Previdenza complementare: istituito il nuovo modulo TFR3

Con Decreto Interministeriale del 4 settembre 2026, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha istituito il nuovo modulo TFR3, destinato ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Il nuovo modello dà attuazione alle modifiche introdotte dalla Legge n. 199/2025 in materia di destinazione del TFR e adesione automatica alla previdenza complementare, applicabili dal 1° luglio 2026.

Il TFR3 è finalizzato a consentire l’esercizio delle facoltà riconosciute al lavoratore dall’articolo 8, D.Lgs. n. 252/2005 e, contestualmente, a documentare l’adempimento degli obblighi informativi posti a carico del datore di lavoro. Il modulo contiene, in particolare, l’attestazione dell’avvenuta informativa, le opzioni esercitabili dal lavoratore, le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa e le avvertenze sugli effetti dell’adesione automatica. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal dipendente e rilasciarne copia allo stesso.

Per i lavoratori di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, opera il meccanismo di adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Qualora siano previste più forme pensionistiche, la destinazione avviene verso quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In mancanza di una forma individuabile secondo tali criteri, il TFR è destinato alla forma pensionistica complementare residuale.

Il lavoratore dispone comunque di 60 giorni dalla data di prima assunzione per rinunciare all’adesione automatica, conferire il TFR maturando a una diversa forma di previdenza complementare liberamente prescelta oppure mantenerlo secondo il regime previsto dall’articolo 2120, c.c.. Quest’ultima scelta può essere successivamente modificata, destinando il TFR maturando alla previdenza complementare. In caso di adesione automatica, il datore di lavoro comunica l’adesione alla forma pensionistica interessata e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni; i versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre dalla stessa data.

Il TFR3 disciplina anche la posizione dei lavoratori non di prima assunzione. Se il lavoratore non ha in essere un’adesione alla previdenza complementare con versamento del TFR, non opera l’adesione automatica e il trattamento resta assoggettato all’articolo 2120, c.c., con eventuale versamento al Fondo di Tesoreria INPS. Se, invece, il lavoratore risulta già aderente a una forma pensionistica con conferimento di tutto o parte del TFR, dispone di 60 giorni dalla nuova assunzione per indicare la forma alla quale destinare il TFR maturando; in assenza di scelta opera il meccanismo di adesione automatica.

Il modulo prevede quindi specifiche sezioni attraverso le quali il lavoratore può formalizzare le proprie opzioni. Per i lavoratori di prima assunzione è possibile conferire il TFR alla forma prevista dall’adesione automatica, scegliere espressamente una diversa forma pensionistica oppure non conferire il TFR alla previdenza complementare, mantenendolo nel regime ordinario e, ove previsto, presso il Fondo di Tesoreria INPS.

Il decreto prevede, infine, che il TFR3 sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro. La data dalla quale sarà possibile procedere alla compilazione online ed eventualmente alla notifica al datore di lavoro sarà resa nota dal Ministero, mentre le relative modalità tecniche saranno definite con successivo decreto direttoriale.

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