Malattia: la decorrenza dopo la circolare INPS n. 92/2026

Con la circolare n. 92/2026 l’INPS supera il precedente orientamento e riconosce, a determinate condizioni, la tutela previdenziale per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico di malattia, anche quando il lavoratore viene visitato presso l’ambulatorio del medico curante.

Perché tale modifica è così importante? Quali sono gli effetti principali?

Ricostruiamo l’evoluzione giuridica del regime di decorrenza della malattia e cerchiamo di esaminare la novità da un punto di vista pratico, comprendendone il reale impatto sui vari istituti giuslavoristici.

Il previgente orientamento applicativo

Anche la decorrenza della malattia, e con essa la struttura della certificazione medica, era destinata a cambiare. Questo perché stiamo tirando le somme rispetto ad alcune tematiche evidenti. Banalmente:

  • la popolazione è sempre più anziana, quindi abbisogna di un sistema maggiormente dedicato;
  • il che significa che anche la popolazione lavorativa invecchia; e
  • con la moria di medici nel Bel Paese, la tempesta perfetta è servita. Una volta avevi il “tuo” medico di base, che forse chiamavi anche al telefono.

Oggi hai centri integrati di medicina in cui il “tuo” dottore dipende dall’orario e dal giorno in cui ti rechi.

Sembra, dunque, disdicevole far scontare ai lavoratori il ritardo nell’emissione del certificato medico riferito al giorno di inizio della patologia.

Ed ecco che arriva il cambiamento. Ma per comprendere di cosa stiamo parlando occorre prima capire l’impianto giuridico sul quale si fonda il regime di decorrenza dell’evento morboso.

In assenza di un’espressa scelta legislativa e di una norma codicistica generale, il sistema presenta una stratificata architettura delle fonti, scomponibile come di seguito:

  • la base della piramide è costituita dal Regolamento INAM (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie) del 1963, il quale individua nel giorno della chiamata al medico curante il termine da cui decorre lo stato di malattia del lavoratore (la data di effettuazione della prima visita medica assume solo un carattere residuale). La scelta del Legislatore regolamentare sposa il pensiero basato sulla volontà di non far ricadere sul lavoratore l’eventuale tempo intercorrente tra il momento della chiamata e il momento della visita medica;
  • un ruolo specifico viene ricoperto anche dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) che disciplinano i rapporti tra il SSN e i medici di medicina generale.

Nel corso del tempo, tali accordi hanno consolidato la fondamentale clausola che consente al medico curante di non effettuare immediatamente la visita domiciliare richiesta dall’assistito, ma di posticiparla entro precisi limiti temporali. L’orientamento è stato confermato anche dall’ultimo ACN del 15 gennaio 2026, il quale prevede, tra i vari compiti in capo al medico curante «le visite domiciliari, su richiesta dei propri assistiti, avuto riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento in sicurezza degli stessi, da eseguire di norma nel corso della stessa giornata o entro le ore dodici del giorno successivo, compreso il sabato».

Ciò premesso, arriviamo alla posizione assunta dall’INPS sul tema, a seguito del trasferimento della gestione dell’indennità economica di malattia a opera della Legge n. 833/1978.

In particolare, la circolare INPS n. 147/1996, definisce l’impianto esistente fino alla recente modifica di settembre 2026, fondato sulla coincidenza tra la data di redazione del certificato medico e la data di decorrenza dell’evento morboso e dell’indennità economica.

A fronte di tale regola, l’INPS introduce un’importante eccezione: la decorrenza della malattia può essere anticipata al giorno immediatamente precedente il rilascio del certificato qualora nello stesso risulti compilato il campo «Dichiara di essere ammalato dal […]» e la visita sia stata effettuata al domicilio del lavoratore.

La tutela viene meno nelle seguenti ipotesi:

  • la data riportata nel campo sopra indicato è anteriore di oltre 1 giorno rispetto al rilascio del certificato medico;
  • la certificazione deriva da una visita ambulatoriale;
  • il giorno immediatamente precedente coincide con un giorno festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica (in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale).

