OT23 INAIL 2027: novità e conferme

Anche quest’anno l’INAIL ha diffuso le istruzioni per ottenere lo sconto per prevenzione, il c.d. OT23. Vediamo i punti fermi che ormai sono noti, ma che devono sempre essere ricordati, nonché le novità del modulo 2027, nella consapevolezza che occorre prepararsi oggi per ottenere lo sconto. Infatti, gli interventi devono essere posti in essere nel 2026 e spesso devono risultare da documentazione dotata di data certa, fermo restando che alcuni interventi sono pluriennali. Diamo, da ultimo, uno sguardo ai ricorsi, che hanno grande importanza, perché non sono poche le istanze che vengono respinte.

Premessa: la norma

Come ogni anno, l’INAIL ha dato diffusione alle istruzioni per ottenere lo sconto sul premio per prevenzione.

Si tratta dell’ormai noto OT23, ovvero di quella norma (art. 23) prevista nelle MAT dei premi, approvate con D.I. 27 febbraio 2019, che prevede la possibilità per le aziende di ottenere uno sconto sul premio qualora investano in prevenzione.

Il beneficio è di particolare interesse anche perché si applica al tasso medio di tariffa delle voci in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali e si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi 2 anni di attività, di cui agli artt. 19 e 20, MAT), consentendo spesso di arrivare quasi a dimezzare il premio.

Ecco la norma:

«1. L’INAIL, in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni, definiti a tal fine dall’INAIL, relativi all’attuazione, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L’istanza di cui al comma 2 deve essere presentata, a pena d’inammissibilità, telematicamente entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, unitamente alla prescritta documentazione probante gli interventi realizzati.
4. L’esito dell’istruttoria dell’istanza è comunicato, con modalità telematica, al datore di lavoro con provvedimento motivato entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 3.
5. Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.
6. Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della PAT, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT, calcolati secondo le modalità di cui al precedente articolo 20, come segue:

7. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno in uguale misura a tutte le voci della PAT.
8. Qualora risulti, successivamente all’accoglimento dell’istanza, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni. Il relativo provvedimento è comunicato dall’INAIL al datore di lavoro con modalità telematica».

Cosa resta uguale nel 2027…

Il modulo recentemente approvato dall’Istituto non modifica la sua impostazione, che rimane finalizzata a premiare i datori di lavoro ove pongano in essere un quid pluris rispetto alle misure obbligatorie per legge in materia di sicurezza sul lavoro.

Esso prevede come sempre, quindi, una serie di interventi non obbligatori per legge e divisi in 2 categorie: interventi di categoria A e interventi di categoria B.

Anche il modulo di quest’anno è articolato nelle consuete 6 sezioni ovvero:

  • SEZIONE A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
  • SEZIONE B – Prevenzione del rischio stradale;
  • SEZIONE C – Prevenzione delle malattie professionali;
  • SEZIONE D – Formazione, addestramento, informazione;
  • SEZIONE E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
  • SEZIONE F – Gestione delle emergenze e DPI.

Il modulo ha ormai da alcuni anni abbandonato la struttura a punti in favore di un’impostazione diversa e più semplice: per ottenere il beneficio è necessario porre in essere un intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.

Come evidenzia la nuova Guida alla compilazione, gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (2 o 3 anni a seconda dell’intervento, come specificato nel campo “Note”), fermo restando l’obbligo di presentare il Modello in ciascuna annualità.

Come sempre, i prerequisiti indispensabili per ottenere il beneficio sono l’assoluta regolarità con riferimento alle norme obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro e la regolarità contributiva e assicurativa.

A oggi non esiste una banca dati unica delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, pertanto, l’INAIL si rapporta con gli altri enti competenti in materia[1], mentre la regolarità contributiva è ovviamente verificata tramite il DURC, fermo restando che in qualsiasi momento l’Istituto può disporre una propria verifica ispettiva[2].

Vediamo ora le novità nel modulo di quest’anno, che varrà per l’ottenimento dello sconto da richiedere entro fine febbraio 2027.

