AUU: novità per i figli residenti all’estero e per i lavoratori europei non residenti

L’INPS, con notizia del 3 settembre 2026, ha illustrato le novità introdotte dalla circolare n. 81 del 24 luglio 2026, che ha offerto istruzioni operative sulle disposizioni che ampliano la platea dei beneficiari dell’AUU per i figli a carico, introdotte dal D.L. n. 19/2026 e confermate, in sede di conversione, dalla Legge n. 50/2026.

Figli residenti in un altro Stato UE

La prima novità riguarda i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Ai soli fini del riconoscimento dell’AUU, questi possono essere considerati beneficiari della prestazione qualora risultino fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. L’estensione non modifica, invece, i criteri di composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, ma amplia esclusivamente il numero dei figli per i quali è possibile richiedere l’assegno.

Lavoratori europei non residenti in Italia

La seconda modifica interessa i cittadini di altri Stati membri dell’UE che lavorano in Italia senza esservi residenti. In questi casi, l’AUU è riconosciuto e corrisposto in proporzione alla durata effettiva dell’attività lavorativa svolta nel territorio italiano. Il diritto alla prestazione è, quindi, limitato ai periodi di lavoro in Italia e non si estende automaticamente all’intero anno.

I nuovi requisiti di accesso

Le nuove disposizioni intervengono anche sui requisiti necessari per accedere alla prestazione. In una delle ipotesi previste dalla normativa, non è più necessario essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Il requisito può essere soddisfatto anche dal richiedente titolare di un contratto di lavoro subordinato oppure che svolga un’attività autonoma comportante l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, purché risulti in regola con il versamento dei contributi.

Il lavoratore che svolge la propria attività in Italia senza risiedervi deve presentare la domanda con riferimento al periodo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. La richiesta dev’essere rinnovata ogni anno, a decorrere dal 1° marzo.

La disciplina transitoria

Le domande presentate dal 21 aprile 2026, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono definite provvisoriamente, in attesa del completamento degli adeguamenti dei sistemi informatici dell’Istituto.

Gli importi mensili riconosciuti a partire da maggio 2026 saranno successivamente sottoposti a verifica e, ove necessario, rielaborati. A seguito dei controlli, le somme potranno essere confermate o ricalcolate, con l’eventuale corresponsione di integrazioni a credito oppure il recupero degli importi indebitamente percepiti.

Resta, in ogni caso, ferma l’applicazione delle regole europee sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, contenute nel Regolamento (CE) n. 883/2004.

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