L’INPS, con circolare n. 100 del 18 settembre 2026, ha illustrato la disciplina applicabile quando più lavoratori dipendenti, autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità grave, superano il limite complessivo dei permessi previsto dall’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, oppure fruiscono del beneficio contemporaneamente.
La norma riconosce ai lavoratori dipendenti 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa e frazionabili anche in ore, per assistere un familiare con disabilità in situazione di gravità che non sia ricoverato a tempo pieno. Possono accedere al beneficio i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, i parenti e gli affini entro il terzo grado.
Il riconoscimento del diritto richiede la presentazione di un’apposita domanda amministrativa da parte del lavoratore, mediante la quale viene avviato il relativo procedimento.
Una volta verificati i requisiti, l’INPS autorizza la fruizione dei permessi entro il limite massimo complessivo di 3 giorni al mese e consente al datore di lavoro di compensare con i contributi dovuti le somme anticipate al dipendente.
Il D.Lgs. n. 105/2022, modificando l’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, fatta eccezione per i genitori, i permessi non potevano essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla medesima persona. In conseguenza della modifica, il beneficio può essere autorizzato, su richiesta, in favore di più soggetti aventi diritto. La pluralità delle autorizzazioni, tuttavia, non comporta la moltiplicazione dei giorni disponibili: per ogni persona assistita resta fermo il limite complessivo di 3 giorni mensili, anche quando i permessi sono utilizzati a ore, e ciascun familiare deve fruirne in alternativa agli altri. L’autorizzazione rilasciata dall’Istituto precisa, infatti, che l’accoglimento della domanda opera entro tale limite complessivo e che il beneficio dev’essere utilizzato alternativamente da tutti i lavoratori autorizzati.
La nuova disciplina intende ampliare la tutela della persona con disabilità, consentendole di ricevere assistenza da familiari diversi, senza però modificare la durata massima mensile del beneficio. Per garantire l’effettiva assistenza e rispettare tanto il limite quantitativo quanto il principio di alternanza, i familiari devono quindi pianificare congiuntamente la fruizione dei permessi.
In caso di superamento dei 3 giorni mensili complessivamente spettanti, si configura una violazione di legge che obbliga l’INPS a recuperare le somme indebitamente erogate. Per individuare il soggetto nei cui confronti effettuare il recupero trova applicazione il criterio della priorità temporale nell’esercizio del diritto: la fruizione del beneficio da parte di un familiare consuma progressivamente il monte mensile disponibile anche nei confronti degli altri soggetti autorizzati.
Una volta raggiunti i 3 giorni, le giornate o le ore utilizzate successivamente costituiscono una fruizione indebita e devono essere recuperate nei confronti del lavoratore che le ha utilizzate.
L’Istituto propone l’esempio di 2 lavoratori autorizzati ad assistere la stessa persona: se il lavoratore A fruisce dei permessi il 5 e il 18 marzo e il lavoratore B il 25 e il 30 marzo, il limite mensile viene raggiunto il 25 marzo, con la terza giornata complessivamente utilizzata. Il permesso del 30 marzo è, pertanto, indebito e dev’essere recuperato interamente nei confronti del lavoratore B, che ne ha fruito dopo l’esaurimento del diritto.
Una diversa disciplina si applica qualora 2 o più familiari utilizzino il permesso per assistere la stessa persona nella medesima giornata o nelle medesime ore. Anche la fruizione contestuale viola la legge, poiché contrasta con il principio dell’alternanza e determina l’obbligo di recuperare la prestazione indebitamente riconosciuta. In questo caso, però, non è possibile applicare il criterio della priorità temporale, dal momento che i soggetti interessati hanno esercitato il diritto nello stesso momento. L’indebito deve, quindi, essere attribuito in parti uguali a tutti i lavoratori che hanno fruito contemporaneamente del beneficio, secondo un criterio di ripartizione proporzionale.
A titolo esemplificativo, se il lavoratore A utilizza un giorno di permesso il 5 marzo, entrambi i lavoratori A e B ne fruiscono il 18 marzo e il lavoratore B utilizza un’ulteriore giornata il 25 marzo, il permesso del 18 marzo è indebito per entrambi nella misura del 50%. Il recupero dev’essere effettuato nei confronti di ciascun lavoratore per la propria quota, rapportata all’orario di lavoro individualmente previsto.