… e cosa cambia

Nel nuovo modulo risultano 2 interventi nuovi.

Intervento D5

«L’azienda ha formato tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio oppure addetti al primo soccorso oppure addetti alla rianimazione cardiopolmonare (CAR)».

Il modulo evidenzia che l’intervento, di tipo B, è pluriennale (P) e può essere selezionato per 3 anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda. Per il corso di addetto di gestione delle emergenze e lotta antincendio il docente deve avere i requisiti di cui al D.M. 2 settembre 2021. Per il corso di addetto al primo soccorso il docente dev’essere un medico. Per il corso di addetto alla rianimazione cardiopolmonare il docente deve avere specifici requisiti.

Ecco la documentazione ritenuta probante:

  1. contratto stipulato fra l’azienda e la ditta di formazione nel 2026;
  2. elenco dei dipendenti e registro della formazione;
  3. qualifica del personale docente.
Intervento F-10

«L’azienda ha acquistato e installato elementi strutturali (serramenti) e un sistema di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio».

L’intervento è pluriennale (P) e può essere selezionato per 3 anni consecutivi, presentando ogni anno apposita domanda.

Documentazione ritenuta probante:

  1. descrizione sintetica dell’intervento e della sua realizzazione in relazione al ciclo produttivo o alla fase lavorativa su cui lo stesso viene attuato, datata e firmata dal datore di lavoro entro la data di presentazione della domanda;
  2. fatture di acquisto e/o installazione di serramenti a tenuta di fumi freddi o di kit certificati atti a rendere i serramenti a tenuta di fumi freddi, emesse nell’anno 2026;
  3. certificazione che attesta che gli elementi strutturali acquistati e/o installati sono a tenuta di fumi freddi (vedi UNI EN 1634-3);
  4. dichiarazione di corretta posa in opera dei serramenti a tenuta di fumi freddi o kit certificati atti a rendere i serramenti a tenuta di fumi freddi (D.M. 7 agosto 2012, allegato II, punto 2.2).

Prepariamo già la documentazione!

È assolutamente necessario che le aziende preparino fin da ora la documentazione per gli interventi che ritengono di avere posto in essere, poiché, come noto, dovranno allegarla alla domanda da presentare a febbraio attraverso l’apposita procedura informatica[3].

Hanno ovvia importanza anche le date: a puro titolo di esempio, per l’intervento E3 – «L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti da linee di indirizzo in attuazione di accordi tra INAIL e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità» – le indicazioni sono molto precise.

La descrizione della documentazione è la seguente:

  1. indicazione delle linee di indirizzo cui si è fatto riferimento per l’adozione o il mantenimento del SGSL;
  2. informazioni essenziali sull’azienda: attività svolta, ciclo produttivo, dimensione aziendale, organigramma (ad esempio uno stralcio del Documento di valutazione dei rischi);
  3. documento di politica datato e firmato;
  4. elenco delle procedure del sistema di gestione;
  5. programma di audit;
  6. verbale di audit datato e firmato;
  7. verbale del riesame della direzione datato e firmato;
  8. analisi del contesto (solo se prevista dalla linea di indirizzo).

Non basta, perché le date sono fondamentali.

Infatti, il modulo spiega che:

«il verbale dell’audit e il verbale di riesame della direzione devono essere relativi all’anno 2026 e datati e firmati entro la data di presentazione della domanda. Il verbale di riesame deve essere successivo al verbale di audit. Il documento di politica deve essere datato e firmato dal datore di lavoro o da soggetto in una posizione apicale desumibile dall’organigramma aziendale. La documentazione presentata dovrà essere coerente con i rischi aziendali desumibili dalle informazioni essenziali sull’azienda».

La regolarità della documentazione è indispensabile, poiché gli uffici dell’Istituto provvederanno prima a una verifica amministrativa di completezza e, successivamente, a un eventuale controllo tecnico attraverso gli uffici della Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza sul lavoro (CTSS).