In tali circostanze, la giurisprudenza di merito, nel recepire la prassi amministrativa consolidata dalla circolare n. 147/1996, ha qualificato le giornate antecedenti come non documentate e, pertanto, non indennizzabili, precisando che il campo «Dichiara di essere ammalato dal […]» costituisce una dichiarazione del lavoratore in merito alla quale il medico non si assume alcuna responsabilità.

La nuova indicazione dell’INPS

Come già accennato, la previgente impostazione viene superata grazie alla circolare INPS n. 92/2026, che lascia intatta la regola generale secondo cui, ai fini della tutela previdenziale, l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico.

Ciò che cambia è l’eccezione alla regola: infatti, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare, l’Istituto ha esteso la tutela previdenziale della malattia al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico, anche quando la visita viene effettuata in ambulatorio.

Restano ferme le condizioni già previste per le visite domiciliari:

  • il giorno indicato come inizio della malattia non può essere anteriore di oltre 1 giorno rispetto alla data di rilascio del certificato;
  • il giorno precedente non può essere un sabato, una domenica oppure un giorno festivo infrasettimanale, poiché in tali giornate il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.

Attenzione: la data di inizio dell’evento morboso non rappresenta un semplice dato amministrativo. Da essa dipendono, tra le altre cose, il conteggio dei primi 3 giorni di carenza, la decorrenza dell’indennità previdenziale e il calcolo del periodo massimo indennizzabile, a conferma di come una diversa individuazione del primo giorno possa avere effetti anche sulla gestione del cedolino e dell’evento di malattia.

Ma a cosa è dovuto questo cambio di rotta?

Le motivazioni sono contenute nella medesima circolare n. 92/2026, all’interno della quale l’INPS riconduce il cambiamento dell’orientamento applicativo al mutato contesto organizzativo della medicina territoriale: la progressiva riduzione dei medici di medicina generale, l’aumento dei loro carichi di lavoro e la crescente diffusione degli accessi programmati in ambulatorio renderebbero non più coerente una tutela differenziata basata esclusivamente sul luogo della visita.

Malattia e certificato medico: cosa succede, in generale?

Ampliamo ora l’orizzonte. La modifica introdotta dalla circolare n. 92/2026 si inserisce all’interno di un sistema più ampio, nel quale la certificazione medica continua a rappresentare il presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale. Infatti, l’INPS riconosce l’indennità di malattia ai lavoratori dipendenti quando l’evento morboso determina una temporanea incapacità lavorativa rispetto alla specifica mansione. Per la generalità dei lavoratori destinatari della tutela, l’indennità previdenziale decorre dal 4° giorno di malattia: i primi 3 giorni costituiscono la c.d. carenza e sono a carico del datore di lavoro quando ciò è previsto dal contratto applicato.

Com’è quantificabile la tutela economica di malattia?

A titolo generale, l’INPS riconosce un’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e al 66,66% dal 21° al 180° giorno, fermo restando il differente trattamento previsto per specifiche categorie e le eventuali integrazioni stabilite dalla contrattazione collettiva.

Ad ogni modo, la certificazione della malattia continuerà ad avvenire in modalità telematica e sarà come di consueto il medico curante a trasmettere il certificato direttamente all’INPS. Il lavoratore, naturalmente, dovrà verificare che i dati inseriti siano corretti, in particolare i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità. Grazie al certificato di malattia telematico non sarebbe necessario trasmettere al datore di lavoro l’attestato di malattia, che può essere consultato attraverso i servizi INPS, ma si ricorda che molti CCNL prevedono venga trasmesso sempre al datore di lavoro almeno il protocollo del certificato di malattia emesso, al fine di poterlo consultare.

Rimane sempre centrale la tempestività della certificazione, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dalla circolare n. 92/2026: oggi il ritardo di 1 giorno nell’ottenimento del certificato non comporta necessariamente la perdita della tutela previdenziale per la giornata precedente, ma soltanto se ricorrono le condizioni individuate dall’INPS.

La visita fiscale

Naturalmente, la gestione della malattia non si esaurisce con il certificato medico.

