La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 settembre 2025 n. 24853, ha statuito che il maggior credito per altre mensilità vantate dal lavoratore, non azionate in sede monitoria, finalizzata non solo a paralizzare l’istanza ex adverso articolata, ma anche ad ottenere il riconoscimento di somme aggiuntive rispetto a quelle originariamente oggetto di ingiunzione, da portare appunto in compensazione nel computo del dare e dell’avere tra le parti, va considerata come una domanda riconvenzionale, e, in quanto tale, inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, e non quale eccezione riconvenzionale.
Domanda riconvenzionale relativa alle retribuzioni inammissibile se proposta per la prima volta in appello
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026
Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026
Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026
