Il datore di lavoro, nel tutelare la salute e la sicurezza psicofisica dei lavoratori, deve considerare tutti i rischi correlati allo svolgimento delle mansioni.
Numerose attività professionali sottopongono i lavoratori all’esposizione prolungata a stress termici dovuti sia alle attività all’aperto nel periodo estivo sia al chiuso in condizioni di elevate temperature, spesso in concomitanza con elevati sforzi fisici.
A tali tipologie di lavorazioni sono rivolte diversi atti sia a livello nazionale, dell’INL e di INAIL, che a livello territoriale, da parte delle singole Regioni.
Nel procedere a un’attenta valutazione del rischio e nell’individuare le idonee misure di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro deve tenere conto di tali indicazioni, che, in certi casi, diventano prescrittive.
Emergenza caldo
Il cambiamento climatico a livello globale si manifesta sul nostro territorio con aumenti di ondate di calore, introducendo nuovi scenari di rischio anche per la salute e la sicurezza. Tra i soggetti più vulnerabili, oltre ad anziani, neonati e donne in gravidanza, vi sono, infatti, i lavoratori che svolgono attività faticose all’aperto.
La valutazione delle condizioni psicofisiche del lavoratore e la correlata tutela devono, pertanto, considerare anche l’esposizione, durante il periodo estivo, alle caratteristiche elevate temperature. Se non correttamente stimate, le conseguenze possono essere di diversa natura, da una lieve scottatura a una più grave ustione, oppure a collassi da caldo, fino, purtroppo, a giungere al colpo di calore, che può avere effetti anche letali. Oltre alle conseguenze sulla salute, l’esposizione ad alte temperature può comportare una riduzione delle capacità cognitive, con conseguenze anche gravi sotto il profilo infortunistico, con un aumento esponenziale della probabilità di accadimento, come dimostrano le statistiche infortuni soprattutto nel settore dell’edilizia, con maggior rilevanza per i lavoratori entro i 35 anni di età e con un numero di decessi in occasione di lavoro pari a 15 persone l’anno. Uno studio presentato durante il convegno Worklimate del 2026 organizzato da INAIL ha messo in evidenza come i risultati aggregati suggeriscano che il rischio di infortuni sul lavoro aumenti dell’1% per ogni °C di aumento della temperatura e i settori più a rischio siano l’agricoltura, l’edilizia e il manifatturiero.
È fondamentale, quindi, diffondere tali conoscenze per aumentare la consapevolezza della presenza del rischio a tutti i livelli aziendali (datore di lavoro, preposto, lavoratori, rappresentanti), in modo che vengano fattivamente adottate le più idonee misure di prevenzione e protezione. Tra queste giocano un ruolo fondamentale la formazione e l’informazione rivolte, in particolare, ai lavoratori più esposti, cioè migranti nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia, che devono tenere conto delle peculiarità correlate alla cultura, alla religione e alle difficoltà linguistiche.
La consapevolezza deve tradursi, conseguentemente, in misure di prevenzione che risultino parte integrante delle modifiche organizzative e non mere previsioni apparenti, garantendo idratazione e disponibilità di acqua potabile fresca, disponibilità di aree in ombra e l’attuazione di pause frequenti. A tali previsioni devono essere integrate misure organizzative con cambi di orario di lavoro (evitando le ore più calde), la previsione di turni di lavoro e la rotazione del personale nello svolgimento di attività faticose.
Il Progetto Worklimate, realizzato e sviluppato in questi anni da INAIL, con il coinvolgimento diretto e attivo di numerose aziende, ha lo scopo principale di contribuire in maniera rilevante alla divulgazione delle conoscenze in merito ai rischi e all’adozione di misure migliorative di prevenzione e di protezione per affermare una consapevolezza collettiva più rilevante. La procedura consente, attraverso l’utilizzo della piattaforma Worklimate, di analizzare le attività lavorative e personalizzare i livelli di rischio di stress da caldo. Gli aggiornamenti della piattaforma permettono anche di realizzare un “motore predittivo” che consente ai soggetti della sicurezza (in particolare datore di lavoro e RSPP) di far interagire i dati meteorologici in tempo reale (Modello MOLOCH) con la personalizzazione collegata all’inserimento dei parametri peculiari (scenario espositivo, attività, vestiario, ecc) per giungere all’output che risulta essere l’allerta personalizzata in caso di stress termico, con suggerimenti per la gestione del fenomeno.
La nota INL n. 5484/2026
L’INL ha emesso la nota n. 5484/2026, riprendendo sia quanto già evidenziato con propri atti emessi nel periodo 2021-2023, sia il Protocollo quadro adottato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95/2025. È fondamentale, per garantire un’adeguata prevenzione, approcciare il rischio caldo non come un evento emergenziale, ma introdurlo in una più attenta pianificazione aziendale che sia sistematica e strutturata. Questo comporta un puntuale aggiornamento del DVR da parte del datore di lavoro in collaborazione con l’RSPP e il coinvolgimento di RLS interni o territoriali.
