L’INPS, con messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026, ha offerto indicazioni per l’applicazione, a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente, della “somma non imponibile”, o bonus aggiuntivo, per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro annui e un’“ulteriore detrazione” dall’imposta lorda per quelli con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro, per l’anno 2026, alle prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico, chiarendo le categorie interessate, le modalità di calcolo e le operazioni di conguaglio.
I benefici, introdotti dalla Legge di Bilancio 2025, sono riconosciuti automaticamente dal sostituto d’imposta, senza necessità di una specifica domanda da parte dell’interessato, e spettano anche ai titolari di prestazioni e indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR.
Per i soggetti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è previsto il riconoscimento di una somma non imponibile, determinata applicando al solo reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1% se tale reddito non supera 8.500 euro;
- 5,3% se è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- 4,8% se supera 15.000 euro.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente dev’essere rapportato all’intero anno.
In relazione all’ulteriore detrazione, invece, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, ma non a 32.000 euro, è prevista un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro. Oltre i 32.000 euro la detrazione diminuisce progressivamente, secondo la formula prevista dalla legge, fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito complessivo.
Sono di particolare rilievo i chiarimenti dell’Istituto sulla platea dei beneficiari:
- sono escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, le pensioni integrative e complementari;
- la somma non imponibile e l’ulteriore detrazione trovano, invece, applicazione sulle prestazioni aventi natura sostitutiva del reddito di lavoro dipendente, purché si tratti di prestazioni non pensionistiche assoggettate a tassazione ordinaria. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, l’APE sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari destinati ai lavoratori dei settori bancario e assicurativo e le indennità derivanti da contratti di espansione. Il beneficio può spettare anche quando il percettore di una prestazione di accompagnamento alla pensione sia contemporaneamente titolare di una pensione: in questo caso, tuttavia, il reddito pensionistico concorre alla determinazione del reddito complessivo utilizzato per stabilire la misura dell’agevolazione.
Il messaggio propone l’esempio di un titolare di APE sociale pari a 18.000 euro annui e di una pensione ai superstiti di 8.000 euro: essendo il reddito complessivo pari a 26.000 euro, spetta l’ulteriore detrazione nella misura di 1.000 euro. In qualità di sostituto d’imposta, l’INPS riconosce automaticamente i benefici sulla base dei dati reddituali a propria disposizione e ne verifica la spettanza in sede di conguaglio. Qualora la somma non imponibile già corrisposta risulti non spettante perché il reddito complessivo ha superato 20.000 euro, ma è rimasto entro 40.000 euro, l’Istituto recupera quanto erogato tenendo conto dell’ulteriore detrazione eventualmente spettante. Viceversa, se l’ulteriore detrazione è stata riconosciuta ma il reddito complessivo risulta inferiore a 20.000 euro, viene attribuito il bonus aggiuntivo e il recupero della detrazione avviene compensando le somme a debito con quelle a credito.
Se, invece, il reddito complessivo supera 40.000 euro, l’ulteriore detrazione viene recuperata integralmente. Quando l’importo complessivamente non spettante supera 60 euro, il recupero dev’essere effettuato in 10 rate di pari ammontare.
Sotto il profilo operativo, la novità più rilevante riguarda la decorrenza: l’INPS erogherà i benefici a partire dalla mensilità di ottobre 2026. Con la stessa mensilità, limitatamente alla somma non imponibile, saranno riconosciuti anche gli importi maturati dal 1° gennaio 2026; per l’ulteriore detrazione, invece, le somme relative al periodo precedente saranno definite in sede di conguaglio fiscale di fine anno. Successivamente, l’importo spettante sarà determinato con cadenza mensile.
Per il bonus aggiuntivo, la percentuale applicabile viene individuata mensilmente sulla base del c.d. “reddito annuale teorico” e il beneficio viene ricalcolato ogni mese, con eventuale conguaglio in caso di variazioni; inoltre, per la sua erogazione non è richiesta capienza dell’imposta lorda.
Per l’ulteriore detrazione l’INPS determina, invece, mensilmente il reddito complessivo sulla base delle informazioni presenti nei propri archivi e la fruizione è subordinata alla capienza dell’imposta lorda, al netto delle altre detrazioni riconosciute; in caso di capienza parziale, il beneficio è attribuito entro tale limite.
L’Istituto informa, infine, che è in corso di implementazione nella “Piattaforma Fiscale” una specifica procedura attraverso la quale gli interessati potranno rinunciare alla somma non imponibile e all’ulteriore detrazione. La funzionalità sarà disponibile sia agli operatori INPS sul portale intranet sia direttamente ai cittadini tramite il sito dell’Istituto; il rilascio e le relative istruzioni operative saranno comunicati con un successivo messaggio.