È da ricordare che negli ultimi mesi la Consulenza tecnica dell’Istituto è stata rimpinguata dal punto di vista numerico con l’assunzione di nuovi professionisti ed è, quindi, del tutto presumibile che le verifiche tecniche possano essere ancora più numerose e approfondite.

Come sempre, grande attenzione dovrà essere dedicata anche agli aspetti classificativi, che non sono legati direttamente all’OT23, ma che emergono in sede di verifica: per capirci, ove i datori di lavoro inviino un DVR che riporti un’attività diversa da quella per la quale l’azienda è assicurata, presumibilmente il datore di lavoro verrà sottoposto a ispezione per verificare la correttezza classificativa e, in tal caso, è possibile che il controllo venga eseguito dai funzionari di vigilanza INAIL unitamente alla CTSS.

Iter della domanda e ricorsi

Come prevede la norma, l’esito dell’istruttoria relativa all’istanza è comunicato con modalità telematica al datore di lavoro con provvedimento motivato entro 120 giorni.

È da ricordare che dal 2025 è cambiata la competenza con riferimento ai ricorsi amministrativi[4] ove il datore di lavoro non ottenga il beneficio e, naturalmente, tale avvertenza vale anche per le ditte per le quali eventualmente quest’anno sia stato emesso provvedimento negativo.

Il ricorso va, infatti, inviato tramite l’apposita procedura informatica alla Direzione regionale competente e non più al Presidente dell’Istituto: il termine è di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di reiezione dell’istanza.

È essenziale notare che, ove le problematiche siano di natura tecnica e non amministrativa, la pratica potrà essere nuovamente sottoposta alla Consulenza tecnica (eventualmente a quella centrale) per un nuovo esame.

Il termine per la risposta al ricorso è di 180 giorni, con una fase intermedia di eventuale composizione del contenzioso entro 90 giorni, e non sono previsti ulteriori gradi di impugnazione amministrativa: pertanto, ove il datore di lavoro veda il proprio ricorso respinto, dovrà rivolgersi all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Conclusioni

Non sfugge la necessità di arrivare preparati alla scadenza per la presentazione del Modello OT23, vieppiù perché ogni anno in sede di controllo tecnico il numero delle pratiche respinte è assai cospicuo e spesso la causa è proprio l’insanabile incompletezza della documentazione.

È, quindi, necessario predisporla già durante l’anno, man mano che si effettuano gli interventi richiesti, al fine di poterla inviare alla scadenza di legge completa e munita di una datazione certa.

Da ultimo, benché ovvio, è opportuno ricordare che è necessario curare scrupolosamente la regolarità contributiva, con riferimento anche a eventuali soggetti autonomi (titolari, soci) che partecipano all’attività, in previsione dei controlli sul punto che saranno effettuati dagli uffici amministrativi INAIL, non dimenticando, come già sottolineato, uno sguardo a inquadramento gestionale e classificazione tariffaria per evitare che il datore di lavoro, al posto di un beneficio contributivo, riceva un addebito…


[1] Ricordiamo che l’INAIL non ha competenze di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro.

[2] È da presumere che i controlli aumenteranno, perché l’Istituto sta per immettere in servizio i nuovi funzionari di vigilanza assunti tramite concorso pubblico, che dovrebbero incrementare le fila degli ispettori INAIL di oltre il 50%.

[3] Da diversi anni, ormai, l’Istituto obbliga i datori di lavoro a produrre già in fase di domanda la documentazione probante, ferma restando la possibilità per l’INAIL, in sede di controllo, di richiedere integrazioni.

[4] Sulla circolare avente a oggetto «Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi. Modifiche apportate dall’articolo 2 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314. Trasferimento della competenza a decidere i ricorsi presentati dal 12 gennaio2025 dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL alle Direzioni regionali, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano» si veda F. Vazio, “INAIL: ricorsi nuovi… o quasi”, in La circolare di lavoro e previdenza, n. 6/2025.

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