La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 maggio 2026, n. 12547, in tema di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, ha ritenuto che l’art. 42, D.Lgs. n. 81/2008, impone al datore di lavoro di adibire il dipendente a mansioni compatibili con le limitazioni accertate dal medico competente, preservando, ove possibile, l’equivalenza dell’inquadramento e del contenuto professionale delle mansioni precedentemente svolte; l’assegnazione a mansioni inferiori è legittima solo ove il datore dimostri l’impossibilità di adibizione a mansioni equivalenti. Deve, pertanto, ritenersi illegittimo il demansionamento del lavoratore, già addetto a mansioni riconducibili al III livello del CCNL, trasferito a compiti meramente esecutivi e privi di autonomia operativa, ove le prescrizioni sanitarie si limitino a escludere specifiche attività incompatibili con lo stato di salute e non impediscano lo svolgimento delle originarie mansioni nella loro componente qualificante.
Il caso
La vicenda riguarda un lavoratore impiegato presso una società della grande distribuzione che, a seguito delle prescrizioni del medico competente, era stato dichiarato non idoneo a svolgere attività comportanti l’accesso alle celle frigorifere. In seguito a ciò, era stato trasferito dal reparto pizzeria a quello dei prodotti di grande consumo, assegnandogli mansioni riconducibili al IV livello, CCNL, inferiore rispetto al III livello di inquadramento posseduto. Il lavoratore aveva contestato tale decisione sostenendo di essere stato demansionato e di avere subito, successivamente, una serie di comportamenti persecutori culminati in una condizione di mobbing, chiedendo il risarcimento dei danni alla professionalità e alla salute.
Il Tribunale aveva respinto tutte le domande, invece la Corte d’Appello aveva riformato parzialmente la decisione, riconoscendo sia il demansionamento sia il mobbing, ordinando la riassegnazione del dipendente a mansioni compatibili con il III livello, nel rispetto delle limitazioni sanitarie, e condannando la società al risarcimento del danno biologico e del danno alla professionalità.
La società ha proposto ricorso per cassazione articolando 5 motivi:
- ha denunciato la nullità della sentenza, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe riprodotto quasi integralmente la motivazione di un precedente provvedimento cautelare ormai privo di efficacia. La Suprema Corte ha respinto la censura osservando che i giudici d’Appello si erano limitati a condividere le valutazioni istruttorie contenute nell’ordinanza cautelare, svolgendo comunque una propria autonoma analisi delle prove e fornendo una motivazione conforme al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza;
- ha lamentato la violazione dell’art. 42, D.Lgs. n. 81/2008, sostenendo che il giudizio del medico competente imponeva necessariamente l’allontanamento del lavoratore dalle precedenti mansioni e che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente preteso il suo mantenimento nel reparto pizzeria. Anche questa censura è stata respinta. La Cassazione ha precisato che la Corte territoriale non aveva affermato l’obbligo di conservare le precedenti mansioni, ma aveva correttamente applicato l’art. 42, secondo il quale il lavoratore divenuto inidoneo dev’essere anzitutto assegnato a mansioni compatibili ed equivalenti per livello e professionalità, mentre il ricorso a mansioni inferiori è consentito soltanto qualora il datore dimostri l’impossibilità di una diversa collocazione. Proprio su tale aspetto si concentra uno dei principi più rilevanti dell’ordinanza: grava, infatti, sul datore di lavoro l’onere di provare l’assenza di mansioni equivalenti compatibili con le limitazioni sanitarie del dipendente. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita. I giudici di merito avevano, infatti, accertato che il lavoratore aveva continuato a svolgere per un periodo significativo le precedenti mansioni e che queste risultavano sostanzialmente compatibili con le prescrizioni mediche, le quali vietavano esclusivamente l’accesso alle celle frigorifere. Inoltre, la società non aveva dimostrato l’impossibilità di assegnarlo ad altre attività equivalenti. Le ulteriori contestazioni formulate dalla società sono state dichiarate inammissibili, perché volte a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Anche il richiamo all’art. 2697, c.c., è stato ritenuto inconferente, poiché non era stata contestata l’errata attribuzione dell’onere della prova, ma esclusivamente la valutazione delle prove raccolte;
- ha contestato l’accertamento del demansionamento, sostenendo che le nuove mansioni richiedessero comunque un adeguato grado di autonomia. Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile. La Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva accertato in fatto che le nuove attività erano esclusivamente esecutive, prive dell’autonomia operativa e delle competenze proprie del III livello, CCNL applicato. In realtà, la società mirava a una rivalutazione delle testimonianze e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;
- ha contestato la ricostruzione del mobbing, denunciando la violazione dell’art. 2087, c.c., sostenendo che mancasse la prova dell’animus nocendi. La Corte d’Appello aveva ritenuto provata una pluralità di comportamenti vessatori: controlli ingiustificatamente invasivi, disparità di trattamento rispetto ai colleghi, continui richiami immotivati, diniego di permessi e il già accertato demansionamento. Tali condotte, protrattesi nel tempo, erano state considerate espressione di un intento persecutorio ed erano risultate causalmente collegate all’insorgenza della patologia psichica accertata dal consulente tecnico d’ufficio. La CTU aveva, infatti, riconosciuto un danno biologico permanente dell’8%, oltre a periodi di inabilità temporanea di diversa entità. Anche questa censura è stata respinta. La Cassazione ha osservato che la Corte territoriale aveva desunto l’intento persecutorio proprio dalla sistematicità e dalla natura delle condotte accertate, le quali evidenziavano una volontà vessatoria coerente con la nozione di mobbing elaborata dalla giurisprudenza di legittimità;
- ha lamentato l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla configurabilità del mobbing, motivo dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha ricordato che il vizio previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda l’omesso esame di un singolo fatto storico decisivo e non consente di censurare la complessiva valutazione di una pluralità di circostanze fattuali. Anche sotto questo profilo il ricorso tendeva a ottenere una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di cassazione.
L’ordinanza conferma, quindi, integralmente la decisione della Corte d’Appello.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
