Alcuni recenti interventi legislativi hanno ampliato gli strumenti di protezione e di conciliazione tra esigenze di cura e attività lavorativa. In questo quadro assume particolare rilievo anche il ruolo della contrattazione collettiva, chiamata non soltanto a recepire le novità normative, ma anche a sviluppare strumenti di tutela ulteriori e maggiormente aderenti alle specificità dei singoli settori produttivi. Un esempio significativo è rappresentato dal rinnovo del CCNL Chimica PMI, che è intervenuto sulla disciplina applicabile ai lavoratori affetti da patologie gravi, aggiornando e rafforzando il sistema delle tutele contrattuali[1].
Il CCNL Chimica, gomma, plastica e vetro PMI (codice CNEL B018)
La ratifica dell’Ipotesi di accordo del 23 febbraio 2026, tra l’Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica, Conciaria, Materie Plastiche, Gomma, Vetro, Ceramica e Prodotti affini (Unionchimica), con l’assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – Confapi, e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, ha archiviato il contratto datato 5 dicembre 2023, scaduto a fine 2025.
Il nuovo CCNL unificato è a valere per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nei settori della chimica, della concia, della plastica e della gomma, degli abrasivi, della ceramica e del vetro; ricomprendendo settori diversi, le parti prendono atto della possibile disomogeneità di previsioni e concordano sull’istituzione di un’apposita Commissione paritetica che, sulla base del lavoro già svolto, produca un’ipotesi di accorpamento dei trattamenti economici per malattia e infortunio non sul lavoro comune a tutti i settori, con attuazione a partire dalla vigenza del prossimo CCNL.
L’accomodamento ragionevole e il D.Lgs. n. 62/2024
Il D.Lgs. n. 62/2024 ha introdotto nell’art. 5-bis, Legge n. 104/1992, il principio dell’accomodamento ragionevole, anche in attuazione della delega conferita dalla Legge n. 227/2021 e con l’intento di rafforzare le misure di inclusione lavorativa, in ottemperanza alle previsioni della Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” del PNRR, riguardante l’attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, nonché in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, redatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con Legge n. 18/2009.
Il nuovo art. 5-bis, comma 1, Legge n. 104/1992, riconosce l’accomodamento ragionevole e predispone misure idonee per il suo effettivo esercizio: «Nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l’accomodamento ragionevole […] individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato».
L’obiettivo del dettato normativo è quello di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.
Il comma 3 del medesimo articolo di legge prevede che «La persona con disabilità, l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l’amministratore di sostegno se dotato dei poteri ha la facoltà di richiedere, con apposita istanza scritta, alla Pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l’adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta».
Il datore di lavoro e il lavoratore possono partecipare al procedimento relativo all’individuazione dell’accomodamento ragionevole, che dovrà essere necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all’entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.
La norma mira chiaramente alla tutela della posizione lavorativa e ad evitare discriminazioni sul luogo di lavoro; a tal fine, prevede la facoltà dell’istante e delle associazioni legittimate ad agire ai sensi dell’art. 4, Legge n. 67/2006, di chiedere all’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole da parte del datore di lavoro sia pubblico che privato e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole.
Quanto sopra anche in funzione del necessario coordinamento con la normativa antidiscriminatoria prevista dal D.Lgs. n. 216/2003.
Il trattamento per i lavoratori con disabilità
Nel rinnovo del CCNL, le parti sociali danno atto della necessità di affrontare e gestire, nell’ambito delle possibilità tecnico/organizzative, l’inserimento dei lavoratori disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999 e successive modificazioni e integrazioni, in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando percorsi di inserimento mirato attraverso l’ausilio delle competenti strutture pubbliche e con il coinvolgimento delle RSU.
Per effetto della normativa di inclusione lavorativa per i disabili, anche il nuovo testo contrattuale ha assimilato trattamenti migliorativi per i lavoratori in condizione di disabilità.
In particolare, per i lavoratori del settore “Abrasivi”, con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/1999, è previsto il prolungamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di 90 giorni, in considerazione della condizione di maggiore fragilità e del conseguente aumento del rischio di malattia, seppur senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità di servizio.
Tale previsione viene estesa dal CCNL anche per i settori Chimica, concia e settori accorpati, Plastica e gomma, Vetro, nelle sezioni dedicate di cui all’art. 45 del testo contrattuale.
