Locazione e sfratto: mediazione obbligatoria e rischi di improcedibilità

Corte di Cassazione, Sentenza 15 aprile 2026, n. 9608, Sezione Terza, Presidente Giudice Dott.ssa Rubino, Relatore Giudice Dott. Gianniti

Massima: “In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis del D.lgs. n. 28/2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata

CASO

L’Azienda territoriale Sigma del Comune di Beta adiva il Tribunale di Roma chiedendo la convalida dello sfratto per morosità nei confronti di Tizio, in relazione al mancato pagamento dei canoni di locazione, riferiti all’immobile ad uso abitativo sito in Beta, via Luisa Spagnoli n. 32, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1992 e il 2012, per un importo complessivo di euro 54.148,66.

Il convenuto si costituiva opponendosi alla convalida, contestando la genericità e l’eccessività delle somme richieste, eccependo la prescrizione parziale dei crediti, negando di aver ricevuto la raccomandata del 2006 indicata da Sigma quale atto interruttivo della prescrizione.

Rappresentava, inoltre, di aver avviato la procedura di mediazione disposta dal giudice, alla quale l’ente non aveva partecipato, limitandosi a dichiarare la propria mancata adesione.

Con sentenza n. 13673/2015, il Tribunale di Roma riteneva validamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto di locazione. Condannava tuttavia Sigma al pagamento della sanzione prevista per la mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione. L’intimato veniva condannato al pagamento dei canoni maturati a partire da luglio 2001, essendo quelli anteriori ritenuti prescritti, nonché alle spese di lite.

Avverso tale decisione l’intimato proponeva appello, deducendo in via principale l’improcedibilità della domanda e l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio e, in via subordinata, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Si costituiva Sigma chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3409/2022, respingeva l’impugnazione e condannava l’appellante alle spese del grado.

Il Tizio proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui resisteva Sigma con controricorso. In vista dell’adunanza camerale, il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente depositava memoria e la Corte riservava il deposito della motivazione entro sessanta giorni dalla decisione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannava parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquidava in euro 2.300,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, inoltre ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

QUESTIONI  

Nella pronuncia oggetto di impugnazione, la Corte d’Appello di Roma ha confermato integralmente la decisione di primo grado.

Segnatamente, con riferimento alla mediazione, ha escluso che la mancata partecipazione del convenuto potesse comportare l’improcedibilità della domanda, rilevando che una tale mancanza dia luogo unicamente ad una sanzione di natura pecuniaria e permetta al giudice di trarne elementi di valutazione sul piano istruttorio, a salvaguardia del diritto ad una decisione sul merito.

Con riguardo all’ammontare del credito, la Corte ha ritenuto le contestazioni mosse da Tizio prive di adeguata specificità, osservando che lo stesso non aveva individuato concreti errori nei calcoli né indicato quale fosse, a suo avviso, l’importo corretto.

In tema di prescrizione, ha affermato che l’avviso di ricevimento della raccomandata integra un atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c.; pertanto, la contestazione della firma avrebbe dovuto essere proposta mediante querela di falso, non essendo sufficiente un semplice disconoscimento della stessa firma.

Infine, in relazione alla L.R. n. 30/2002, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, rilevando che la relativa eccezione non era stata dedotta nel giudizio di primo grado.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione, censurando la decisione nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso che la mancata partecipazione alla mediazione comporti l’improcedibilità della domanda, ritenendo invece applicabili le sole conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 8, comma 4-bis.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 39 della L.R. Lazio n. 33/1987 e dell’art. 2697 c.c., contestando la valutazione della Corte d’Appello che ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta da Sigma ai fini della prova del credito.

Secondo il ricorrente, i canoni richiesti sarebbero stati determinati in contrasto con i criteri legali di commisurazione al reddito e la Corte avrebbe omesso di considerare la documentazione da lui prodotta, dalla quale emergerebbe una evidente sproporzione tra canone e capacità reddituale.

Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2700 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 116, 214, 216 e 221 c.p.c., censurando la decisione nella parte in cui è stata riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata del 23 giugno 2006.

Osservava, infatti, che l’avviso di ricevimento non consentirebbe di identificare il soggetto che ha ricevuto il plico e che la sottoscrizione apposta non sarebbe idonea a ricondurre la consegna al destinatario o a un suo familiare; contesta, inoltre, la necessità della querela di falso, sostenendo che l’avviso attesterebbe soltanto l’avvenuta consegna e non anche l’identità del consegnatario.

Con il quarto motivo, articolato in più profili, deduce, da un lato, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo; dall’altro, la violazione degli artt. 1418 e 1456 c.c. e della normativa regionale di cui alla L.R. Lazio n. 30/2002 (come modificata dalla L.R. n. 4/2006).

In particolare, censura la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione relativa alla mancata comunicazione della procedura transattiva, sostenendo che la questione sarebbe stata già introdotta nel giudizio di primo grado e che, comunque, riguarderebbe una disposizione di ordine pubblico.

La Corte di Cassazione dichiarava il primo motivo infondato.

La Corte di legittimità nella decisione in esame premetteva che la mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale, per la composizione delle controversie, è regolata dal d.lgs. n. 28/2010. In tale ambito, le parti sono tenute a comparire al primo incontro dinanzi al mediatore, assistite dai rispettivi difensori. Tale incontro assolve a una funzione iniziale di natura informativa e organizzativa, essendo finalizzato a verificare la concreta possibilità di avviare un percorso conciliativo tra le parti.

Sul punto, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, a partire dalla sentenza n. 8473/2019, secondo cui, “la mediazione – quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale – comporta la partecipazione personale delle parti al tavolo conciliativo. Ma ciò non esclude che le parti possano farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, che può essere anche l’avvocato che li assiste purché munito di idonea procura sostanziale. Inoltre, la condizione di procedibilità si può ritenere realizzata al termine del primo incontro di fronte al mediatore, che può concludersi anche con la dichiarazione di indisponibilità delle parti a proseguire la procedura”.

Il medesimo principio è stato poi riaffermato e richiamato anche nelle successive pronunce di legittimità.

In particolare, con la successiva pronuncia n. 28695/2023 richiamata la necessità della partecipazione personale o per rappresentante all’incontro di mediazione, la Corte di legittimità si soffermava piuttosto sulle modalità e sui tempi della verifica della condizione di procedibilità prevedendo che “in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale”.

Ed inoltre “la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28/2010 per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal D.l. n. 69/2013 conv., con modificazioni, in l. n. 98/1993), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltreche ha ribadito come la condizione sia soddisfatta solo in presenza della comparizione della parte – o di un valido rappresentante – al primo incontro, restando ferma la facoltà di non proseguire oltre la fase iniziale[1]

Da ultimo, con la pronuncia n. 14676/2025, la Corte di Cassazione ha precisato che la condizione di procedibilità non può dirsi integrata in assenza della partecipazione della parte onerata dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante sostanziale, chiarendo altresì che la procura deve conferire effettivi poteri dispositivi, pur non essendo necessario che sia riferita alla singola controversia, purché consenta una concreta disponibilità dei diritti coinvolti.

In conclusione, alla luce dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione deve affermarsi che la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione può avvenire sia tramite presenza diretta, sia mediante un soggetto delegato munito di idonei poteri sostanziali.

Nel caso delle persone fisiche, ciò si realizza attraverso la comparizione personale oppure per mezzo di un rappresentante investito di poteri dispositivi effettivi, conferiti a mezzo di procura scritta, ancorchè non autenticata.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, la partecipazione avviene tramite un incaricato che abbia conoscenza della vicenda e sia dotato di adeguati poteri decisionali ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010, tali da consentire la concreta gestione dei diritti controversi, senza che sia necessario che la delega sia riferita alla singola controversia, purché i poteri attribuiti siano reali e sostanziali.