La nota INL suggerisce come, nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati durante il periodo estivo, verranno attenzionati, oltreché la documentazione in aggiornamento sul rischio calore, l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali all’interno delle aziende.
Nello specifico, si andrà a verificare l’esposizione dei lavoratori allo stress termico all’interno del DVR e la previsione di misure di prevenzione organizzative, quali l’anticipazione dei turni di lavoro negli orari più freschi con interruzione nelle ore più calde, la rotazione dell’orario e delle attività più faticose tra i diversi lavoratori, pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate, misure relative alla dotazione di acqua potabile fresca e l’uso di indumenti leggeri, traspiranti e coprenti. A ciò devono aggiungersi misure di divulgazione della consapevolezza del rischio, attraverso una formazione e un’informazione mirata, in particolare, sui sintomi del colpo di calore, sulle procedure di primo soccorso e sull’importanza dell’idratazione e anche misure più strutturate, quali la previsione, condivisa con il medico competente, della sorveglianza sanitaria con eventuali prescrizioni o limitazioni per i lavoratori che possano essere “fragili”, in quanto più esposti agli effetti del caldo.
Tra le misure da adottare individuate dalla nota vi è la possibile sospensione temporanea dell’attività nel caso le condizioni climatiche possano far rientrare il rischio da caldo in un range non accettabile per la tutela della salute dei lavoratori. L’interruzione potrà avvenire ad opera sia del datore di lavoro, ma anche del preposto che eserciti le proprie funzioni in attuazione alle sue intrinseche attività di controllo sulla sicurezza dei lavoratori.
Le ordinanze regionali
Dal 2023 le singole Regioni hanno iniziato a emettere proprie ordinanze di divieto di svolgimento di attività ad alto rischio durante le ore più calde. Inizialmente furono 4 Regioni con un numero stimato di lavoratori convolti di circa 300.000 unità, limitando l’applicazione ai lavoratori agricoli e ai cantieri edili e affini. Nel 2024 lo scenario si è ampiamente ampliato, interessando 15 Regioni, estendendo la tutela al settore florovivaistico, coinvolgendo in totale circa 1.700.000 lavoratori. Nel 2025 le Regioni che hanno emanato una propria ordinanza sono state 18, stimando l’interessamento di circa 2.500.000 lavoratori e includendo i settori della logistica, delle consegne e dell’igiene ambientale, oltre ai settori tradizionali degli anni precedenti.
Quest’anno le Regioni interessate all’emanazione di specifiche ordinanze sono state 19.
I divieti di svolgimento delle attività lavorative a rischio si applicano dalle ore 12,30 alle ore 16,00 e, in ogni caso, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito Worklimate riferita a «lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa» segnali un livello di rischio alto.
In generale, le ordinanze escludono dall’applicazione le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, pronto intervento, protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva, in ogni caso, l’adozione di idonee misure organizzative e operative atte a ricondurre il rischio a un livello accettabile.
Di seguito si esaminano i singoli provvedimenti, in rigoroso ordine alfabetico.
Abruzzo, ordinanza n. 1 del 9 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili e affini con attività svolte in esterno;
- divieto di lavoro: fino al 31 agosto 2026
- restano salvi e validi gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali qualora migliorativi e non in contrasto con l’ordinanza regionale.
Basilicata, ordinanza n. 5 del 15 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, forestale, cantieri edili e affini, cave e attività estrattive, logistica e movimentazione merci in aree esterne, manutenzione stradale e ferroviaria, ogni altra attività che comporti esposizione prolungata alle condizioni climatiche esterne;
- divieto di lavoro: fino al 15 settembre 2026 (salvo proroga o revoca anticipata);
- restano fermi gli obblighi del datore di lavoro di adottare ogni misura organizzativa e tecnica, compresa la rimodulazione degli orari di lavoro, la predisposizione di pause in aree ombreggiate o climatizzate, la disponibilità di acqua potabile fresca, l’informazione e formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria nei casi previsti, la fornitura di adeguati indumenti e DPI.
Calabria, ordinanza n. 1 del 10 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, igiene ambientale, cantieri edili e affini, estrattivo in condizioni di esposizione prolungata a elevate temperature e a stress termico ambientale, stabilimenti caratterizzati da attività in ambienti confinati o privi di adeguata ventilazione;
- divieto di lavoro: fino al 30 settembre 2026;
- sono esclusi gli interventi che, a seguito di eventi imprevedibili, siano improrogabili e indispensabili al ripristino dei servizi essenziali;
- restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento.
