La Corte Costituzionale, con sentenza n. 141 del 21 luglio 2026, ha stabilito che è legittima la norma che subordina il riconoscimento dell’assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di Cassazione ed escludendo qualsiasi contrasto con il principio di parità di trattamento previsto dal diritto dell’Unione Europea.
La decisione recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia UE nella sentenza Luevi del 5 marzo 2026 (causa C-151/24), pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dalla stessa Corte Costituzionale. Secondo i giudici di Lussemburgo, la tutela della parità di trattamento prevista dalla Direttiva 2011/98/UE si applica esclusivamente alle prestazioni di sicurezza sociale disciplinate dal regolamento (CE) n. 883/2004 e non alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. L’assegno sociale rientra proprio in quest’ultima categoria, poiché è destinato a garantire un reddito minimo di sussistenza, è finanziato attraverso la fiscalità generale e non mediante contributi versati dai beneficiari ed è espressamente incluso nell’Allegato X del regolamento europeo.
Per tali ragioni, non trova applicazione il principio di parità di trattamento previsto dalla Direttiva e il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di subordinarne l’accesso a specifici requisiti di soggiorno. Sulla base di queste conclusioni, la Corte Costituzionale ha escluso anche la violazione dell’art. 3, Costituzione, rilevando che il parametro dell’uguaglianza era stato richiamato in stretta connessione con il principio di parità di trattamento sancito dal diritto europeo, principio che, nel caso dell’assegno sociale, è stato ritenuto inapplicabile dalla Corte di giustizia.
