Colpa grave dell’avvocato per aver dimenticato tracce della conversazione con l’AI

Sentenza n. 315/2026 del Tribunale di Verona

Negli ultimi mesi, la giurisprudenza si è trovata a dover affrontare con sempre maggiore frequenza casi di utilizzo improprio dell’Intelligenza Artificiale in ambito processuale, in particolar modo con riguardo ai noti episodi di “allucinazione”.

Si tratta di casi in cui l’Intelligenza Artificiale, non trovando risposta ad un quesito – ad esempio in fase di ricerca giurisprudenziale – genera dal nulla dei risultati inventati, arrivando addirittura ad elaborare massime inesistenti o a citare provvedimenti errati.

In casi come questi, non è difficile comprendere come la condotta dell’avvocato che riporti in atti le allucinazioni dell’AI possa configurare colpa grave: uno dei doveri principali dell’operatore del diritto, infatti, è proprio quello di verificare la veridicità e puntualità delle fonti.

Diversa, però, e di particolare interesse per tutti i professionisti, è la vicenda affrontata di recente dal Tribunale di Verona, il quale è arrivato a condannare ex art. 96 c.p.c. la parte opponente per uso improprio dell’Intelligenza Artificiale, pur in assenza di un vero e proprio episodio di allucinazione.

Nel caso di specie, gli atti difensivi non presentavano massime giurisprudenziali inesistenti, né citavano provvedimenti incoerenti con l’oggetto del contendere.

La condotta sanzionata, invece, ha riguardato una mera e, all’apparenza, innocua dimenticanza: l’avvocato, nel proprio atto introduttivo, si è lasciato sfuggire una delle tipiche espressioni utilizzate dall’Intelligenza Artificiale nel rispondere agli input (quando, ad esempio, in seguito ad una prima richiesta, si offre di effettuare ulteriori approfondimenti).

Nello specifico, l’atto di opposizione conteneva la frase “Se vuoi, posso proseguire con l’inserimento di questa parte in un atto completo di atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. o in comparsa conclusionale. Fammi sapere”.

Tale espressione, in modo del tutto inequivocabile, ha reso evidente il fatto che il legale, dopo essersi avvalso dell’Intelligenza Artificiale per completare la redazione dell’atto, ha copiato e incollato i risultati della ricerca così com’erano, senza procedere ad adeguata rilettura e controllo di quanto riportato.

Quella che potrebbe sembrare una mera svista, è stata in realtà ritenuta dal Giudice una grave mancanza, tanto da configurare un’ipotesi di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Nel provvedimento, infatti, il Giudice ha sottolineato come l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale sia stato “non sufficientemente controllato”, e pertanto sanzionabile.

L’aspetto più interessante di questa decisione sta proprio nell’aver dato rilevanza a quello che, con ogni probabilità, è stato un mero refuso, un copia-incolla di troppo che tuttavia ha reso evidente l’uso disattento dell’AI.

Ad assumere importanza, ai fini della configurabilità della responsabilità aggravata, non è stato, quindi, il caso eclatante dell’allucinazione, bensì la semplice mancata revisione del contenuto, indipendentemente dalla veridicità o meno dello stesso.

In altri termini, ampliando ulteriormente i profili di responsabilità già delineati in altri provvedimenti giurisprudenziali, il Tribunale di Verona ha ricordato che l’uso dell’Intelligenza Artificiale nel processo deve essere particolarmente attento: non basta (più) la sola verifica della correttezza delle fonti, ma occorre anche un rigoroso controllo della forma.

L’AI sta diventando sempre più presente negli Studi legali, e sempre più utilizzata nella ricerca e nella predisposizione di atti e documenti. Il suo potenziale è enorme, ma l’avvocato non deve dimenticare che la paternità dell’atto rimane sua propria, insieme a tutte le responsabilità che ne conseguono.

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