La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 settembre 2025 n. 24853, ha statuito che il maggior credito per altre mensilità vantate dal lavoratore, non azionate in sede monitoria, finalizzata non solo a paralizzare l’istanza ex adverso articolata, ma anche ad ottenere il riconoscimento di somme aggiuntive rispetto a quelle originariamente oggetto di ingiunzione, da portare appunto in compensazione nel computo del dare e dell’avere tra le parti, va considerata come una domanda riconvenzionale, e, in quanto tale, inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, e non quale eccezione riconvenzionale.
Domanda riconvenzionale relativa alle retribuzioni inammissibile se proposta per la prima volta in appello
di Redazione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario analizza le peculiarità della gestione del personale nelle cooperative e, in particolare, gli effetti del concomitante rapporto di lavoro con il vincolo associativo. 19 maggio 2026
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026
