Mediazione obbligatoria e remissione in termini in appello

Corte d’Appello di Napoli, sez. II civile, Sentenza del 30.04.2026 n. 3298, Pres. rel. E. Bellantoni

Massima:Allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita o è già stata correttamente eseguita, il giudice d’appello, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, deve dichiarare la nullità degli atti compiuti e della sentenza ed è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale”.

PREMESSA

La sentenza in esame si inserisce nel filone giurisprudenziale delle corti di merito, riguardante l’effettività della partecipazione personale delle parti in mediazione, quale condizione essenziale dell’ADR.

Le argomentazioni della Corte partenopea si spingono oltre e, come si leggerà nel commento in nota, individuano la soluzione processuale più corretta allorquando il giudice del gravame rilevi che il procedimento di ADR non è stato correttamente esperito.

CASO

Tizia conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Condominio Alfa, chiedendo l’accertamento della nullità e/o dell’annullabilità della deliberazione assembleare adottata con riferimento ai punti n. 4 e 5 dell’ordine del giorno.

Si costituiva in giudizio il Condominio Alfa, contestando integralmente le deduzioni avverse e chiedendo il rigetto della domanda.

In particolare, il Condominio eccepiva, in via preliminare, la litispendenza relativamente alla domanda concernente il diritto alla consegna della documentazione richiesta (punto n. 5 o.d.g.), deducendo l’identità dell’oggetto rispetto a un diverso giudizio già pendente e successivamente definito innanzi al Tribunale di Napoli.

Eccepiva, altresì, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e per difetto della condizione di procedibilità prevista dall’art. 23 del Regolamento di Condominio, nonché la sua inammissibilità per carenza di interesse ad agire.

Nel merito, concludeva per il rigetto delle domande avversarie, con condanna dell’attrice per lite temeraria e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre alla rifusione delle spese di lite.

Con sentenza emessa all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Napoli dichiarava improcedibile la domanda di impugnazione della deliberazione assembleare promossa da Tizia nei confronti del Condominio Alfa.

Di conseguenza, avverso tale pronuncia Tizia proponeva appello.

SOLUZIONE

La Corte di Appello di Napoli, non definitivamente pronunciando in ordine all’appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, dichiarava la nullità della suddetta sentenza, disponeva come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio e rimetteva la regolamentazione delle spese processuali alla sentenza definitiva.

QUESTIONI

Parte appellante censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto necessaria in sede di mediazione la procura notarile e l’autenticazione del verbale di mediazione ai sensi dell’art. 11, comma terzo, del D.Lgs. n. 28/2010,  per il rigetto della richiesta di rimessione in termini per procedere alla mediazione e per non aver il giudice concesso un termine ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del suddetto decreto legislativo, vigente ratione temporis.

Il Giudice di primo grado dichiarava improcedibile la domanda, ritenendo non validamente esperito il procedimento di mediazione, rilevando che, pur essendo stata l’istanza di mediazione regolarmente trasmessa al Condominio, al primo incontro era comparsa Sempronia quale procuratrice di Tizia senza esibire una procura notarile o autenticata.

Evidenziava, inoltre, che il verbale di mediazione era privo dell’autenticazione delle sottoscrizioni prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010.

Richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione, il Tribunale affermava che gli artt. 5 e 8 del D.Lgs. n. 28/2010 impongono la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, essendo il confronto diretto elemento essenziale della procedura. La partecipazione tramite rappresentante è ammessa solo in presenza di una procura speciale sostanziale che attribuisca il potere di disporre dei diritti oggetto della controversia, distinta dalla procura alle liti, la quale conferisce esclusivamente poteri processuali[1].

Secondo il Giudice, tale procura deve garantire la certezza della provenienza della volontà del rappresentato e, pertanto, deve essere conferita mediante atto notarile o scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 2703 c.c..

 A sostegno di tale conclusione escludeva l’applicabilità analogica dell’art. 185 c.p.c., ritenendo che la facoltà del difensore di autenticare la procura speciale per la conciliazione giudiziale costituisca una deroga eccezionale alla disciplina generale di cui all’art. 2703 c.c..

Pur dando atto dell’esistenza di orientamenti non univoci sul punto, il Tribunale considerava indispensabile la forma autenticata della procura per attribuire al rappresentante il potere di definire e transigere la controversia, ritenendo, pertanto, inidonea la delega conferita a Sempronia.

Da ciò il Giudice aveva fatto discendere l’inefficacia dell’incontro di mediazione, ritenuto tamquam non esset, con conseguente mancato avveramento della condizione di procedibilità.

Dichiarava, quindi, improcedibile l’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 1137 c.c., ritenendo maturata la decadenza per decorso del termine di 30 giorni, sul presupposto che la mediazione non fosse stata validamente instaurata.

A fondamento della decisione, il Tribunale aveva infine richiamato il principio secondo cui la condizione di procedibilità è soddisfatta soltanto mediante l’effettiva partecipazione personale delle parti all’incontro di mediazione, considerata elemento essenziale per il perseguimento della funzione conciliativa e deflattiva dell’istituto.

Tizia, in sede di gravame, sosteneva che la legge non escludesse il conferimento della procura al difensore e che la pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata si fosse limitata a negare il potere di autentica dell’avvocato, senza richiedere la forma notarile della procura sostanziale.

