La massima
La Cassazione civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 maggio 2026, n. 16310, ha ritenuto nullo per motivo ritorsivo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto nei confronti di un lavoratore che, dopo avere promosso plurime azioni giudiziarie per demansionamento, mobbing, illegittime sanzioni disciplinari e violazione della privacy, e avere ottenuto provvedimenti favorevoli attestanti l’adibizione a mansioni inferiori e la riconducibilità di parte delle assenze per malattia alla condotta datoriale, sia stato licenziato immediatamente dopo l’introduzione di un ulteriore giudizio volto al ripristino delle mansioni proprie del livello di inquadramento. In tale ipotesi, qualora le assenze eziologicamente collegate alle condotte vessatorie del datore non siano computabili ai fini del comporto e risulti pertanto insussistente la causale formalmente addotta, il giudice può desumere anche in via presuntiva il carattere ritorsivo del recesso, valorizzando unitariamente il complesso degli elementi acquisiti nei precedenti giudizi tra le medesime parti, purché il motivo illecito risulti unico ed effettivamente determinante della volontà espulsiva, ex art. 1345 c.c.
Il caso
La Cassazione conferma l’illegittimità del licenziamento, qualificato come ritorsivo, di un dipendente, il quale – pur avendo superato il periodo di comporto – aveva denunciato di essere stato oggetto di demansionamento e mobbing da parte del datore di lavoro.
Nella specie, il lavoratore, dopo avere promosso plurime azioni giudiziarie per demansionamento, mobbing, illegittime sanzioni disciplinari e violazione della privacy, e aver ottenuto provvedimenti favorevoli attestanti l’adibizione a mansioni inferiori, veniva licenziato immediatamente dopo l’introduzione di un ulteriore giudizio volto al ripristino delle mansioni proprie del livello di inquadramento, per il fatto di aver superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia.
In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato nullo il licenziamento, in quanto ritorsivo, condannando la società al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra, al risarcimento del danno, al riconoscimento delle ferie maturate e non godute e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In secondo grado, la Corte d’Appello aveva confermato il carattere ritorsivo del licenziamento, in quanto successivo all’avvio, da parte del lavoratore, di ulteriori procedimenti per ottenere il ripristino delle proprie mansioni e in un contesto di demansionamento e mobbing già accertato giudizialmente, rigettando così il ricorso del datore di lavoro.
La società aveva, dunque, proposto ricorso in Cassazione, deducendo l’invalidità della motivazione dei giudici di II grado, poiché, tra gli altri motivi addotti, l’accertamento della ritorsività era stato fatto sulla base di precedenti non definitivi e privi di istruttoria. E, infatti, con riferimento ai precedenti giudiziari già azionati dal lavoratore e a lui favorevoli, la società aveva già proposto ricorso in Cassazione, ma al momento dell’irrogazione del licenziamento de quo i relativi giudizi non erano ancora stati definiti.
Nello specifico, i giudici di II grado avevano richiamato le sentenze rese tra le parti che avevano considerato provati il demansionamento e la condotta mobbizzante subita dal lavoratore, nonché la sussistenza di un suo effettivo disagio alla salute, conseguenza diretta del comportamento vessatorio della datrice di lavoro e, quindi, da escludersi ai fini del conteggio del comporto, arrivando a statuire che il licenziamento era stato determinato da un motivo illecito unico e determinante: la vendetta contro le iniziative giudiziarie del lavoratore.
La Suprema Corte ha confermato integralmente la sentenza di secondo grado, stabilendo che il recesso era ingiustificato e ritorsivo, e che l’onere della prova del carattere ritorsivo, che grava sul lavoratore, ben può essere assolto anche mediante presunzioni. La Corte specifica, infatti, che, nell’ipotesi del comporto, qualora le assenze eziologicamente collegate alle condotte vessatorie del datore non siano computabili ai fini dello stesso e risulti, pertanto, insussistente la causale formalmente addotta, il giudice può desumere anche in via presuntiva il carattere ritorsivo del recesso, valorizzando unitariamente il complesso degli elementi acquisiti nei precedenti giudizi tra le medesime parti, purché il motivo illecito risulti unico ed effettivamente determinante della volontà espulsiva, ex art. 1345, c.c.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