In ogni caso, al primo incontro è indispensabile che la parte sia presente direttamente oppure tramite un rappresentante sostanziale; ne consegue che la sola comparizione del difensore, in assenza di una procura idonea a conferire poteri dispositivi, non è sufficiente ai fini del perfezionamento della condizione di procedibilità.

Quanto appena detto non deve però far ritenere che al primo incontro di mediazione sia necessaria la presenza di tutte le parti coinvolte, secondo le modalità sopra descritte. La condizione di procedibilità, infatti, non dipende né dalla mera attivazione formale della procedura né dalla partecipazione congiunta di tutti i soggetti del giudizio, ma si ricollega a un presupposto giuridico preciso, individuato dalla giurisprudenza nell’effettivo svolgimento del procedimento di mediazione. Tale requisito si considera integrato quando il primo incontro si tiene regolarmente e vi prende parte, in forma qualificata, almeno una delle parti.

La ragione è evidente: è sufficiente la presenza anche di una sola parte, normalmente quella che ha promosso la mediazione, poiché l’ordinamento non consente alla parte invitata di impedire l’accesso alla tutela giurisdizionale semplicemente non comparendo. Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire alla parte chiamata un potere di condizionamento sulla procedibilità dell’azione.

La mancata partecipazione della parte invitata, pur costituendo un comportamento rilevante, non produce effetti impeditivi sul processo, ma rileva esclusivamente sul piano delle conseguenze sanzionatorie e probatorie previste dagli artt. 8, comma 4-bis, e 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.

Per quanto sopra esposto, le parti sono tenute a partecipare all’incontro con il mediatore personalmente oppure tramite un delegato, restando comunque obbligatoria l’assistenza del difensore ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.

Ne consegue che, qualora il procedimento di mediazione non venga neppure avviato oppure al primo incontro non si presenti alcuna delle parti, e in particolare non partecipi la parte che ha promosso la procedura, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile.

Diversamente, nel caso in cui la mediazione sia stata regolarmente instaurata e la parte istante sia comparsa al primo incontro, mentre la parte invitata (o le altre parti) non si presenti né personalmente né tramite un rappresentante munito di poteri sostanziali, la domanda resta comunque procedibile; in tale ipotesi, tuttavia, la parte non comparsa è soggetta alle sanzioni previste dalla legge.

Applicando tali principi al caso concreto per cui è lite, risultava che la procedura di mediazione, disposta dal giudice, fosse stata correttamente attivata e svolgendosi con la partecipazione della parte attrice, mentre la controparte sceglieva di non comparire. Di conseguenza, deve ritenersi integrata la condizione di procedibilità e correttamente i giudici di merito hanno escluso l’improcedibilità della domanda.

Tale arresto trova comunque un ulteriore riscontro in una lettura complessiva e coordinata della disciplina della mediazione, che merita di essere chiarita.

In primo luogo, la stessa funzione dell’istituto impone che al primo incontro dinanzi al mediatore vi sia la presenza delle parti, in forma personale oppure mediante un soggetto munito di poteri sostanziali. La mediazione, infatti, è strutturata per favorire un contatto diretto tra i contendenti, così da verificare concretamente la possibilità di una soluzione concordata della controversia. Tale obiettivo presuppone un confronto effettivo tra le parti, che non può essere surrogato dalla sola attività dei difensori.

In secondo luogo, risulterebbe privo di reale utilità uno svolgimento del primo incontro limitato ai soli avvocati e al mediatore, finalizzato a un’informativa che, per la natura stessa del loro ruolo, i difensori già conoscono. Peraltro, l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 impone all’avvocato di informare preventivamente il cliente circa caratteristiche e finalità della mediazione, il che presuppone che tali elementi siano già stati compresi prima dell’instaurazione del giudizio.