Campania, ordinanza n. 1 del 17 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo, cantieri edili e affini, lavori svolti in esterno;
- divieto di lavoro: fino al 31 agosto 2026 (salvo successivi provvedimenti).
Emilia-Romagna, ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili e affini, cave, consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita, logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti);
- divieto di lavoro: fino al 15 settembre 2026, salvo modifiche dei termini;
- è fatto salvo l’obbligo, per i datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura di prevenzione necessaria. Per le attività di consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita, la parte organizzatrice deve provvedere a inserire il rischio calore nei parametri di calcolo di tempi di consegna e distanze massime di percorrenza, anche intervenendo sul proprio algoritmo, laddove il servizio sia organizzato tramite piattaforma digitale, e fornendo agli operatori ogni ausilio finalizzato alla mitigazione del rischio nel rispetto delle Linee di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni per la protezione dei lavoratori del 19 giugno 2025;
- nel periodo coperto dall’ordinanza, si autorizzano, in deroga ai vigenti regolamenti comunali, per la disciplina delle attività rumorose temporanee, l’anticipo e il posticipo di 1 ora dei lavori, limitatamente ai cantieri edili e affini con attività svolte all’aperto, per i soli giorni in cui la previsione dell’esposizione al rischio dei lavoratori sia alta.
Friuli Venezia-Giulia, ordinanza n. 1 del 15 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili e stradali, cave;
- divieto di lavoro: fino al 15 settembre 2026;
- nel periodo coperto dall’ordinanza, si autorizzano, in deroga ai vigenti regolamenti comunali, per la disciplina delle attività rumorose temporanee, l’anticipo e il posticipo di 1 ora dei lavori, limitatamente ai cantieri edili e affini con attività svolte all’aperto, per i soli giorni in cui la previsione dell’esposizione al rischio dei lavoratori sia alta;
- in tutte le lavorazioni all’aperto e in quelle che avvengano in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni climatiche termiche siano influenzate dalle condizioni metereologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle Linee di indirizzo della Giunta Regionale del 4 luglio 2025.
Lazio, ordinanza n. Z00001 del 22 maggio 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili e affini, cave e relative pertinenze esterne, logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a 2 ruote;
- divieto di lavoro: fino al 15 settembre 2026;
- restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento.
Liguria, ordinanza n. 1 del 28 maggio 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili all’aperto e affini, qualora, nonostante l’adozione di misure di prevenzione e protezione, lo stress calore comporti rischi rilevanti per la salute e la sicurezza;
- divieto di lavoro: fino al 31 agosto 2026;
- in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengano in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni climatiche termiche siano influenzate dalle condizioni metereologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle Linee di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni per la protezione dei lavoratori del 19 giugno 2025;
- restano salve le aree territoriali in cui le parti sociali abbiano già definito protocolli per la gestione dell’esposizione prolungata dei lavoratori al calore, purché essi garantiscano una uguale o maggiore tutela per i lavoratori.
Lombardia, ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili all’aperto e cave, qualora, nonostante l’adozione di misure di prevenzione e protezione, lo stress calore comporti rischi rilevanti per la salute e la sicurezza;
- divieto di lavoro: fino al 23 settembre 2026;
- in tutte le lavorazioni all’aperto (ad esempio attività logistiche svolte in piazzali, baie di carico e scarico) e nelle lavorazioni che avvengano in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni climatiche termiche siano influenzate dalle condizioni metereologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle Linee di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni per la protezione dei lavoratori del 19 giugno 2025 e il ricorso a tecnologie innovative per la valutazione del rischio relativo alle condizioni meteoclimatiche (ad esempio, termo-igrometro con tecnologia bluetooth nel singolo cantiere per l’identificazione dell’indice “humidex” locale);
- si raccomanda ai Comuni di valutare l’opportunità di derogare temporaneamente, e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.
Marche, ordinanza n. 1 del 22 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, movimentazione, deposito, carico e scarico merci svolte in aree esterne nell’ambito della logistica (indipendentemente dal settore merceologico), cantieri edili, stradali, navali all’aperto ed estrattive in cava;
- divieto di lavoro: fino al 31 agosto 2026, salvo successive proroghe;
- in tutte le attività di consegna merci effettuate mediane velocipedi, anche a pedalata assistita, i soggetti organizzatori del servizio adottano adeguate misure organizzative finalizzate a prevenire l’esposizione, nel rispetto delle Linee di indirizzo della Conferenza Stato Regioni per la protezione dei lavoratori del 19 giugno 2025;
- in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengano in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni climatiche termiche siano influenzate dalle condizioni metereologiche esterne, è obbligatorio il rispetto delle Linee di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni per la protezione dei lavoratori del 19 giugno 2025;
- restano salvi provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale di competenza, che non contrastino con i contenuti dell’ordinanza e anche eventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali qualora siano migliorativi;
- raccomanda ai Comuni di valutare tempestivamente l’adozione, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, di specifici provvedimenti di deroga ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.
