L’INAIL, con circolare n. 37 del 28 agosto 2026, ha comunicato la rivalutazione annuale degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2026, pari all’1,4%, in base a quanto disposto dal decreto del Ministro del Lavoro n. 98/2026, tenuto conto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2024 e il 2025.
Viene precisato che:
- per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2026 l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni, che saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2026;
- per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2026, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo;
- per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2026, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo;
- in caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2026 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi;
- Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2026.