In terzo luogo, dalla lettura congiunta degli artt. 5, comma 1-bis, e 8 del d.lgs. n. 28/2010, che prevedono la partecipazione delle parti “con l’assistenza degli avvocati”, emerge chiaramente la distinzione tra il ruolo della parte e quello del difensore. Ne consegue che la sola presenza del legale, anche se munito di procura, non è sufficiente a integrare la condizione di procedibilità, poiché l’avvocato non può assumere contemporaneamente la posizione di parte e quella di assistente della parte stessa.

Il motivo, pertanto, deve essere rigettato, alla luce del seguente principio di diritto “In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis del D.lgs. n. 28/2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.

Per la Corte di Cassazione devono ritenersi inammissibili o comunque non fondati anche gli ulteriori motivi di ricorso.

Il secondo motivo, relativo alla determinazione del canone e al tema dell’onere di specifica contestazione, infatti, non può essere accolto.

Il ricorrente sostiene la violazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e dell’art. 2697 c.c., assumendo che i canoni applicati dall’ente sarebbero stati calcolati in modo non conforme ai criteri legali di commisurazione al reddito.

La doglianza, tuttavia, finisce per investire direttamente l’accertamento in fatto svolto dal giudice di prime cure come noto precluso in sede di giudizio di legittimità.

La Corte territoriale ha infatti rilevato che il ricorrente, pur avendo prodotto documentazione relativa alla propria situazione reddituale, non ha indicato in maniera puntuale quali sarebbero stati gli errori nei conteggi effettuati dall’ente, né ha prospettato una diversa quantificazione idonea a dimostrare la fondatezza delle proprie deduzioni.

Si tratta, quindi, di una valutazione inerente alla concretezza delle contestazioni formulate rispetto alla pretesa creditoria, sorretta da motivazione adeguata e come tale non censurabile in sede di legittimità. La violazione dell’art. 2697 c.c. risulta pertanto solo apparente, traducendosi nella richiesta di una nuova e non consentita rivalutazione del materiale istruttorio.

Anche il terzo motivo, riguardante il valore probatorio dell’avviso di ricevimento e l’efficacia interruttiva della prescrizione, non è fondato.

La Corte d’Appello di Roma ha attribuito correttamente valore pieno all’avviso di ricevimento della raccomandata del 2006, qualificandolo come atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c. Ne deriva che lo stesso fa fede, fino a querela di falso, non solo dell’avvenuta consegna del plico, ma anche della data e delle attività svolte dall’agente postale nell’esercizio delle sue funzioni.

In tale quadro, la semplice contestazione della sottoscrizione apposta sull’avviso non è idonea a scalfirne l’efficacia probatoria, essendo necessaria l’attivazione del rimedio della querela di falso. La Corte territoriale si è dunque conformata all’orientamento giurisprudenziale consolidato, senza incorrere nei vizi denunciati.

La doglianza, pertanto, non introduce una reale questione di diritto, ma tende piuttosto a rimettere in discussione la ricostruzione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.

Il quarto motivo non è ammissibile.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto nuova l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della possibilità di accedere alla procedura transattiva prevista dalla L.R. Lazio n. 30/2002, evidenziando che tale questione non risultava proposta in modo rituale nel giudizio di primo grado.

La conclusione raggiunta dalla Corte territoriale appare corretta. La possibilità di avvalersi della procedura di definizione transattiva delle morosità integra, infatti, una posizione di natura potestativa che presuppone una scelta attiva dell’assegnatario, non potendo essere attivata d’ufficio dal giudice.

Di conseguenza, non si è in presenza né di una nullità rilevabile autonomamente dal giudice né di una questione sottratta ai limiti del divieto di nuove domande ed eccezioni in appello.

Ne deriva la corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c. da parte del giudice di secondo grado e, quindi, l’inammissibilità della censura proposta in questa sede.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto, risultando tutti i motivi infondati oppure inammissibili, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Il rigetto comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente, oltre alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dalla legge, ove dovuto, ai sensi di Cass., Sez. Un., n. 4315/2020.


[1] Cass. Civ. n. 18485/24.

