La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 14 maggio 2026 n. 14165 ha stabilito, in materia di licenziamento disciplinare conseguente alla pubblicazione di post e commenti offensivi sui social network, che il diritto di critica del lavoratore è tutelato nei limiti del rispetto dei requisiti di verità (anche putativa), pertinenza e continenza espressiva: la reiterata diffusione di espressioni offensive e denigratorie, fondate su circostanze non provate, veicolate attraverso strumenti di ampia diffusione e in violazione di un ordine di rimozione, integra un grave inadempimento idoneo a legittimare il recesso per giusta causa (il caso riguardava una dipendente, rea di aver pubblicato su una pagina Facebook una serie di post e commenti ritenuti gravemente offensivi e denigratori del datore di lavoro).
Il caso
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore per la reiterata pubblicazione sui social network di post e commenti ritenuti diffamatori e lesivi del decoro, dell’immagine e della reputazione dell’azienda, rigettando il ricorso proposto contro la decisione della Corte di Appello di Bari. La vicenda traeva origine dalla contestazione disciplinare con la quale al dipendente era stata addebitata la pubblicazione, in diverse occasioni, di contenuti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, nonché il mancato rispetto dell’obbligo di rimuovere i post già pubblicati, disposto con ordinanza cautelare del Tribunale. La Corte territoriale aveva ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva, rilevando che il lavoratore aveva utilizzato espressioni gravemente lesive dell’immagine e della reputazione aziendale e aveva riferito circostanze relative alle prestazioni e alle condizioni di lavoro rimaste prive di dimostrazione. Secondo i giudici di merito, la condotta aveva pertanto superato i limiti della veridicità delle dichiarazioni e della continenza nell’esercizio del diritto di critica. Era stata inoltre considerata la reiterazione dei comportamenti, proseguiti nonostante l’ordine giudiziale di rimozione e di cessazione delle pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio. Nel ricorso per Cassazione il lavoratore aveva invocato, tra l’altro, l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, sostenendo la verità, la pertinenza e la continenza delle affermazioni pubblicate o commentate sui social network. La Suprema Corte ha respinto le relative censure, richiamando i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di esercizio del diritto di critica. In particolare, la libertà di manifestazione del pensiero può escludere l’illiceità dell’offesa soltanto quando siano rispettati determinati limiti, rappresentati dalla continenza verbale, dalla verità dei fatti attribuiti alla persona interessata e dalla sussistenza di un interesse alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. Il requisito della verità, anche soltanto putativa, presuppone inoltre un serio e diligente lavoro di ricerca, che deve risultare tanto più accurato quanto maggiore è la capacità di diffusione del mezzo utilizzato. Tale requisito non può considerarsi rispettato quando, pur essendo veri singoli fatti riferiti, vengano omesse altre circostanze strettamente collegate e idonee a modificarne il significato oppure quando la rappresentazione dei fatti sia accompagnata da insinuazioni, allusioni, accostamenti o altre modalità espressive suscettibili di fornire una rappresentazione non corrispondente alla realtà. L’esercizio del diritto di critica richiede, pertanto, non soltanto il rispetto della verità oggettiva della notizia, ma anche l’astensione dall’utilizzo di espressioni o modalità comunicative potenzialmente fuorvianti. La Cassazione ha respinto anche la censura relativa alla proporzionalità del licenziamento. La Corte di Appello aveva infatti valutato la gravità e l’elevata frequenza dei fatti contestati, la pluralità delle condotte e la loro reiterazione, nonché il mancato rispetto dell’ordine di cessare le pubblicazioni offensive. In particolare, il lavoratore aveva proseguito nella pubblicazione di post e commenti anche successivamente all’ordinanza che gli imponeva di rimuovere i contenuti e di astenersi per il futuro dalla diffusione di scritti diffamatori nei confronti della società. Tali circostanze erano state considerate ai fini della recidiva e della valutazione complessiva della gravità della condotta. La Cassazione ha ritenuto che la richiesta di una diversa valutazione della proporzionalità tra gli addebiti e la sanzione espulsiva avrebbe comportato un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità, e ha pertanto rigettato il ricorso.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
