CCNL Metalmeccanica PMI Confimi: le novità del rinnovo

In data 6 agosto 2026 Confimi Industria meccanica e Fim-Cisl hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e dell’installazione di impianti.

Il rinnovo è efficace ed esigibile dopo la consultazione certificata favorevole dei lavoratori, da effettuarsi entro il 22 ottobre 2026.

Il CCNL prevede:

  • aumenti retributivi con decorrenza 1° giugno 2027 e 1° giugno 2028;
  • dal 2027, entro il 1° giugno di ciascun anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore complessivo di 250 euro. Sono destinatari del beneficio tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° gennaio di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con almeno 6 mesi di anzianità, anche non consecutivi;
  • in tema di orario di lavoro, i lavoratori operanti su turni continuativi o notturni beneficiano di un incremento di 4 ore annue di permessi retribuiti nel biennio 2027-2028 per le imprese con più di 50 dipendenti; misura che si estenderà a tutte le aziende dal 2029;
  • nuova classificazione del personale, con l’obiettivo di adeguare competenze e profili ai cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, decorrente dal 1° gennaio 2029;
  • dal 1° gennaio 2027, ai lavoratori con disabilità certificata al superamento del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, sono riconosciuti:
    – ulteriori 30 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
    – ulteriori 45 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
    – ulteriori 60 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni;
  • i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità certificata pari o superiore al 74%, hanno diritto a 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti e a un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi;
  • dal 1° gennaio 2027, i lavoratori che abbiano avuto con la medesima azienda e per mansioni di pari livello e categoria legale, rapporti di somministrazione a tempo indeterminato acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice qualora il periodo di lavoro superi i 48 mesi complessivi, anche non consecutivi. A tal fine non si computano i periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2026.

Infine, si segnala che, in occasione del rinnovo del CCNL, Fim chiede ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 50 euro, da trattenere in 2 rate annuali di 25 euro sulla retribuzione di febbraio 2028 e febbraio 2029.

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