Infatti, durante l’evento, il lavoratore deve rendersi reperibile per eventuali visite mediche di controllo presso l’indirizzo indicato.

Per i lavoratori dipendenti, le fasce di reperibilità sono attualmente fissate dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni indicati nel certificato, compresi i domenicali o festivi, come disposto dal D.M. 8 gennaio 1985.

L’eventuale assenza alla visita di controllo viene sanzionata solo in mancanza di un giustificato motivo, interpretato dalla giurisprudenza in modo restrittivo. Sul punto, si cita la Cassazione, Sez. Lavoro, n. 22065/2004, la quale ha qualificato come possibile giustificazione all’assenza alla visita ogni situazione che «abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità».

L’assenza ingiustificata alla visita fiscale può comportare conseguenze economiche progressive: una prima assenza può determinare la perdita dell’indennità fino a un massimo di 10 giorni, una seconda la riduzione del 50% per il restante periodo e una terza la perdita totale dell’indennità dalla data della nuova assenza. È importante puntualizzare che la perdita del relativo trattamento economico di malattia non costituisce una sanzione disciplinare inerente al rapporto di lavoro e, pertanto, non trovano applicazione le regole procedimentali di cui all’art. 7, St. Lav. (Legge n. 300/1970); diversamente, il provvedimento potrà essere contestato in sede amministrativa e nell’eventuale sede giudiziaria.

Anche l’indirizzo di reperibilitàassume dunque particolare rilevanza. Infatti, qualora venga modificato durante la malattia, il lavoratore deve comunicarlo tempestivamente attraverso l’apposita sezione on line presente nel sito dell’INPS; il nuovo indirizzo di reperibilità è valido soltanto a partire dal giorno successivo alla comunicazione telematica.

Ritornando al nuovo regime introdotto dall’INPS, potrebbe essere che la novità sia correlata alla carenza di medici e alla sempre più rara occasione di veder disporre una visita medica a seguito della richiesta telematica?

Nella prassi ottenere una visita di controllo diviene sempre più complesso, stante la carenza di personale medico a disposizione.

Cosa cambia concretamente per le aziende?

La circolare n. 92/2026, interviene su un dettaglio tecnico, non introducendo alcun nuovo adempimento per il datore di lavoro; tuttavia, questa modifica può incidere sulla corretta gestione degli eventi di malattia.

Diventa ancora più importante verificare correttamente la data di inizio dell’evento riportata nella certificazione, perché la sua individuazione può incidere sul conteggio della carenza, sull’indennità previdenziale e sulla corretta elaborazione del cedolino.

Sarà dunque necessario aggiornare le procedure interne e i controlli utilizzati per la gestione delle certificazioni, evitando di applicare automaticamente il vecchio criterio che escludeva il giorno precedente in presenza di visita ambulatoriale.

Il principio diventa oggi più semplice: il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale anche quando la visita è ambulatoriale, purché la retrodatazione sia limitata a un solo giorno e non ricorrano le esclusioni previste dall’INPS.

La vera novità, quindi, non è soltanto una diversa modalità di calcolo. È il superamento della distinzione tra visita domiciliare e visita ambulatoriale come elemento decisivo per il riconoscimento del primo giorno di malattia. Una piccola modifica nella certificazione, ma una differenza che, nella gestione del rapporto di lavoro, può avere un impatto non da poco.

Il vero impatto della novità

Arriviamo proprio a questo punto: qual è la reale portata della novità?

Risulta opportuno definirne anzitutto la natura. Infatti, nonostante l’INPS parli di un’interpretazione evolutiva della disposizione in esame, appare invero coerente qualificare l’intervento come un sostanziale mutamento della prassi amministrativa. A sostegno di ciò, occorre esaminare il fondamento sul quale poggia l’eccezione del giorno anteriore al certificato medico: mentre nella visita domiciliare tale particolarità si collega alla facoltà del medico curante di poter posticipare la visita e alla conseguente finalità di non accollare i relativi effetti pregiudizievoli al lavoratore, nella visita ambulatoriale tale presupposto non è presente, poiché la visita stessa rientra nell’iniziativa temporale del lavoratore (e non del medico).