Molise, ordinanza n. 1 del 17 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili all’aperto e affini;
- divieto di lavoro: fino al 15 settembre 2026;
- restano salvi accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali qualora siano migliorativi e anche i provvedimenti sindacali riferiti al territorio comunale che non siano in contrasto con l’ordinanza.
Piemonte, ordinanza n. 1/2026/XII del 29 maggio 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili e affini, cave, logistica, compresi coloro che effettuano consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a 2 ruote per attività classificabili come attività fisica intensa;
- divieto di lavoro: fino al 31 agosto 2026, salvo successivi provvedimenti;
- restano salvi i provvedimenti sindacali riferiti al territorio comunale che non siano in contrasto con l’ordinanza;
- si raccomanda ai Comuni di valutare l’opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.
Puglia, ordinanza n. 321 del 29 maggio 2026
- Settori coinvolti: agricolo e forestale, florovivaistico, serre e tunnel agricoli, cave, cantieri edili e stradali, logistica di piazzale e di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi, ciclo motori o altri mezzi di mobilità individuale, ulteriori attività caratterizzate da esposizione prolungata a sole, calore e significativo impegno fisico. I settori interessati potranno essere aggiornati con nuova delibera;
- divieto di lavoro: fino al 15 settembre 2026, salvo successivi provvedimenti;
- per le attività i cui lavoratori siano esposti al sole con attività fisica intensa il datore di lavoro rimodula la propria organizzazione lavorativa e rispetta le indicazioni operative per la prevenzione degli effetti delle temperature elevate approvate con Delibera della Giunta regionale del 22 luglio 2025. Procede, inoltre, a un’attenta valutazione dei rischi da stress termico, compresa la previsione della sorveglianza sanitaria e per i soggetti con maggior vulnerabilità.
Sardegna, ordinanza n. 3 del 17 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili e impiantistica;
- divieto di lavoro: fino al 31 agosto 2026;
- sono escluse, oltreché le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio, i loro appaltatori, anche l’Agenzia FoReSTAS.
Sicilia, ordinanza n. 1 del 12 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili e affini, cave e relative pertinenze esterne, logistica, compresa la consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a 2 ruote;
- divieto di lavoro: fino al 31 agosto 2026, salvo successivi provvedimenti.
Toscana, ordinanza n. 2 del 28 maggio 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili all’aperto e cave, qualora, nonostante l’adozione di misure di prevenzione e protezione, lo stress calore comporti rischi rilevanti per la salute e la sicurezza;
- divieto di lavoro: fino al 31 agosto 2026;
- in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengano in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni climatiche termiche siano influenzate dalle condizioni metereologiche esterne, è raccomandati il rispetto delle Linee di indirizzo approvate dalla Regione Toscana con delibera n. 806 del 16 giugno 2025.
Trentino – Provincia autonoma di Trento, ordinanza n. 927 del 19 giugno 2026
In tale ordinanza si approvano anche le Linee di indirizzo provinciali del 17 giugno 2026, con indicazioni specifiche per i comparti agricoltura, edilizia, logistica, cave e miniere a cielo aperto.
Umbria, ordinanza n. 3 dell’11 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili all’aperto e cave, logistica limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci con esclusione delle pertinenze coperte;
- divieto di lavoro: fino al 15 settembre 2026;
- per i lavori di consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita, la parte organizzatrice deve provvedere a inserire il rischio calore nei parametri di calcolo dei tempi di consegna e distanze massime di percorrenza, senza che comporti alcuna conseguenza negativa in termini salariali e reputazionali, anche intervenendo sul proprio algoritmo, laddove il servizio sia organizzato tramite piattaforma digitale, e fornendo agli operatori ogni ausilio finalizzato alla mitigazione del rischio nel rispetto delle Linee di indirizzo della Conferenza Stato Regioni per la protezione dei lavoratori del 19 giugno 2025;
- si raccomanda ai Comuni di valutare l’opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.
Veneto, ordinanza n. 58 del 16 giugno 2026
- Settori coinvolti: agricolo e florovivaistico, cantieri edili all’aperto e cave, qualora, nonostante l’adozione di misure di prevenzione e protezione, lo stress calore comporti rischi rilevanti per la salute e la sicurezza;
- divieto di lavoro: fino al 31 agosto 2026;
- restano salvi gli accordi aziendali che prevedano misure di tutela che siano uguali o maggiori rispetto all’Ordinanza regionale e anche i provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriali di riferimento;
- in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengano in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni climatiche termiche siano influenzate dalle condizioni metereologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle Linee di indirizzo approvate dalla Regione Veneto con delibera n. 568 del 16 giugno 2025.
L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“
