Abuso del diritto nel concordato preventivo circoscritta a ipotesi meramente dilatorie

C. App. Napoli, 24 febbraio 2026, Pres. Rel. Celentano.

Parole chiave

Concordato preventivo – abuso del diritto – inadempimento fiscale – continuità indiretta–autofinanziamento improprio.

Massima: Ai fini dell’ammissibilità e dell’omologa del concordato preventivo non rilevano le pregresse condotte del debitore, dal momento che il sistema del Codice della crisi non prevede alcun giudizio di meritevolezza. Quale conseguenza, la sistematica omissione di pagamento di debiti tributari e contributivi, pur idonea ad aver generato un vantaggio finanziario indebito, non integra di per sé abuso del diritto né incide sulla causa concreta del concordato, se i creditori siano stati messi in condizione di valutare la convenienza della proposta concordataria”.

Riferimenti normativi

Art. 47 CCII – Art. 48 CCII – Art. 48 CCII – Art. 84 CCII – Art. 112 CCII

CASO E QUESTIONI RILEVANTI

La Corte di Appello di Napoli è stata chiamata a pronunciarsi su un reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale con cui  è stato omologato il concordato preventivo proposto da una società, affittuaria di due aziende alberghiere, gravata da un’elevata esposizione debitoria costituita da debiti tributari e contributivi.

Il piano di concordato prevedeva: a) la continuità indiretta dell’attività aziendale tramite subaffitto delle due aziende alberghiere; b) il soddisfacimento dei creditori tramite i flussi derivanti dalla gestione, la liquidità della società proponente, l’apporto di finanza esterna e il recupero di crediti.

I creditori sono stati suddivisi in otto classi caratterizzate da trattamenti differenziati.

Il Tribunale ha omologato la proposta di concordato, approvata solo da tre classi, applicando la regola del cross-class cram down superando l’opposizione dell’Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, quest’ultima aveva obiettato la mancanza dei presupposti necessari per procedere alla ristrutturazione trasversale evidenziando che: a) la classe n. 3 non poteva assumere il ruolo di classe di supporto ex art. 112, co. 2, lett. d) CCII; b) la proposta concordataria costituiva un abuso dello strumento processuale, dal momento che la società debitrice aveva sistematicamente omesso di pagare i propri debiti fiscali e contributivi per ottenere un illecito autofinanziamento. Secondo l’amministrazione finanziaria, la proposta di concordato preventivo era stata presentata al solo scopo di aggirare la più rigorosa disciplina applicabile al concordato liquidatorio.

Il Tribunale ha omologato la proposta di concordato preventivo ritenendola più vantaggiosa, anche per l’opponente, rispetto all’alternativa liquidatoria.

Ha altresì rilevato che il ricorso allo strumento concordatario non possa essere considerato un abuso non essendo più necessario, né consentito, ai fini dell’omologa, un giudizio di meritevolezza del debitore.

Infine, il Tribunale ha evidenziato che la proposizione del concordato preventivo non eludeva le condizioni per l’accesso al concordato liquidatorio.

L’Amministrazione finanziaria, non paga delle argomentazioni offerte dal Tribunale in sede di omologa, ha presentato reclamo ex art. 51 CCII lamentando: 1) che il giudizio era viziato dalla violazione o falsa applicazione dei princìpi in materia di abuso del diritto e tradiva la ratio dello strumento della transazione fiscale, confondendo il criterio della meritevolezza con l’abuso del diritto, sfociando nell’omologazione di un concordato sostanzialmente liquidatorio non idoneo al risanamento della società debitrice e dunque privo di causa in concreto; 2) che il piano concordatario si fondava su una classificazione dei creditori deliberatamente strutturata in modo tale da orientare l’esito della votazione e non avrebbe potuto essere omologato “forzosamente” se tale classificazione fosse stata corretta. Di tal fatta, violava la «relative priority rule», per la disparità di trattamento tra creditori appartenenti alla medesima categoria (i.e. enti pubblici), alcuni soddisfatti per intero (classe n. 2) e altri soggetti a falcidia dei propri crediti del 94-95% dei propri crediti (classi nn. 4 e 5).

La Corte di Appello, nel rigettare il reclamo, ha affrontato una pluralità di questioni giuridiche di particolare interesse sistematico.