Un ulteriore indizio del sostanziale cambio di prassi è rappresentato dalla decorrenza del nuovo regime, valido a partire dalla data di pubblicazione della medesima circolare (4 settembre 2026).

Concretamente, tra il previgente e l’attuale regime viene tracciato un confine ben definito, con implicazioni rilevanti in ambito di contenzioso:

  • per i fatti pre 4 settembre 2026 si continuerà a escludere le visite ambulatoriali dall’indennizzabilità del giorno anteriore;
  • per i contenziosi successivi a tale data, anche le visite effettuate in ambulatorio daranno diritto alla tutela economica del giorno precedente, ciò ponendosi in evidente contrasto con la giurisprudenza consolidatasi sul punto.

Non solo.

Il nuovo regime merita di essere analizzato anche in considerazione dell’autonomia che caratterizza il legame tra rapporto previdenziale e rapporto di lavoro. Cercando di semplificare, l’indicazione della giornata precedente quale data di decorrenza dell’evento morboso non è altro che una dichiarazione unilaterale del lavoratore priva di alcun accertamento clinico dello stato di malattia, poiché non esiste alcun obbligo di motivazione rafforzata da accompagnarsi alla retrodatazione.

Da ciò ne consegue che il giorno immediatamente precedente vincolerà esclusivamente l’INPS nell’erogazione del relativo indennizzo, senza che venga in alcun modo intaccato il vincolo contrattuale tra le parti (e, pertanto, senza che venga invertito l’onere probatorio ex art. 2697, c.c.). Si crea fondamentalmente una discrepanza tra l’attività erogativa dell’INPS e la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata esercitabile dal datore di lavoro, in quanto il certificato retrodatato, non potendo incidere sull’onere probatorio, non avrà alcuna efficacia giustificativa dell’assenza del giorno precedente, motivo per cui l’assenza potrà essere ritenuta come ingiustificata in difetto di un’adeguata prova fornita dal lavoratore.

L’aspetto più interessante è che lo stesso meccanismo può operare specularmente nell’ipotesi del calcolo del periodo di comporto.

Supponiamo che un lavoratore, vicino alla scadenza del comporto per sommatoria, si assenta un martedì ed effettui la visita ambulatoriale il giorno successivo, facendo ricadere all’interno della tutela indennitaria anche il martedì.

Ciò consentirà al datore di lavoro di considerare anche il martedì ai fini del calcolo del comporto e, in caso di superamento del relativo periodo, potrà irrogare il licenziamento del lavoratore.

A questo punto, il lavoratore potrebbe addirittura ritrovarsi costretto a negare la valenza probatoria della sua stessa dichiarazione resa al medico curante: una situazione piuttosto paradossale.

Qualche esempio concreto

Esempio 1

Il lavoratore si reca all’ambulatorio del medico curante il mercoledì e dichiara di essere ammalato da lunedì.

In questo caso la malattia decorre dalla data del certificato, ossia il mercoledì.

Esempio 2

Il lavoratore si reca all’ambulatorio del medico curante il mercoledì e dichiara di essere ammalato da martedì.

In questo caso la malattia decorre dal martedì, nel rispetto della nuova indicazione dell’INPS.

Esempio 3

Il lavoratore si reca all’ambulatorio del medico curante il lunedì e dichiara di essere ammalato da domenica.

In questo caso la malattia decorre dal lunedì, in quanto il giorno precedente è la domenica.

Esempio 4

Malattia insorta in data 3 settembre 2026. Il lavoratore si reca dal medico in data 4 settembre 2026 e dichiara di essere ammalato dal giorno precedente. La certificazione è legittima?

Si ritiene che tale certificazione non sia legittima, in quanto in data 3 settembre 2026 il lavoratore doveva comunque recarsi dal medico del lavoro. Pertanto, applicando una logica di interpretazione della circolare al pari delle norme di legge, la posizione del 4 settembre 2026 riguarda eventi insorti da quella data.

L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“

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