Il Ministero del Lavoro, con D.D. 17 settembre 2026, ha aggiornato il costo medio orario del lavoro per i dipendenti delle imprese e società, pubbliche e private, che esercitano servizi ambientali. I nuovi valori, determinati a livello nazionale e distinti tra operai e impiegati, decorrono dai mesi di febbraio e ottobre 2026 e di gennaio, agosto e dicembre 2027. Il provvedimento sostituisce le precedenti tabelle approvate con D.D. n. 14 del 19 marzo 2024 e recepisce gli effetti economici del rinnovo del CCNL Servizi ambientali, sottoscritto il 9 dicembre 2025 da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e Fise Assoambiente, per la parte datoriale, e da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, per la parte sindacale.
Il rinnovo assicura la copertura economica del triennio 2025-2027 e ha reso necessario rideterminare il costo del lavoro da utilizzare, in particolare, nell’ambito dei contratti pubblici. L’art. 41, comma 13, D.Lgs. n. 36/2023, prevede, infatti, che tale costo sia individuato annualmente dal Ministero sulla base dei valori economici fissati dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, della disciplina previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle aree territoriali.
Le tabelle, condivise dalle parti sociali il 16 settembre 2026, articolano i valori secondo i livelli di inquadramento e considerano:
- gli elementi retributivi annui, tra cui retribuzione base, scatti di anzianità, elemento distinto della retribuzione, compenso forfettario e altre voci contrattuali; gli oneri aggiuntivi relativi a festività, ferie, tredicesima, quattordicesima ed elementi di garanzia;
- gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INAIL e il contributo al Fondo di solidarietà bilaterale;
- gli ulteriori costi connessi al TFR, ai Fondi FASDA e Previambiente, alla Fondazione Rubes Triva, alla mensa o ai buoni pasto, alla sicurezza e, dalle decorrenze previste, al welfare contrattuale.
I prospetti riportano valori differenziati anche per i lavoratori neoassunti, privi degli aumenti di anzianità e dell’una tantum, per i lavoratori soggetti alla contribuzione INPDAP e per i rapporti a tempo indeterminato.
Il calcolo assume un orario contrattuale di 38 ore settimanali e tiene conto delle ore teoriche annue, delle ferie, delle festività, dei permessi retribuiti, delle assenze per malattia, gravidanza e infortunio e della formazione in materia di sicurezza.
Il Ministero precisa che gli importi indicati rappresentano costi medi e possono subire oscillazioni in relazione ai benefici riconosciuti all’impresa dalla normativa vigente, agli oneri derivanti da eventuali accordi integrativi aziendali, quali ticket, mensa, premi e indennità, e ai costi sostenuti per infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
