Violazioni in materia di sicurezza: esclusa la rateizzazione della somma per l’estinzione del reato

L’INL, con nota n. 2010 del 18 settembre 2026, ha chiarito che non può essere rateizzata la somma dovuta dal contravventore, ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994, a seguito dell’adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza.

Il chiarimento risponde ad alcuni quesiti pervenuti all’Istituto in merito alla possibilità di applicare a tale pagamento la disciplina della rateizzazione prevista dall’art. 26, Legge n. 689/1981. La procedura disciplinata dal D.Lgs. n. 758/1994 consente, in presenza delle condizioni previste, di estinguere le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Quando viene accertato l’adempimento della prescrizione impartita, l’organo di vigilanza ammette il contravventore al pagamento, in sede amministrativa ed entro 30 giorni, di una somma pari a 1/4 del massimo dell’ammenda stabilita per la violazione commessa.
Il versamento, insieme all’adempimento della prescrizione, costituisce una condizione indispensabile per l’estinzione della contravvenzione prevista dall’art. 24, D.Lgs. n. 758/1994. Proprio in considerazione della particolare natura di tale pagamento e della sua funzione all’interno del procedimento estintivo, l’INL esclude che possa trovare applicazione la rateizzazione contemplata dalla Legge n. 689/1981. L’organo di vigilanza, pertanto, non è legittimato né a suddividere l’importo in più rate né a concedere una dilazione del termine: la somma dev’essere corrisposta integralmente entro 30 giorni.

Una disciplina diversa opera nel caso in cui l’ammenda sia irrogata in sede penale mediante sentenza o decreto penale di condanna. In quest’ipotesi, infatti, il giudice può disporne la rateizzazione ai sensi dell’art. 133-ter, c.p.

La distinzione deriva dalla diversa natura dei 2 pagamenti:

  1. la somma versata nella fase amministrativa rappresenta uno dei presupposti per beneficiare dell’estinzione della contravvenzione;
  2. mentre l’ammenda applicata dal giudice costituisce una pena pecuniaria conseguente alla condanna.

A sostegno della propria interpretazione, l’Ispettorato richiama la sentenza n. 17202/2016 della Corte di Cassazione, con la quale è stata esclusa la possibilità di dilazionare il pagamento previsto dall’art. 21, D.Lgs. n. 758/1994. La Suprema Corte ha, inoltre, riconosciuto natura perentoria al termine di 30 giorni: il rispetto di tale scadenza è, quindi, necessario affinché possa prodursi l’effetto estintivo del reato.
L’INL ricorda anche quanto già precisato con la nota n. 8119/2019, secondo cui il pagamento effettuato oltre il termine non determina l’estinzione della contravvenzione. La somma tardivamente versata non può neppure essere utilizzata per compensare l’eventuale ammenda successivamente irrogata dal giudice e deve, pertanto, essere rimborsata.
Le 2 procedure rimangono, infatti, autonome e i rispettivi pagamenti non sono tra loro fungibili.

In conclusione, una volta verificato l’adempimento della prescrizione, il contravventore che intenda beneficiare dell’estinzione del reato deve versare in un’unica soluzione, entro il termine inderogabile di 30 giorni, l’intero importo determinato ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994

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