una tettoia.

Il Tribunale di Palermo accoglieva il ricorso, ma, piuttosto che procedere alla nomina di un amministratore, autorizzava direttamente il ricorrente a eseguire a proprie cure e spese i lavori di rimozione delle difformità, lasciando impregiudicata la successiva ripartizione degli oneri.

Caia, di conseguenza, proponeva reclamo avverso tale decreto dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione e l’insussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 1105, comma 4, c.c., in quanto i lavori avrebbero costituito un’innovazione da approvare con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1108 c.c..

La Corte d’Appello di Palermo, tuttavia, rigettava il reclamo, escludendo la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.

In particolare, il Collegio riteneva che l’art. 1105 c.c. attribuisse al giudice un ampio potere finalizzato a superare le situazioni di stallo nella gestione della comunione, consentendogli di individuare le modalità più idonee per assicurare il corretto svolgimento dell’amministrazione.

Pertanto, l’autorizzazione conferita direttamente a uno dei comproprietari, in luogo della nomina di un amministratore, veniva ritenuta espressione di un legittimo esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice, anche in una prospettiva di contenimento dei costi.

La Corte palermitana aveva, altresì, escluso che la rimozione di opere abusive potesse costituire un’innovazione, qualificando, al contrario, tale intervento come atto di ordinaria amministrazione finalizzato alla conservazione e al miglior godimento della cosa, nonché come un “atto dovuto”, necessario e urgente anche in vista della definizione del giudizio di divisione.

Caia, data la soccombenza, proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre Tizio rimaneva intimato.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso condannando parte ricorrente al pagamento della somma di €. 700,00 in favore della cassa delle ammende.

QUESTIONI

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., denunciando un vizio di ultrapetizione.

In particolare, Tizia assumeva che, a fronte di una domanda volta alla nomina di un amministratore della comunione, il giudice non avrebbe potuto autorizzare direttamente Caio, quale comproprietario, all’esecuzione degli interventi necessari alla regolarizzazione dell’immobile.

Secondo la ricorrente, tale decisione, si configurava quale provvedimento abnorme nonché volto a comprimere il suo diritto di comproprietà, atteso che gli interventi finalizzati alla sanatoria edilizia presupporrebbero il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, comma 4, e 1108 c.c.

Ella contestava la qualificazione degli interventi di rimozione degli abusi edilizi quali atti di ordinaria amministrazione, sostenendo che gli stessi dovevano essere ricondotti alla categoria delle innovazioni ovvero, quantomeno, degli atti di straordinaria amministrazione.

Ne conseguiva, secondo Tizia, l’inapplicabilità dell’art. 1105, comma 4, c.c., il quale consente l’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria esclusivamente con riguardo agli atti di ordinaria amministrazione, dovendo invece trovare applicazione l’art. 1108 c.c., che richiede il raggiungimento di una maggioranza qualificata (nel caso di specie irrealizzabile, trattandosi di una comunione composta da due partecipanti titolari di quote eguali).

Pertanto, secondo la ricorrente, il giudice della volontaria giurisdizione avrebbe indebitamente inciso su posizioni di diritto soggettivo, pronunciandosi su una controversia eccedente i limiti propri del procedimento.

Per i giudici di legittimità il ricorso era inammissibile.

La questione relativa all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., avverso i decreti emessi in sede di reclamo nei procedimenti di volontaria giurisdizione disciplinati dall’art. 1105, comma 4, c.c., è strettamente collegata alla natura del provvedimento impugnato.

Difatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c. sono, in linea generale, privi del requisito della decisorietà, in quanto non definiscono una controversia avente ad oggetto diritti soggettivi con efficacia di giudicato, ma assolvono a una funzione di gestione degli interessi inerenti all’amministrazione della cosa comune e, come tali, sono suscettibili di revoca o modifica[1].