Una prima questione affrontata dalla Corte riguarda la configurabilità dell’abuso del diritto, e del processo, nel concordato preventivo.

A tal riguardo, la Corte osserva che nel sistema del Codice della crisi, il concordato preventivo è uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza volto a realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio (anche tramite la cessione di beni), l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma (cfr. Art. 84 co. 1 CCII). Lo strumento consente di evitare che il patrimonio del debitore sia sottoposto alla liquidazione giudiziale (cfr. art. 7 co. 2 e 3 CCII).

In assenza di una norma ad hoc (presente, invece, nella disciplina del piano di ristrutturazione), il comportamento pregresso, doloso o colposo, del debitore non rileva ai fini dell’assolvimento della funzione di “prevenire e risolvere l’insolvenza” attribuita al concordato preventivo così come non rilevano le cause che hanno determinato o aggravato la crisi o l’insolvenza dello stesso.

Secondo la Corte, non osta all’omologa del concordato preventivo neppure l’eventuale compimento da parte del debitore di atti volti a frodare i creditori, se il debitore ha fatto esaustiva disclosure, dichiarandoli al fine di consentire ai creditori di valutare la convenienza della proposta concordataria.

La Corte rileva, altresì che la finalità del concordato preventivo, così come individuata dalla stessa, non è tradita in concreto neppure dal fatto che il piano non preveda una modifica degli assetti  organizzativi, amministrativi e contabili dell’imprenditore proponente, o preveda una c.d. continuità indiretta solamente temporanea (come avviene nel caso di affitto o subaffitto di azienda).

Sul tema, inoltre, la Corte offre un interessante spunto evidenziando che la Suprema Corte ha fatto ricorso all’elastico concetto di abuso del diritto e di abuso del processo unicamente con riferimento alla disciplina della Legge Fallimentare e in ipotesi circoscritte a casi in cui la domanda di concordato preventivo sia stata proposta al solo fine di ritardare inutilmente la dichiarazione di fallimento.

Il secondo profilo giuridico esaminato dalla Corte degno di nota è quello relativo alla formazione delle classi e all’applicazione del cross-class cram down.

La Corte, rigettando le osservazioni proposte dalla reclamante, ha rilevato la corretta formazione delle classi, avvenuta nel rispetto della necessaria combinazione di c.d. priorità relativa (relative priority rule) e cd. priorità assoluta (absolute priority rule) ex Art. 84 CCII, tenendo conto dei privilegi che assistono i diversi crediti.

Come rilevato dai primi commentatori, la pronuncia merita attenzione perché si colloca nel solco di un orientamento che tende a restringere gli spazi del sindacato giurisprudenziale, anche alla luce del nuovo assetto delineato dal Codice della crisi.

Ciò segna un netto allontanamento dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi circa la disciplina declinata dalla Legge Fallimentare, che sancivano l’inammissibilità del concordato in caso di proposizione che configurasse abuso del diritto o del processo.

La ricostruzione della Corte, appare in linea con la progressiva riduzione del sindacato del giudice nelle fasi di ammissione e di omologa del concordato che si può apprezzare nel sistema delineato dal nuovo Codice della crisi. In tale prospettiva, si riduce inevitabilmente la possibilità di sindacato sulla rispondenza funzionale dell’istituto e sulla sussistenza del presupposto oggettivo.

Se ciò è sicuramente inconfutabile, è pur vero che secondo alcuni commentatori (v. S. Pacchi, Concordato preventivo e abuso del diritto: meriti e criticità della pronuncia della Corte d’appello di Napoli, IUS, 18.5.2026), il fatto che il concordato preventivo possa essere utilizzato quale strumento per consolidare dei vantaggi acquisiti grazie al sistematico inadempimento fiscale e contributivo (in termini di autofinanziamento) solleva non poche criticità in punto di coesistenza del diritto della crisi e del diritto concorrenziale.

La categoria dell’abuso, sia esso declinato come abuso del diritto o come abuso del processo, dovrebbe essere riletta in chiave funzionale.

In assenza di un parametro normativo espresso, si ritiene che i limiti all’ammissibilità del concordato preventivo debbano essere individuati partendo dalla nozione di causa concreta, di buona fede e di tutela della concorrenza onde evitare che lo strumento concordatario possa essere utilizzato per legittimare pratiche economicamente e sistematicamente distorsive.

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