L’INPGI, con circolare n. 6 del 7 settembre 2026, ha ricordato che entro il 30 settembre 2026 dev’essere trasmessa la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti nel 2025 per lo svolgimento di attività giornalistica autonoma.
L’adempimento riguarda tutti i giornalisti iscritti che nel corso del 2025 abbiano:
- esercitato attività libero-professionale con partita IVA;
- percepito compensi con ritenuta d’acconto;
- partecipato a società semplici o associazioni tra professionisti;
- conseguito redditi mediante cessione del diritto d’autore.
La comunicazione dev’essere effettuata esclusivamente in modalità telematica attraverso l’apposito servizio INPGI, accessibile mediante SPID o CIE.
Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 22 e, nella giornata del 30 settembre, fino alle ore 24.
Ai fini dell’anzianità contributiva, l’Istituto ricorda che il versamento del contributo soggettivo consente il riconoscimento di un anno, pari a 12 mesi, soltanto quando l’importo versato, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo, non sia inferiore al 12% del reddito minimo previsto dalla Legge n. 233/1990, ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto. Per il 2025 tale reddito minimo è pari a 18.555 euro. Se la contribuzione risulta inferiore, l’anzianità assicurativa viene proporzionalmente ridotta, ferma restando l’attribuzione di almeno una mensilità. La procedura telematica indica le mensilità riconosciute in funzione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per raggiungere i 12 mesi; il versamento di quest’ultimo rimane comunque facoltativo. Il saldo contributivo risultante dalla procedura dev’essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2026 oppure, su richiesta dell’interessato, in 3 rate mensili. Le scadenze sono fissate al 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre, con proroga al primo giorno feriale successivo quando la scadenza cade in un giorno festivo.
Particolare attenzione è dedicata ai giornalisti che nel 2025 non hanno conseguito redditi professionali: la comunicazione resta obbligatoria per coloro che non abbiano precedentemente richiesto la sospensione degli adempimenti contributivi. In questo caso è possibile, pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo, versare il contributo minimo e quello aggiuntivo per acquisire l’anzianità contributiva relativa al 2025; in alternativa, si può non versare la contribuzione, sospendendo di fatto la posizione assicurativa per il solo 2025, oppure chiedere la sospensione degli adempimenti dal 2025 e per gli anni successivi, fino alla successiva riattivazione della posizione.
Sono, invece, esclusi dall’obbligo di comunicazione i giornalisti che abbiano svolto attività professionale esclusivamente attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, poiché in questi casi gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. Se, tuttavia, il giornalista era precedentemente assicurato all’INPGI per un’attività libero-professionale – ad esempio con partita IVA, ritenuta d’acconto o cessione di diritti d’autore – per beneficiare dell’esonero deve aver comunicato all’Istituto le nuove modalità di svolgimento della professione attraverso la “Dichiarazione di attività”. Per la compilazione della dichiarazione, il reddito professionale netto dev’essere determinato sulla base dei dati contenuti nei pertinenti quadri dei modelli Redditi 2026 o 730/2026, considerando esclusivamente i compensi derivanti dall’attività giornalistica libero-professionale.
Tale importo va indicato nella casella B1 e costituisce la base per il calcolo del contributo soggettivo. Se il reddito è negativo o pari a zero dev’essere indicato il valore zero; qualora superi il massimale 2025, fissato a 120.607 euro, il contributo soggettivo è calcolato entro tale limite. Analogamente, nella casella B2 dev’essere riportato il reddito professionale lordo, ossia il fatturato derivante dall’attività giornalistica autonoma, sul quale viene calcolato il contributo integrativo. Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi deve, invece, fare riferimento agli imponibili risultanti dalle CU 2026 relative all’attività autonoma, escludendo i redditi derivanti da co.co.co.
La circolare ricorda, inoltre, la possibilità di versare volontariamente un contributo aggiuntivo per incrementare il montante contributivo: l’importo scelto dev’essere almeno pari al 5% del reddito netto dichiarato.
Il mancato rispetto del termine del 30 settembre 2026 comporta l’applicazione delle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Gli importi crescono in funzione del ritardo:
- per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 ottobre la sanzione ordinaria è di 15,05 euro;
- dal 31 ottobre al 29 novembre sale a 30,10 euro;
- dal 30 novembre al 29 dicembre a 45,15 euro;
- dal 30 dicembre in poi raggiunge 60,21 euro.
Gli importi sono dimezzati per gli iscritti all’Albo da meno di 5 anni e per i titolari di pensione diretta.
Al termine della procedura il sistema consente di stampare un resoconto contenente il dettaglio degli importi dovuti, le scadenze e il fac-simile del modello F24 Accise. Il documento ha valore di attestazione dell’avvenuta presentazione e deve, quindi, essere conservato. Il pagamento può essere effettuato tramite F24 Accise oppure bonifico bancario, sia in unica soluzione sia, ove scelta, con la rateizzazione prevista.
