Il nuovo perimetro dell’e‑commerce “regolato”

Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, completa un tassello importante del nuovo Codice del consumo “digitale”, intervenendo su due fronti che interessano direttamente l’e‑commerce. Da un lato la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori dall’altro il design delle interfacce online, con un’attenzione inedita ai dark pattern nei flussi di acquisto e di recesso. Il tutto si applica ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026.

Servizi finanziari a distanza: una “mini‑MiFID” nel Codice del consumo

La nuova Sezione II‑bis del Codice del consumo (artt. 59‑bis – 59‑terdecies) crea un regime orizzontale per la vendita a distanza di servizi bancari e creditizi, prodotti d’investimento, assicurazioni, servizi di pagamento e previdenza complementare quando offerti a consumatori tramite web, app o telefonia vocale. Restano ferme, e in parte prevalenti, le discipline di settore (TUB, TUF, Codice delle assicurazioni, previdenza) e gli atti UE speciali (MiFID II, PRIIPs, IDD), cui il decreto si coordina, imponendo però in ogni caso la tutela minima del Codice del consumo, soprattutto sul diritto di recesso.

Nuovi obblighi informativi e diritto di recesso “rafforzato”

Sul piano operativo, l’art. 59‑quater costruisce una vera e propria lista di informazioni precontrattuali irrinunciabili: identità e contatti del professionista, caratteristiche essenziali del servizio, prezzo totale e base di calcolo, indicazione di eventuale prezzo personalizzato tramite decisione automatizzata, rischi specifici e assenza di garanzie sui risultati futuri, imposte e costi non versati tramite il professionista, modalità di pagamento ed esecuzione, durata minima e condizioni di recesso anticipato. Per i contratti conclusi via interfaccia online, il decreto pretende in più una funzione di recesso digitale (“recedere dal contratto qui” “conferma recesso”) sempre disponibile nel periodo utile, con conferma immediata su supporto durevole. Il diritto di recesso è fissato in 14 giorni (30 per previdenza individuale e polizze vita), con proroga fino a 12 mesi + 14 giorni in caso di mancata consegna dell’informativa completa. Per i servizi di investimento l’efficacia del contratto è sospesa per tutta la durata del periodo di recesso.

Chiarimenti adeguati, intervento umano e telefonate commerciali

Non basta però caricare un PDF in area riservata. Gli operatori devono offrire chiarimenti adeguati sui servizi proposti, inclusi gli effetti dei mancati pagamenti, e garantire, quando usano strumenti online, il diritto del cliente a parlare con una persona fisica nella stessa lingua dell’informativa, anche dopo la conclusione del contratto in casi giustificati (es. rinnovo, difficoltà, clausole complesse). Nelle vendite via telefonia vocale, l’art. 59‑quinquies impone script di apertura standard (identità del professionista, scopo commerciale, eventuale registrazione) e consente una semplificazione delle informazioni solo se il consumatore acconsente espressamente, imponendo poi l’invio immediato dell’informativa completa su supporto durevole.

Pulsante d’ordine, riepilogo finale e dark pattern

Le modifiche agli artt. 49, 51 e 54‑bis impattano trasversalmente tutti i flussi di checkout, non solo finanziari. Il pulsante finale deve indicare in modo inequivocabile l’obbligo di pagare ed essere collocato a ridosso di un riepilogo on‑screen che contenga almeno prodotto/servizio, prezzo (anche ricorrente), modalità di pagamento-consegna, diritto di recesso (con eventuali esclusioni) e, se del caso, indicazione del prezzo personalizzato. Il decreto introduce inoltre un divieto espresso di interfacce progettate per manipolare o disturbare le scelte del consumatore. Niente percorsi di uscita più lunghi dell’ingresso, niente opzioni a pagamento pre‑spuntate, niente nagging o avvisi allarmistici sproporzionati, e soprattutto nessuna procedura di recesso più difficile della sottoscrizione.

Logging, prova e rischio nullità del contratto

Sul versante compliance, il decreto sposta l’onere della prova integralmente sul professionista. Occorre poter dimostrare cosa è stato mostrato, quando, con quale label di pulsante, e come è stato esercitato l’eventuale recesso. Le sanzioni amministrative per la violazione della Sezione II‑bis vanno da 7.500 a 75.000 euro per singola violazione, raddoppiabili in caso di gravità o recidiva. Ma il vero salto di qualità è la previsione della nullità del contratto, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, quando il professionista ostacola il recesso, non rimborsa le somme dovute o viola gli obblighi informativi in modo da alterare significativamente la rappresentazione del servizio, con conseguente obbligo di restituzione e diritto del consumatore al risarcimento.

In sintesi, il D.Lgs. 209/2025 non si limita ad aggiornare qualche disclaimer ma impone agli operatori di ripensare l’intero ciclo digitale, dal pulsante “acquista” al log di recesso, come un processo regolato, dove UX, informativa e sistemi IT diventano, a tutti gli effetti, materia di diritto dei consumatori.

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