Le tutele della Legge n. 106/2025
La Legge n. 106/2025 ha introdotto la possibilità, per i lavoratori con patologie gravi, di fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, durante il quale non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Oltre al periodo di congedo, dal 1° gennaio 2026, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire «di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità […] e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti».
Il diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Per i permessi di cui alla norma citata compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia, corrisposta:
- nel settore privato direttamente dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale;
- nel settore pubblico, tramite la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
Con riferimento al dettato normativo riassunto sopra, è intervenuta la circolare INPS n. 152/2025 a fornire i chiarimenti necessari per l’attuazione dell’art. 2, Legge n. 106/2025, indicandole disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche, le modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato, le indicazioni per la compilazione delle denunce mensili dei datori di lavoro privati e pubblici.
Il periodo di comporto nel CCNL Chimica, gomma, plastica e vetro PMI (codice CNEL B018)
Come anzidetto, il CCNL oggetto di trattazione integra all’interno la contrattazione relativa a settori di produzione industriale di differente tipologia, pertanto alle disposizioni comuni a tutti i settori fanno seguito quelle specifiche di ogni singolo comparto produttivo.
Per quanto attiene il periodo di conservazione del posto di lavoro, è trattato nel testo contrattuale dall’art. 45, che fissa 2 concetti fondamentali – e comuni – con riferimento ai lavoratori affetti da gravi patologie; pone, infatti, l’attenzione sulla possibilità per il lavoratore di «conoscere la propria situazione delle assenze per malattia almeno un mese prima della scadenza del periodo di comporto» ed esclude: «dal computo del periodo di comporto le assenze per malattia effettuate per sottoporsi a terapie salvavita, rendendo esigibile un congedo non retribuito per gravi e documentati motivi di famiglia».
Inoltre, contempla un regime più favorevole per «i lavoratori affetti da patologie oncologiche e/o cronico degenerative, accertate dalla struttura pubblica, in caso di superamento del periodo di comporto previsto dalla singola disciplina di settore, sarà concessa a richiesta un periodo di aspettativa non retribuita, della durata massima di mesi 12».
Nel merito dei singoli settori possiamo rilevare che, oltre a limiti di comporto differenti a seconda del settore, sono previste peculiarità e attenzioni specifiche per patologie gravi e/o che comportino degenze ospedaliere.
Nel settore Chimica, concia e settori accorpati «Non daranno corso al raggiungimento del periodo di comporto, come sopra previsto, al fine della conservazione del posto, le degenze ospedaliere debitamente certificate, per un periodo massimo complessivo di giorni 65 lavorativi».
Inoltre, «Qualora il periodo di conservazione del posto […] venisse superato per cause di degenze ospedaliere, il trattamento economico per il periodo eccedente fino ad un massimo di giorni 65 lavorativi è pari al 50% della retribuzione».
Il settore Plastica e gomma prevede un prolungamento del periodo di comporto di corrispondente durate per «Le degenze ospedaliere, debitamente certificate, entro un limite massimo di 90 giorni di calendario».
Nell’ambito del settore Ceramica le previsioni di miglior favore sono sia normative che economiche; infatti, in caso di continuativo e grave evento morboso: «[…] durante l’interruzione di servizio […], in aggiunta a quanto comunque percepito dal lavoratore non in prova e non in CIG da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall’azienda, verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell’azienda, calcolato sulla retribuzione di fatto del mese in cui si verifica l’assenza tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari:
– 1° caso: alla retribuzione di fatto netta per i primi 3 mesi; al 66% per i 3 mesi successivi e al 50% per gli ultimi 2 mesi;
– 2° caso: alla retribuzione di fatto netta per i primi 4 mesi; al 66% per i 3 mesi successivi; al 50% per gli altri 3 mesi successivi;
– 3° caso: alla retribuzione di fatto netta per i primi 7 mesi; al 50% per gli altri 5 mesi successivi».
Inoltre, nel medesimo settore, nel caso di degenza ospedaliera per evento continuativo e morboso grave, i periodi su citati, durante i quali viene assicurato un trattamento complessivo pari al 50% della retribuzione di fatto netta, sono prolungati di un ulteriore numero di giornate pari a quelle di ricovero ospedaliero (fino a un massimo di 60 giorni).
