25 Settembre 2019

Le Dogane chiariscono chi deve denunciare la vendita di alcolici

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 13-bis D.L. 34/2019 ha reintrodotto, con decorrenza 30 giugno 2019, l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, ripristinando l’originario campo di applicazione dell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell’articolo 1, comma 178, L. 124/2017.

In particolare, tale ultima disposizione aveva previsto l’esclusione:

  • degli esercizi pubblici,
  • degli esercizi di intrattenimento pubblico,
  • degli esercizi ricettivi e
  • dei rifugi alpini

dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, consentendo dunque a questi soggetti di non essere più censiti dal fisco.

L’attuale formulazione del comma 2 dell’articolo 29 D.L. 504/1995 prevede, invece, che “Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri”.

Sulla reintroduzione generalizzata della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici è intervenuta l’Agenzia delle Dogane che, con la direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019, ha fornito alcuni chiarimenti sugli effetti giuridici determinati dall’evoluzione normativa in relazione a determinate situazioni soggettive.

In primo luogo, il documento precisa che sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, periodo intermedio in cui l’operatività dell’obbligo era stata parzialmente abrogata, hanno avviato l’attività senza appunto essere tenuti all’osservanza del vincolo.

Tali esercenti dovranno presentare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici. A tal fine dovranno compilare e inviare l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it – Dogane – In un click – Accise – Modulistica).

Ciò vale anche per quegli esercenti che, avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.

Invece, gli operatori che hanno avviato l’attività prima del 29 agosto 2017 ed in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.

Tuttavia, qualora nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia, siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.

Da ultimo, per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, la Sottosezione 1.10 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 dispone che la comunicazione da presentare al SUAP all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane. In altri termini, la presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle Dogane, assorbe la denuncia di attivazione ex articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995.

Dunque, qualora l’esercente si avvalga del modulo incardinato presso l’autorità comunale, non deve presentare la denuncia fiscale, sempreché la comunicazione sia stata trasmessa dal comune all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

In chiusura la direttiva n. 131411/RU/2019 precisa che:

  • alla luce del nuovo quadro normativo, deve ritenersi superata l’elencazione delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio contenuta nella direttiva RU 113015 del 9 ottobre 2017;
  • tuttavia, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, continuano a essere non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.
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