Malattia: nuove regole INPS sulla decorrenza del certificato medico

L’INPS, con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, ha fornito nuove indicazioni in merito alla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, modificando il precedente orientamento applicativo ai fini del riconoscimento della relativa prestazione previdenziale.

In via generale, per il riconoscimento della prestazione economica di malattia erogata dall’INPS, il lavoratore deve presentare il certificato medico attestante l’incapacità temporanea al lavoro. Sulla base delle indicazioni fornite nel tempo dall’Istituto, il primo giorno dell’evento viene computato, di norma, dalla data di rilascio della certificazione medica.

L’individuazione della data di inizio della malattia assume rilievo ai fini del conteggio del periodo di carenza, costituito dai primi tre giorni non indennizzati dall’INPS, delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile e dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste, ad esempio, in caso di assenza alla visita medica di controllo.

L’INPS già riconosceva, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico, a condizione che il medico curante valorizzasse il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente alla visita, e risultasse l’effettuazione di una visita domiciliare. Tale criterio era applicabile anche alle certificazioni di continuazione e ricaduta della malattia.

Il riconoscimento veniva meno qualora la data indicata nel certificato fosse anteriore di oltre un giorno rispetto alla visita. Era inoltre escluso quando il giorno immediatamente precedente fosse festivo infrasettimanale oppure cadesse di sabato o di domenica, giornate nelle quali il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.

In base al precedente orientamento, la tutela per il giorno antecedente era altresì esclusa nel caso di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Con la circolare n. 92/2026 l’INPS supera quest’ultima limitazione. L’Istituto tiene conto delle modifiche intervenute nell’organizzazione dell’assistenza territoriale, della progressiva diminuzione del numero dei Medici di Medicina Generale, dell’aumento dei relativi carichi di lavoro e della prassi di programmare gli accessi presso gli ambulatori. Tali circostanze possono infatti comportare l’impossibilità per il medico di recarsi entro il giorno successivo presso il domicilio del lavoratore o di riceverlo immediatamente nel proprio studio.

Acquisito il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS conferma anzitutto il principio generale secondo cui l’evento di malattia, ai fini della tutela previdenziale, decorre dalla data di redazione del certificato medico attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.

A decorrere dal 4 settembre 2026, tuttavia, la tutela previdenziale viene riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico in caso di visita ambulatoriale, superando così il precedente orientamento che limitava tale possibilità alla visita domiciliare.

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