La ricorribilità è, tuttavia, configurabile in via eccezionale qualora il provvedimento del giudice, eccedendo i limiti propri della volontaria giurisdizione, abbia un contenuto sostanzialmente decisorio, incidendo in via definitiva su diritti soggettivi.

Ciò premesso, la Corte di legittimità procedeva in primis all’esame del secondo motivo di ricorso.

La Corte territoriale, secondo gli Ermellini, aveva correttamente qualificato gli interventi in questione quali atti di ordinaria amministrazione, escludendone la riconducibilità alla categoria delle innovazioni di cui all’art. 1108 c.c..

Invero, l’innovazione presuppone una modificazione materiale della cosa comune che alteri la consistenza sostanziale della stessa ovvero ne muti la destinazione originaria.

Di contro, la rimozione di opere realizzate abusivamente non altera il bene ma ne ripristina la condizione giuridica e materiale, riconducendolo alla sua legittima consistenza.

Questo tipo di attività ha, pertanto, una finalità conservativa, da intendersi non soltanto sotto il profilo materiale, ma anche sotto quello giuridico ed economico, in quanto l’eliminazione dell’abuso è diretta a preservare il bene e a garantirne la piena commerciabilità, oltre ad evitare le sanzioni previste dall’ordinamento.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, non era pertinente il richiamo di Tizia all’ipotesi della demolizione e ricostruzione – che implica la sostituzione di una cosa con un’altra -, atteso che, nel caso di specie, l’intervento era volto esclusivamente al ripristino dello stato preesistente e legittimo del bene mediante l’eliminazione delle opere abusive.

Ne conseguiva che gli interventi in esame rientravano tra i provvedimenti necessari per l’amministrazione e la conservazione della cosa comune, rispetto ai quali, in presenza di inerzia o di dissenso idoneo a paralizzare l’adozione di attività necessarie, trova applicazione il rimedio previsto dall’art. 1105, comma 4, c.c..

Infondata era parimenti la censura con cui la ricorrente deduceva il vizio di ultrapetizione.

L’art. 1105, comma 4, c.c. attribuisce, infatti, al giudice il potere di adottare i provvedimenti opportuni ai fini dell’amministrazione della cosa comune.

Ne consegue che la nomina dell’amministratore costituisce soltanto una delle possibili modalità di esercizio del potere sostitutivo attribuito all’autorità giudiziaria, la quale, una volta investita della domanda volta a superare una situazione di paralisi, può individuare la soluzione più idonea, senza essere vincolata alla specifica richiesta della parte.

Dunque, l’autorizzazione concessa direttamente a uno dei comproprietari per l’esecuzione degli interventi necessari, tenuto conto della sua disponibilità ad anticiparne i relativi costi, costituisce legittima esplicazione del potere attribuito dall’art. 1105, comma 4, c.c. e non integra una pronuncia eccedente i limiti della domanda, la quale era comunque diretta a ottenere l’adozione di un provvedimento idoneo a rimuovere la situazione di stallo nell’amministrazione della comunione.

Orbene, secondo la Suprema Corte, i giudici palermitani non avevano in alcun modo travalicato i limiti delle proprie attribuzioni in sede di volontaria giurisdizione.

Essi, al contrario, avevano esercitato il potere di gestione della cosa comune che la legge conferisce, senza risolvere in modo definitivo una controversia su diritti soggettivi.

Il provvedimento impugnato non era, quindi, suscettibile di ricorso straordinario per cassazione.


[1] Parimenti secondo Cass. civ., Ord. n. 15548/2017 “il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria nomina, ex art. 1105, comma 4, c.c., un amministratore della cosa comune, al fine di supplire all’inerzia dei partecipanti alla comunione, ha natura di atto di giurisdizione volontaria, perciò privo di carattere decisorio o definitivo, in quanto revocabile e reclamabile ai sensi degli artt. 739, 742 e 742-bis c.p.c. e, conseguentemente, non ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi”.

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