FONCHIM, con circolare n. 5 del 15 settembre 2026, ha illustrato le modifiche allo Statuto approvate dal CdA nella riunione del 30 luglio 2026, in recepimento della normativa sulla previdenza complementare e delle disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP.
Gli interventi riguardano, in particolare, le modalità di adesione al Fondo e di investimento dei contributi, l’erogazione delle prestazioni pensionistiche e la durata degli incarichi degli organi di amministrazione e controllo. Le modifiche, trattandosi di adeguamenti imposti da fonti normative o regolamentari, sono state adottate direttamente dal CdA in base all’art. 20, Statuto, e non richiedono una deliberazione dell’Assemblea straordinaria. Saranno comunque comunicate all’Assemblea dei Delegati nella prima riunione utile e trasmesse alla COVIP secondo la procedura di comunicazione, senza necessità di presentare un’istanza di approvazione.
Un primo gruppo di modifiche interessa l’art. 5, Statuto, aggiornato per recepire le nuove regole sull’adesione automatica alla previdenza complementare. La disciplina distingue ora tra:
- adesione esplicita;
- conferimento tacito del TFR;
- nuove forme di adesione automatica;
tenendo conto anche della diversa posizione dei lavoratori assunti prima del 1° luglio 2026 rispetto a quelli soggetti alle modalità applicabili da tale data.
In collegamento con l’adesione automatica, l’art. 6 introduce la possibilità di destinare i relativi flussi contributivi a uno specifico profilo di investimento “life cycle”. Si tratta di un percorso nel quale l’allocazione degli investimenti varia in funzione dell’età dell’aderente e del tempo mancante al pensionamento, con l’obiettivo di adeguare progressivamente il livello di rischio all’orizzonte previdenziale. Lo Statuto regola anche la fase transitoria necessaria per rendere operativo il nuovo profilo e distingue tale meccanismo dal conferimento tacito del TFR effettuato in base alla disciplina vigente fino al 30 giugno 2026.
Durante il periodo di implementazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, FONCHIM potrà raccogliere le adesioni automatiche collocando gli iscritti nel comparto ritenuto più adeguato in base all’età anagrafica. Una volta istituito il profilo “life cycle”, gli aderenti automatici che non abbiano compiuto volontariamente una scelta differente saranno trasferiti nel relativo percorso.
L’art. 34 viene conseguentemente aggiornato prevedendo che il Fondo comunichi all’interessato l’avvenuta adesione automatica, il profilo nel quale sono investiti i contributi e tutte le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare le scelte di propria competenza.
Le modifiche interessano anche l’art. 8, relativo alla contribuzione. L’adesione automatica comporta il versamento del TFR maturando, del contributo datoriale e di quello a carico del lavoratore nelle misure individuate dalle fonti istitutive. È, inoltre, prevista una disciplina specifica per la contribuzione del lavoratore quando la retribuzione annua lorda risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale. Le altre disposizioni dell’articolo sono state rinumerate e coordinate con il nuovo sistema.
Un ulteriore intervento di rilievo riguarda gli artt. 10 e 11, relativi alle prestazioni pensionistiche complementari. Accanto alla tradizionale rendita vitalizia vengono introdotte nuove modalità di erogazione: l’aderente potrà richiedere una rendita a durata definita, calcolata in funzione della propria vita attesa residua, oppure effettuare prelievi liberamente determinabili, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dallo Statuto. Sono disciplinati anche la gestione del montante che resta investito, la possibilità di modificare il comparto di investimento, la revoca o il trasferimento della posizione e gli effetti del decesso del beneficiario durante il periodo di erogazione.
L’art. 7 è stato adeguato introducendo specifiche voci di costo per le prestazioni diverse dalla rendita vitalizia. Per consentire al Fondo di aggiornare sistemi informatici e procedure operative, viene previsto un regime transitorio durante il quale il termine ordinario di erogazione delle nuove prestazioni potrà essere derogato, ma non oltre il 31 dicembre 2026. Nel frattempo FONCHIM continuerà ad acquisire le richieste degli aderenti e procederà alla loro liquidazione tempestivamente dopo il completamento degli adeguamenti.