Locazione e sfratto: mediazione obbligatoria – sodisfacimento condizione di procedibilità e sanzioni per la mancata partecipazione

Corte di Cassazione, Sentenza 15 aprile 2026, n. 9608, Sezione Terza, Presidente Giudice Dott.ssa Rubino, Relatore Giudice Dott. Gianniti

Massima: “In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis del D.lgs. n. 28/2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata

CASO

L’Azienda territoriale Sigma del Comune di Beta adiva il Tribunale di Roma chiedendo la convalida dello sfratto per morosità nei confronti di Tizio, in relazione al mancato pagamento dei canoni di locazione, riferiti all’immobile ad uso abitativo sito in Beta, via Luisa Spagnoli n. 32, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1992 e il 2012, per un importo complessivo di euro 54.148,66.

Il convenuto si costituiva opponendosi alla convalida, contestando la genericità e l’eccessività delle somme richieste, eccependo la prescrizione parziale dei crediti, negando di aver ricevuto la raccomandata del 2006 indicata da Sigma quale atto interruttivo della prescrizione.

Rappresentava, inoltre, di aver avviato la procedura di mediazione disposta dal giudice, alla quale l’ente non aveva partecipato, limitandosi a dichiarare la propria mancata adesione.

Con sentenza n. 13673/2015, il Tribunale di Roma riteneva validamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto di locazione. Condannava tuttavia Sigma al pagamento della sanzione prevista per la mancata partecipazione ingiustificata alla mediazione. L’intimato veniva condannato al pagamento dei canoni maturati a partire da luglio 2001, essendo quelli anteriori ritenuti prescritti, nonché alle spese di lite.

Avverso tale decisione l’intimato proponeva appello, deducendo in via principale l’improcedibilità della domanda e l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio e, in via subordinata, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Si costituiva Sigma chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3409/2022, respingeva l’impugnazione e condannava l’appellante alle spese del grado.

Il Tizio proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui resisteva Sigma con controricorso. In vista dell’adunanza camerale, il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente depositava memoria e la Corte riservava il deposito della motivazione entro sessanta giorni dalla decisione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannava parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquidava in euro 2.300,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, inoltre ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

QUESTIONI  

Nella pronuncia oggetto di impugnazione, la Corte d’Appello di Roma ha confermato integralmente la decisione di primo grado.

Segnatamente, con riferimento alla mediazione, ha escluso che la mancata partecipazione del convenuto potesse comportare l’improcedibilità della domanda, rilevando che una tale mancanza dia luogo unicamente ad una sanzione di natura pecuniaria e permetta al giudice di trarne elementi di valutazione sul piano istruttorio, a salvaguardia del diritto ad una decisione sul merito.

Con riguardo all’ammontare del credito, la Corte ha ritenuto le contestazioni mosse da Tizio prive di adeguata specificità, osservando che lo stesso non aveva individuato concreti errori nei calcoli né indicato quale fosse, a suo avviso, l’importo corretto.

In tema di prescrizione, ha affermato che l’avviso di ricevimento della raccomandata integra un atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c.; pertanto, la contestazione della firma avrebbe dovuto essere proposta mediante querela di falso, non essendo sufficiente un semplice disconoscimento della stessa firma.

Infine, in relazione alla L.R. n. 30/2002, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, rilevando che la relativa eccezione non era stata dedotta nel giudizio di primo grado.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione, censurando la decisione nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso che la mancata partecipazione alla mediazione comporti l’improcedibilità della domanda, ritenendo invece applicabili le sole conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 8, comma 4-bis.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 39 della L.R. Lazio n. 33/1987 e dell’art. 2697 c.c., contestando la valutazione della Corte d’Appello che ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta da Sigma ai fini della prova del credito.

Secondo il ricorrente, i canoni richiesti sarebbero stati determinati in contrasto con i criteri legali di commisurazione al reddito e la Corte avrebbe omesso di considerare la documentazione da lui prodotta, dalla quale emergerebbe una evidente sproporzione tra canone e capacità reddituale.

Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2700 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 116, 214, 216 e 221 c.p.c., censurando la decisione nella parte in cui è stata riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione alla raccomandata del 23 giugno 2006.

Osservava, infatti, che l’avviso di ricevimento non consentirebbe di identificare il soggetto che ha ricevuto il plico e che la sottoscrizione apposta non sarebbe idonea a ricondurre la consegna al destinatario o a un suo familiare; contesta, inoltre, la necessità della querela di falso, sostenendo che l’avviso attesterebbe soltanto l’avvenuta consegna e non anche l’identità del consegnatario.

Con il quarto motivo, articolato in più profili, deduce, da un lato, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo; dall’altro, la violazione degli artt. 1418 e 1456 c.c. e della normativa regionale di cui alla L.R. Lazio n. 30/2002 (come modificata dalla L.R. n. 4/2006).

In particolare, censura la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione relativa alla mancata comunicazione della procedura transattiva, sostenendo che la questione sarebbe stata già introdotta nel giudizio di primo grado e che, comunque, riguarderebbe una disposizione di ordine pubblico.

La Corte di Cassazione dichiarava il primo motivo infondato.

La Corte di legittimità nella decisione in esame premetteva che la mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale, per la composizione delle controversie, è regolata dal d.lgs. n. 28/2010. In tale ambito, le parti sono tenute a comparire al primo incontro dinanzi al mediatore, assistite dai rispettivi difensori. Tale incontro assolve a una funzione iniziale di natura informativa e organizzativa, essendo finalizzato a verificare la concreta possibilità di avviare un percorso conciliativo tra le parti.

Sul punto, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, a partire dalla sentenza n. 8473/2019, secondo cui, “la mediazione – quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale – comporta la partecipazione personale delle parti al tavolo conciliativo. Ma ciò non esclude che le parti possano farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, che può essere anche l’avvocato che li assiste purché munito di idonea procura sostanziale. Inoltre, la condizione di procedibilità si può ritenere realizzata al termine del primo incontro di fronte al mediatore, che può concludersi anche con la dichiarazione di indisponibilità delle parti a proseguire la procedura”.

Il medesimo principio è stato poi riaffermato e richiamato anche nelle successive pronunce di legittimità.

In particolare, con la successiva pronuncia n. 28695/2023 richiamata la necessità della partecipazione personale o per rappresentante all’incontro di mediazione, la Corte di legittimità si soffermava piuttosto sulle modalità e sui tempi della verifica della condizione di procedibilità prevedendo che “in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale”.

Ed inoltre “la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28/2010 per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal D.l. n. 69/2013 conv., con modificazioni, in l. n. 98/1993), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltreche ha ribadito come la condizione sia soddisfatta solo in presenza della comparizione della parte – o di un valido rappresentante – al primo incontro, restando ferma la facoltà di non proseguire oltre la fase iniziale[1]

Da ultimo, con la pronuncia n. 14676/2025, la Corte di Cassazione ha precisato che la condizione di procedibilità non può dirsi integrata in assenza della partecipazione della parte onerata dell’attivazione del procedimento o di un suo rappresentante sostanziale, chiarendo altresì che la procura deve conferire effettivi poteri dispositivi, pur non essendo necessario che sia riferita alla singola controversia, purché consenta una concreta disponibilità dei diritti coinvolti.

In conclusione, alla luce dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione deve affermarsi che la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione può avvenire sia tramite presenza diretta, sia mediante un soggetto delegato munito di idonei poteri sostanziali.

Nel caso delle persone fisiche, ciò si realizza attraverso la comparizione personale oppure per mezzo di un rappresentante investito di poteri dispositivi effettivi, conferiti a mezzo di procura scritta, ancorchè non autenticata.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, la partecipazione avviene tramite un incaricato che abbia conoscenza della vicenda e sia dotato di adeguati poteri decisionali ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010, tali da consentire la concreta gestione dei diritti controversi, senza che sia necessario che la delega sia riferita alla singola controversia, purché i poteri attribuiti siano reali e sostanziali.