In ultimo, per i lavoratori del comparto afferente alla produzione industriale di ceramica, ai fini del raggiungimento dei termini di conservazione del posto non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero fino a un massimo di 60 giorni complessivi di calendario.
Nel settore Vetro le parti sociali dichiarano a verbale la necessità di considerare in maniera attenta: «La situazione dei lavoratori assenti dal lavoro per malattie di natura e durata particolarmente gravi […] pertanto, in relazione a tali fattispecie, sarà concessa, su richiesta del lavoratore e con l’eventuale interessamento della RSU un’aspettativa non retribuita successiva allo scadere del termine di conservazione del posto, che non potrà comunque essere superiore a mesi quattro. In relazione a tali fattispecie l’azienda valuterà l’eventuale richiesta di anticipo del TFR».
L’aspettativa post periodo di comporto
Per il settore Abrasivi l’art. 44-bis, CCNL, introduce la possibilità per il lavoratore di richiedere – e l’obbligo per il datore di lavoro di concedere – un’aspettativa non retribuita di 10 mesi: «Nei casi di malattie non professionali o infortuni non sul lavoro che si configurino particolarmente rilevanti sul piano sociale, intendendosi per tali quelle/i che abbiano procurato un’assenza dal lavoro di almeno 8 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, su richiesta del lavoratore interessato».
Tale istituto contrattuale è prorogabile da parte dell’impresa per ulteriori 6 mesi in caso di documentato protrarsi della malattia, anche su segnalazione della RSU e/o su istanza delle OO.SS.
Tale disposizione contrattuale viene ripresa dall’art. 45, CCNL, per i vari settori, ma con declinazioni differenti.
Il settore della Chimica, concia e altri settori accorpati, con riferimento alle malattie o infortuni che configurino casi particolarmente gravi per natura e durata,prevede la possibilità di proroga «[…] con le medesime modalità, una sola volta per un pari periodo»; pertanto, per i lavoratori appartenenti al settore chimico e della concia è possibile richiedere, al termine del comporto, un periodo di aspettativa non retribuita di 10 mesi, prorogabile per ulteriori 10 mesi, per un totale di 20 mesi complessivi.
Per il settore Plastica e gomma il CCNL prevede che, al termine del periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore possa usufruire, previa richiesta, del periodo di 10 mesi di aspettativa non retribuita «rinnovabile una sola volta e per un periodo non superiore a mesi sei», garantendo complessivamente un periodo di ulteriore conservazione rispetto al comporto di 16 mesi in totale.
Inoltre, per il settore in trattazione «ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o di analoga gravità, in caso di superamento di conservazione del posto previsto dal presente articolo, l’aspettativa di cui sopra potrà essere rinnovata più volte».
Il settore della Ceramica estende la previsione del periodo di aspettativa non retribuita di 10 mesi, oltre al comporto, anche ai casi «in cui il superamento dei periodi di conservazione del posto venga determinato da un continuativo grave evento morboso (a fronte del documentato protrarsi dello stesso)», prevedendo che: «In caso di ulteriore protrarsi delle cause dell’assenza […], l’azienda concederà al lavoratore che ne faccia richiesta anche per il tramite della RSU entro il periodo di scadenza del periodo di aspettativa precedentemente concesso, un periodo aggiuntivo di aspettativa non retribuita per un massimo di 4 mesi».
Tale previsione determina in complessivi 14 mesi il periodo di aspettativa massimo per i lavoratori appartenenti al settore afferente alla fabbricazione di ceramica.
In ultimo, per i lavoratori addetti nel settore Vetro, è previsto un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita «non superiore a mesi sei» e rinnovabile una sola volta, il che garantisce un complessivo periodo di 16 mesi non retribuiti, che valgono ai fini della conservazione del posto di lavoro al termine del comporto per malattia.
[1] Si veda anche S. Vettorello, “Tutele aggiuntive specifiche per lavoratori con gravi patologie nel CCNL Metalmeccanica industria”, in Contratti collettivi e tabelle, n. 5/2026; S. Vettorello, “I lavoratori con gravi patologie nel CCNL Terziario Confcommercio”, in Contratti collettivi e tabelle, n. 6/2026.
L’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“
