La decisione del Consiglio Nazionale Forense del 10 luglio 2025, depositata il 3 febbraio 2026, offre l’occasione per affrontare un tema di particolare rilievo avente ad oggetto la responsabilità disciplinare dell’avvocato: la qualificazione dell’omesso pagamento del domiciliatario, ai sensi dell’art. 43 CDF, come illecito omissivo di natura permanente e le conseguenze che ne derivano sul piano della prescrizione dell’azione disciplinare.
La pronuncia si inserisce in un procedimento disciplinare articolato nel quale erano contestate, tra l’altro, plurime violazioni degli artt. 19 e 43 CDF per il mancato pagamento dei compensi dovuti a diversi domiciliatari, nonché per l’omesso riscontro ai relativi solleciti. In tale contesto, il CNF ribadisce un principio già presente nella propria giurisprudenza: “l’omessa corresponsione del compenso al domiciliatario è un illecito omissivo di natura permanente, per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione”.
La questione assume un rilievo che va oltre il singolo rapporto economico tra colleghi, la qualificazione della condotta come illecito permanente incide, infatti, direttamente sull’estensione temporale della responsabilità disciplinare e, più in generale, sul modo in cui l’ordinamento professionale interpreta i doveri di correttezza e affidabilità nei rapporti intra-professionali.
L’art. 43 CDF è costruito attorno a una precisa esigenza di tutela: evitare che il collega incaricato dell’attività domiciliataria resti esposto al rischio dell’inadempimento del cliente. Per questa ragione, il Codice deontologico pone a carico dell’avvocato che abbia conferito direttamente l’incarico l’obbligo di corrispondere il compenso ove il cliente non provveda.
Nella lettura del CNF, la norma non presidia soltanto un interesse patrimoniale individuale, ma tutela il corretto funzionamento dei rapporti fiduciari tra professionisti. Il mancato pagamento viene quindi considerato non come un semplice inadempimento civilistico, bensì come una condotta suscettibile di incidere sul decoro, sulla lealtà e sull’affidamento reciproco tra avvocati.
È proprio questa impostazione che consente al Consiglio Nazionale Forense di ricondurre la violazione nell’ambito degli illeciti permanenti. La condotta omissiva, secondo la qualificazione adottata dal CNF, non si esaurisce nel momento iniziale del mancato pagamento ma continua a protrarsi sino all’adempimento oppure fino al verificarsi di un evento che renda non più sanabile la violazione.
La sentenza ribadisce, inoltre, il consolidato orientamento secondo cui, in materia disciplinare, il regime prescrizionale applicabile è quello vigente al momento della commissione del fatto ovvero, negli illeciti permanenti, al momento della cessazione della permanenza. In tale prospettiva, il CNF esclude l’applicazione retroattiva dello jus superveniens in materia di prescrizione disciplinare.
Particolarmente interessante è il modo in cui il Collegio affronta il tema della cessazione della permanenza. La decisione non applica il principio in maniera automatica o indistinta, ma distingue le diverse posizioni creditorie dei domiciliatari sulla base degli elementi emersi nel procedimento: esistenza di pagamenti, prova dell’effettivo incasso, persistenza del mancato adempimento o pendenza di contenziosi civili.
Sotto questo profilo, la pronuncia evita una lettura astratta della categoria dell’illecito permanente e valorizza invece l’accertamento concreto della situazione fattuale. Non a caso, il CNF dichiara prescritti alcuni capi di incolpazione e ne ritiene invece ancora perseguibili altri, proprio in ragione della diversa individuazione del momento di cessazione della condotta omissiva.
Si tratta di un passaggio di particolare interesse operativo. La permanenza dell’illecito non determina infatti un effetto “espansivo” automatico e indistinto, ma richiede una verifica rigorosa della persistenza dell’omissione in relazione a ciascun rapporto professionale.
La decisione affronta anche un ulteriore profilo di grande rilievo pratico, soprattutto per gli studi professionali organizzati, quello della responsabilità personale dell’avvocato rispetto alle dinamiche interne dello studio.
Nel caso esaminato, il professionista aveva sostenuto che la gestione dei pagamenti fosse affidata ad altri soggetti all’interno dell’organizzazione professionale. Il CNF, tuttavia, richiama il principio secondo cui l’avvocato resta personalmente responsabile delle condotte riconducibili agli incarichi da lui conferiti e che l’organizzazione interna dello studio non esclude la suitas della condotta disciplinarmente rilevante.
L’evoluzione dell’attività professionale verso modelli organizzativi sempre più strutturati non attenua il dovere di vigilanza del professionista sugli obblighi assunti verso i colleghi incaricati, la delega amministrativa o la ripartizione interna delle funzioni non eliminano la responsabilità deontologica derivante dal mancato adempimento.
In questa prospettiva, la pronuncia contiene anche un messaggio operativo molto chiaro: la gestione dei rapporti con domiciliatari e sostituti processuali non può più essere considerata una mera questione amministrativa o contabile, ma costituisce un profilo direttamente rilevante ai fini disciplinari.
La sentenza del CNF conferma una linea interpretativa ormai consolidata e allo stesso tempo evidenzia come la disciplina deontologica contemporanea non si limiti più a presidiare singole violazioni formali.
L’attenzione dell’ordinamento professionale si concentra sempre più sulla qualità organizzativa dell’attività forense, sulla correttezza dei rapporti professionali e sull’affidabilità complessiva dell’avvocato nell’esercizio della professione.