In ogni caso, al primo incontro è indispensabile che la parte sia presente direttamente oppure tramite un rappresentante sostanziale; ne consegue che la sola comparizione del difensore, in assenza di una procura idonea a conferire poteri dispositivi, non è sufficiente ai fini del perfezionamento della condizione di procedibilità.

Quanto appena detto non deve però far ritenere che al primo incontro di mediazione sia necessaria la presenza di tutte le parti coinvolte, secondo le modalità sopra descritte. La condizione di procedibilità, infatti, non dipende né dalla mera attivazione formale della procedura né dalla partecipazione congiunta di tutti i soggetti del giudizio, ma si ricollega a un presupposto giuridico preciso, individuato dalla giurisprudenza nell’effettivo svolgimento del procedimento di mediazione. Tale requisito si considera integrato quando il primo incontro si tiene regolarmente e vi prende parte, in forma qualificata, almeno una delle parti.

La ragione è evidente: è sufficiente la presenza anche di una sola parte, normalmente quella che ha promosso la mediazione, poiché l’ordinamento non consente alla parte invitata di impedire l’accesso alla tutela giurisdizionale semplicemente non comparendo. Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire alla parte chiamata un potere di condizionamento sulla procedibilità dell’azione.

La mancata partecipazione della parte invitata, pur costituendo un comportamento rilevante, non produce effetti impeditivi sul processo, ma rileva esclusivamente sul piano delle conseguenze sanzionatorie e probatorie previste dagli artt. 8, comma 4-bis, e 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.

Per quanto sopra esposto, le parti sono tenute a partecipare all’incontro con il mediatore personalmente oppure tramite un delegato, restando comunque obbligatoria l’assistenza del difensore ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.

Ne consegue che, qualora il procedimento di mediazione non venga neppure avviato oppure al primo incontro non si presenti alcuna delle parti, e in particolare non partecipi la parte che ha promosso la procedura, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile.

Diversamente, nel caso in cui la mediazione sia stata regolarmente instaurata e la parte istante sia comparsa al primo incontro, mentre la parte invitata (o le altre parti) non si presenti né personalmente né tramite un rappresentante munito di poteri sostanziali, la domanda resta comunque procedibile; in tale ipotesi, tuttavia, la parte non comparsa è soggetta alle sanzioni previste dalla legge.

Applicando tali principi al caso concreto per cui è lite, risultava che la procedura di mediazione, disposta dal giudice, fosse stata correttamente attivata e svolgendosi con la partecipazione della parte attrice, mentre la controparte sceglieva di non comparire. Di conseguenza, deve ritenersi integrata la condizione di procedibilità e correttamente i giudici di merito hanno escluso l’improcedibilità della domanda.

Tale arresto trova comunque un ulteriore riscontro in una lettura complessiva e coordinata della disciplina della mediazione, che merita di essere chiarita.

In primo luogo, la stessa funzione dell’istituto impone che al primo incontro dinanzi al mediatore vi sia la presenza delle parti, in forma personale oppure mediante un soggetto munito di poteri sostanziali. La mediazione, infatti, è strutturata per favorire un contatto diretto tra i contendenti, così da verificare concretamente la possibilità di una soluzione concordata della controversia. Tale obiettivo presuppone un confronto effettivo tra le parti, che non può essere surrogato dalla sola attività dei difensori.

In secondo luogo, risulterebbe privo di reale utilità uno svolgimento del primo incontro limitato ai soli avvocati e al mediatore, finalizzato a un’informativa che, per la natura stessa del loro ruolo, i difensori già conoscono. Peraltro, l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 impone all’avvocato di informare preventivamente il cliente circa caratteristiche e finalità della mediazione, il che presuppone che tali elementi siano già stati compresi prima dell’instaurazione del giudizio.

