Ferie implicitamente autorizzate: nullo il licenziamento ritorsivo

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 maggio 2026, n. 14280, ha deciso che l’accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un’ipotesi di legittima risoluzione del rapporto, dovendosi escludere la necessità di procedere a un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili a una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento. L’onere della prova dell’esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio e si tratta di prova non agevole, sostanzialmente fondata sull’utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione dell’inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole.

Il caso

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla ritorsività del licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice per una presunta assenza ingiustificata dovuta alla fruizione di ferie senza preventiva autorizzazione.

La Corte d’appello di Ancona aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo non dimostrato l’addebito e accertando che il recesso costituiva la reazione datoriale al rifiuto della dipendente di accettare una modifica dell’orario di lavoro. Ne era derivata la condanna della società alle conseguenze ripristinatorie e risarcitorie previste dall’art. 2, D.Lgs. n. 23/2015.

La Cassazione ha respinto gli 11 motivi di ricorso proposti dalla società.

Quanto all’addebito disciplinare, i giudici territoriali avevano escluso l’arbitrarietà dell’assenza sulla base di un insieme convergente di elementi: e-mail e conversazioni in chat, deposizioni testimoniali, mancata opposizione datoriale e comportamento successivamente tenuto dall’azienda. Da tali circostanze era stata desunta l’approvazione, anche implicita, delle ferie richieste dalla lavoratrice. Le censure della società, benché prospettate come violazioni di legge e della disciplina collettiva, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Spetta, infatti, al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne attendibilità e rilevanza e ricorrere alle presunzioni semplici, purché la motivazione non sia meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile. La Suprema Corte ha, quindi, richiamato i principi consolidati in materia di licenziamento ritorsivo. Il recesso assume tale natura quando rappresenta l’ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, o di una persona a lui legata, traducendosi in una forma di rappresaglia. Si tratta di un atto nullo, perché sorretto da un motivo illecito determinante, ai sensi dell’articolo 1345, c.c., applicabile agli atti unilaterali in forza dell’art. 1324, c.c. La ritorsione rende il licenziamento contrario ai valori fondamentali dell’ordinamento e determina l’applicazione della tutela reintegratoria piena. Per ottenere la dichiarazione di nullità, il lavoratore deve provare che l’intento ritorsivo abbia costituito la ragione esclusiva e determinante del recesso, anche rispetto ad altri fatti astrattamente idonei a integrare una giusta causa o un giustificato motivo. Non occorre, tuttavia, comparare la ragione ritorsiva con le altre possibili cause del licenziamento. È necessario verificare se esistano motivazioni lecite effettive e autonome oppure se la giustificazione addotta sia soltanto apparente, priva di riscontro o così modesta sul piano disciplinare da degradare a mero pretesto per un provvedimento volutamente punitivo. Benché l’onere probatorio gravi sul lavoratore, la prova dell’intento ritorsivo, riferito alla sfera psicologica e alla finalità dell’atto datoriale, può essere fornita mediante presunzioni. Tra gli indici utilizzabili assume particolare rilievo l’inesistenza del diverso motivo indicato dal datore di lavoro o, comunque, l’assenza di una ragione plausibile per il recesso. Nel caso concreto, l’insussistenza dell’assenza ingiustificata non impediva di accertare la ritorsione, ma poteva essere valorizzata come elemento sintomatico dell’intento punitivo, insieme alla concatenazione temporale tra il rifiuto della modifica dell’orario e il successivo licenziamento. La natura ritorsiva costituisce un accertamento di fatto affidato al giudice di merito e non può essere riesaminata in Cassazione attraverso una diversa lettura del materiale probatorio.

La Corte ha, inoltre, precisato che la verifica dell’ingiustificatezza del licenziamento non impedisce la successiva pronuncia sulla sua nullità: l’accertamento dell’insussistenza della giusta causa rappresenta, al contrario, un passaggio logico necessario per stabilire se il motivo dichiarato nasconda una finalità illecita. Non vi è, quindi, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice, esclusa la fondatezza dell’addebito, riconosca la natura ritorsiva del recesso richiesta dalla lavoratrice e applichi la relativa tutela. La Cassazione ha confermato anche la tempestività dell’impugnazione, valorizzando un documento prodotto in primo grado dalla stessa società, dal quale risultava la ricezione della richiesta di conciliazione entro il termine di 180 giorni. Ha ricordato, in proposito, che la confessione stragiudiziale resa a un terzo, pur non costituendo prova legale, è liberamente apprezzabile dal giudice e può anche fondarne da sola il convincimento.

L’ordinanza affronta, infine, la domanda di superiore inquadramento. La Corte d’Appello aveva riconosciuto alla lavoratrice il IV livello, CCNL Commercio, anziché il II livello richiesto, con condanna al pagamento di 3.700 euro lordi per differenze retributive, oltre accessori. Secondo la Cassazione, non incorre in ultrapetizione il giudice che, a fronte della domanda diretta al riconoscimento di una determinata qualifica superiore, attribuisca una qualifica intermedia, comunque più elevata rispetto a quella riconosciuta dal datore di lavoro, poiché tale soluzione deve ritenersi implicitamente compresa nella domanda originaria.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

























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