Obbligo assicurativo per la protezione dai rischi catastrofali: la Guida ANIA-Confindustria

In data 24 settembre è stata diffusa la Guida operativa “L’obbligo assicurativo per la protezione delle imprese dai rischi catastrofali”, realizzata da ANIA e Confindustria, che fa il punto sull’obbligo assicurativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 per proteggere le imprese dai danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali, illustrando soggetti interessati, beni e rischi coperti, modalità di sottoscrizione della polizza e procedure da seguire in caso di sinistro.

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte, a qualsiasi titolo, nel Registro Imprese, comprese imprese commerciali e artigiane, società di persone, di capitali e cooperative, società consortili, enti pubblici economici, start-up, imprese sociali e imprese estere con stabile organizzazione in Italia. Restano escluse le imprese agricole, soggette alla specifica disciplina di settore, e i liberi professionisti.

L’obbligo è divenuto operativo:

  • dal 1° aprile 2025 per le grandi imprese;
  • dal 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
  • dal 1° gennaio 2026 per piccole e microimprese;
  • dal 31 marzo 2026 per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • dal 31 dicembre 2026 per pesca e acquacoltura.

Le polizze già esistenti restano valide fino alla scadenza e devono essere adeguate dal primo rinnovo utile.

La mancata stipula della copertura assume particolare rilevanza anche ai fini dell’accesso alle agevolazioni pubbliche: la normativa prevede, infatti, che dell’inadempimento si tenga conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie, comprese quelle previste in occasione di eventi calamitosi.
Il Decreto Incentivi n. 184/2025 ha ulteriormente rafforzato tale conseguenza, prevedendo l’esclusione delle imprese non assicurate dagli incentivi, compresi quelli contributivi e le agevolazioni fiscali soggette a istruttoria valutativa, senza effetti retroattivi.
Parallelamente, sulle compagnie grava l’obbligo di offrire le coperture CAT-NAT.

La copertura minima obbligatoria interessa i beni impiegati a qualsiasi titolo nell’attività d’impresa individuati dall’art. 2424, c.c.: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Restano, invece, fuori dall’obbligo, tra gli altri, i veicoli iscritti al PRA, le merci, i semilavorati e i prodotti presenti in magazzino, ferma restando la possibilità di assicurarli volontariamente. Sono esclusi anche i beni già coperti da un’analoga assicurazione stipulata da altri soggetti.

Una disciplina specifica riguarda i beni in affitto o leasing: se il proprietario non li ha assicurati, l’obbligo ricade sull’impresa che li utilizza, attraverso un’assicurazione per conto altrui; in caso di sinistro l’indennizzo spetta al proprietario, mentre all’impresa sono riconosciute, nelle condizioni illustrate dalla Guida, specifiche tutele, compreso il rimborso dei premi pagati e, qualora il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino, il risarcimento del lucro cessante entro il limite del 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario.

I rischi oggetto della copertura obbligatoria sono terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane; per l’applicazione dei limiti contrattuali, le prosecuzioni dello stesso fenomeno verificatesi entro 72 ore dalla prima manifestazione sono considerate un unico evento.
Non tutti gli eventi naturali rientrano, tuttavia, nella garanzia: sono previste specifiche esclusioni, tra cui, a seconda del rischio, mareggiate, maremoti, bombe d’acqua, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine.
Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti dal comportamento attivo dell’uomo, da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti, nonché quelli connessi a energia nucleare, sostanze radioattive, esplosive o chimiche e inquinamento.
Per gli immobili, sono assicurabili quelli costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, quelli ultimati quando il titolo non era obbligatorio e quelli oggetto di sanatoria o con procedimento di sanatoria o condono in corso.

La Guida invita, inoltre, le imprese a valutare coperture facoltative ulteriori, ad esempio per danni esclusi dalla garanzia obbligatoria o per le conseguenze indirette dell’evento. Tra queste assume particolare rilievo la business interruption, destinata a indennizzare il lucro cessante derivante dall’interruzione dell’attività produttiva.

Le misure preventive adottate dall’impresa possono, inoltre, incidere sul premio assicurativo. Il premio viene, infatti, determinato in misura proporzionale al rischio, considerando in particolare ubicazione e vulnerabilità dei beni, mentre la diffusione generalizzata delle coperture dovrebbe favorire la mutualizzazione. Nella determinazione del premio devono essere considerate anche le misure di prevenzione adottate dall’impresa e sono ammesse polizze collettive negoziate dalle associazioni imprenditoriali.

Particolare attenzione va prestata alla determinazione della somma assicurata: per i fabbricati rileva il valore di ricostruzione a nuovo, per macchinari e attrezzature il costo di rimpiazzo e per i terreni il costo di ripristino.
Quanto al massimale:

  • per somme assicurate fino a un milione di euro coincide con la somma assicurata;
  • tra 1 e 30 milioni non può essere inferiore al 70%;
  • oltre 30 milioni, o per le grandi imprese, è rimesso alla libera negoziazione.

La polizza può, inoltre, prevedere una quota di danno a carico dell’assicurato tramite franchigia o scoperto: quest’ultimo può arrivare fino al 15% del danno indennizzabile, mentre per le grandi imprese e, a determinate condizioni, per i gruppi societari coperti da un’unica polizza, la determinazione è rimessa alla negoziazione tra le parti.

Infine, la Guida illustra gli adempimenti in caso di sinistro: l’impresa deve attivare tempestivamente agente o broker, aprire il sinistro fornendo una prima indicazione dei danni e richiedere l’intervento del perito. Ai fini assicurativi, le manifestazioni dello stesso fenomeno entro 72 ore costituiscono un unico evento.
Per le imprese assicurate situate in aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione è, inoltre, prevista una procedura di liquidazione anticipata parziale, fino al 30%, per i beni mobili e immobili strumentali: su richiesta dell’assicurato, la compagnia deve effettuare il sopralluogo entro 15 giorni e liquidare l’anticipo entro i 5 giorni successivi.

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