In terzo luogo, dalla lettura congiunta degli artt. 5, comma 1-bis, e 8 del d.lgs. n. 28/2010, che prevedono la partecipazione delle parti “con l’assistenza degli avvocati”, emerge chiaramente la distinzione tra il ruolo della parte e quello del difensore. Ne consegue che la sola presenza del legale, anche se munito di procura, non è sufficiente a integrare la condizione di procedibilità, poiché l’avvocato non può assumere contemporaneamente la posizione di parte e quella di assistente della parte stessa.

Il motivo, pertanto, deve essere rigettato, alla luce del seguente principio di diritto “In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis del D.lgs. n. 28/2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.

Per la Corte di Cassazione devono ritenersi inammissibili o comunque non fondati anche gli ulteriori motivi di ricorso.

Il secondo motivo, relativo alla determinazione del canone e al tema dell’onere di specifica contestazione, infatti, non può essere accolto.

Il ricorrente sostiene la violazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e dell’art. 2697 c.c., assumendo che i canoni applicati dall’ente sarebbero stati calcolati in modo non conforme ai criteri legali di commisurazione al reddito.

La doglianza, tuttavia, finisce per investire direttamente l’accertamento in fatto svolto dal giudice di prime cure come noto precluso in sede di giudizio di legittimità.

La Corte territoriale ha infatti rilevato che il ricorrente, pur avendo prodotto documentazione relativa alla propria situazione reddituale, non ha indicato in maniera puntuale quali sarebbero stati gli errori nei conteggi effettuati dall’ente, né ha prospettato una diversa quantificazione idonea a dimostrare la fondatezza delle proprie deduzioni.

Si tratta, quindi, di una valutazione inerente alla concretezza delle contestazioni formulate rispetto alla pretesa creditoria, sorretta da motivazione adeguata e come tale non censurabile in sede di legittimità. La violazione dell’art. 2697 c.c. risulta pertanto solo apparente, traducendosi nella richiesta di una nuova e non consentita rivalutazione del materiale istruttorio.

Anche il terzo motivo, riguardante il valore probatorio dell’avviso di ricevimento e l’efficacia interruttiva della prescrizione, non è fondato.

La Corte d’Appello di Roma ha attribuito correttamente valore pieno all’avviso di ricevimento della raccomandata del 2006, qualificandolo come atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c. Ne deriva che lo stesso fa fede, fino a querela di falso, non solo dell’avvenuta consegna del plico, ma anche della data e delle attività svolte dall’agente postale nell’esercizio delle sue funzioni.

In tale quadro, la semplice contestazione della sottoscrizione apposta sull’avviso non è idonea a scalfirne l’efficacia probatoria, essendo necessaria l’attivazione del rimedio della querela di falso. La Corte territoriale si è dunque conformata all’orientamento giurisprudenziale consolidato, senza incorrere nei vizi denunciati.

La doglianza, pertanto, non introduce una reale questione di diritto, ma tende piuttosto a rimettere in discussione la ricostruzione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.

Il quarto motivo non è ammissibile.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto nuova l’eccezione relativa alla mancata comunicazione della possibilità di accedere alla procedura transattiva prevista dalla L.R. Lazio n. 30/2002, evidenziando che tale questione non risultava proposta in modo rituale nel giudizio di primo grado.

La conclusione raggiunta dalla Corte territoriale appare corretta. La possibilità di avvalersi della procedura di definizione transattiva delle morosità integra, infatti, una posizione di natura potestativa che presuppone una scelta attiva dell’assegnatario, non potendo essere attivata d’ufficio dal giudice.

Di conseguenza, non si è in presenza né di una nullità rilevabile autonomamente dal giudice né di una questione sottratta ai limiti del divieto di nuove domande ed eccezioni in appello.

Ne deriva la corretta applicazione dell’art. 345 c.p.c. da parte del giudice di secondo grado e, quindi, l’inammissibilità della censura proposta in questa sede.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto, risultando tutti i motivi infondati oppure inammissibili, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Il rigetto comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente, oltre alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dalla legge, ove dovuto, ai sensi di Cass., Sez. Un., n. 4315/2020.


[1] Cass. Civ. n. 18485/24.

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