Evidenziava altresì che, ai sensi dell’art. 1392 c.c., la procura doveva essere conferita per iscritto, senza necessità di autenticazione, e che all’incontro di mediazione aveva partecipato Sempronia in forza di una procura speciale sostanziale specificamente rilasciata per l’impugnazione della delibera assembleare.

Tale interpretazione, secondo l’appellante, era stata accolta dalla giurisprudenza maggioritaria e successivamente recepita dal legislatore con la modifica dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010.

Quanto alla mancata autentica delle firme da parte del mediatore, deduceva che la relativa irregolarità avrebbe dovuto essere eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio entro la prima udienza e che, comunque, avrebbe assunto rilievo soltanto in caso di accordo conciliativo.

Infine, lamentava che il Tribunale, qualora avesse ritenuto non validamente esperita la mediazione, avrebbe dovuto accogliere l’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c. ovvero assegnare alle parti un termine per la presentazione di una nuova domanda di mediazione.

Il Condominio replicava che la necessità dell’autenticazione della procura sostanziale costituiva il presupposto logico delle argomentazioni della Corte di Cassazione.

Evidenziava, inoltre, che il verbale di mediazione costituisse atto pubblico e che il mediatore, quale pubblico ufficiale, sia tenuto a certificare l’autografia delle sottoscrizioni dei partecipanti, indipendentemente dall’esito della procedura.

Rilevava di avere tempestivamente eccepito la mancanza dell’autenticazione delle firme da parte del mediatore e sottolineava che Sempronia era comparsa priva sia di una procura autenticata da pubblico ufficiale sia di un documento di identità della delegante.

Sosteneva, inoltre, che la richiesta di rimessione in temini fosse stata formulata tardivamente, oltre la prima udienza e in violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, essendosi la controparte inizialmente limitata a contestare le eccezioni relative alla procedibilità della domanda.

Ribadiva, infine, la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità per tardività dell’impugnazione, poiché l’interruzione del termine di 30 giorni era stata invocata nell’ambito di una procedura di mediazione che, ad avviso dell’Ente, non era stata validamente espletata.

Orbene, i giudici di secondo grado ribadivano come fosse orientamento consolidato quello secondo il quale nell’ambito del procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28/2010, la partecipazione personale delle parti, assistite dal difensore, costituisce elemento essenziale ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto.

È tuttavia consentito alla parte farsi sostituire da un rappresentante sostanziale munito di apposita procura, anche coincidente con il difensore che la assiste, purché investito di tutti i poteri necessari per partecipare efficacemente alla procedura e per disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia.

La Suprema Corte ha ad ogni modo chiarito che non è sufficiente una procura rilasciata ai soli fini della rappresentanza processuale, ancorché contenente il potere di transigere e conciliare la lite, essendo invece necessario il conferimento di una specifica procura sostanziale che attribuisca al rappresentante il potere di adottare ogni soluzione conciliativa idonea a definire integralmente la controversia ed evitare il giudizio[2].

Ciò posto, la Corte d’Appello osservava che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla validità formale della procura conferita da Tizia ovvero alla dedotta mancanza di sottoscrizione del verbale da parte del mediatore, l’appellante aveva specificamente censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur a fronte dell’eccezione di improcedibilità tempestivamente sollevata dal Condominio, non aveva assegnato alle parti il termine previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 per l’espletamento della procedura di mediazione.

La Corte partenopea rilevava che, ai sensi della disciplina vigente ratione temporis, qualora il giudice accerti che la mediazione obbligatoria non sia stata esperita ovvero non sia stata conclusa, è tenuto a rinviare la causa e ad assegnare alle parti il termine necessario per l’attivazione o il completamento della procedura.

Ad ogni modo, in assenza di una specifica disciplina delle conseguenze derivanti dall’omessa concessione di tale termine, la Corte territoriale evidenziava come non potesse disporsi la rimessione della causa al primo giudice, atteso il carattere tassativo delle ipotesi previste dall’art. 354 c.p.c. e l’assenza di una disposizione che ricolleghi tale effetto all’errore del giudice di prime cure in materia di mediazione obbligatoria.

Ne conseguiva che, qualora il convenuto abbia tempestivamente eccepito il mancato esperimento della mediazione e il giudice abbia erroneamente ritenuto la condizione di procedibilità già soddisfatta, il giudice d’appello, non potendo rimettere la causa al primo giudice, deve dichiarare la nullità degli atti successivamente compiuti e della sentenza impugnata, assegnando alle parti il termine previsto dalla legge per la presentazione della domanda di mediazione[3].

Solo all’esito di tale adempimento potrà essere verificato il soddisfacimento della condizione di procedibilità e, in caso positivo, esaminate le ulteriori questioni di merito.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte dichiarava la nullità della sentenza impugnata e, con separata ordinanza, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, nella formulazione applicabile ratione temporis, rinviando l’esame delle ulteriori questioni all’esito della verifica dell’avveramento della condizione di procedibilità.


[1] Cass. civ., Sent. n. 8473/2019.

[2] Cass. civ., Sent. n. 14676/2025.

[3] Cass. civ., Sent. n. 28695/2023.

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