Flussi 2027: la circolare congiunta indica quote di ingresso e scadenze

Il Ministero dell’Interno, di concerto con Ministero del Lavoro, Ministero dell’Agricoltura e Ministero del Turismo, ha emanato la circolare congiunta n. 7185 del 1° ottobre 2026, relativa ai flussi d’ingresso per l’anno 2027, che indica quote di ingresso, fase di precompilazione delle domande e termini di presentazione.

Ai sensi del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, per l’anno 2027 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, 165.850 cittadini non comunitari, così ripartiti:

  • 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, di cui n. 14.000 destinati al settore dell’assistenza familiare;
  • 89.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico;
  • 650 ingressi per lavoro autonomo.

La circolare segnala che tra i Paesi di provenienza dei lavoratori dal 2027 darà ricompreso anche il Kenya, con cui l’Italia ha stipulato il 2 luglio 2026 il Memorandum d’intesa in materia di migrazione e mobilità.

Viene precisato che la fase di precompilazione delle istanze sarà aperta dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2026 alle ore 20:00 del 7 dicembre 2026, anche nei giorni festivi e senza limitazioni di orario, tramite il Portale Servizi ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm).

Viene confermato l’utilizzo dei consueti modelli:

  • C-Stag agricolo – richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo;
  • C-Stag turistico – richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale nel settore turistico;
  • B2020 – nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori previsti dal D.P.C.M.;
  • A-bis in quota – richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare.

La sessione di precompilazione sarà poi riaperta dalle ore 9:00 del giorno 9 alle ore 20:00 del 13 dicembre 2026, al solo fine di completare le domande già precompilate. Gli utenti che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione, infatti, dovranno visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità “asincrona” nell’arco di 6 giorni dall’inizio dell’accesso alla compilazione della domanda ed effettuare il salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante i giorni di click day.

Le domande relative all’annualità 2027 potranno essere presentate, a decorrere dalle ore 9:00, nei seguenti giorni:

  • 12 gennaio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo – modello C-Stag agricolo;
  • 9 febbraio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico – modello C-Stag turistico;
  • 16 febbraio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale – modello B2020;
  • 18 febbraio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare – modello A-bis.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2027, ferma restando la disponibilità delle relative quote.

Il documento, dopo aver precisato che per quanto non espressamente disposto dalla circolare in oggetto, restano ferme, ove compatibili, le indicazioni operative contenute nella circolare n. 8047/2025, nella circolare n. 8524/2025 e nella documentazione all’interno della sezione “Manuale” della home page del Portale Servizi ALI, ricorda le modifiche apportate al D.Lgs. n. 286/1998 dal D.L. n. 146/2025 e dal D.Lgs. n. 83/2026:

  • l’art. 22, comma 5-quinquies, ha elevato a 15 giorni, dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto, il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a confermare
  • la richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione. In assenza di conferma entro tale termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, è revocato. Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all’iter del nulla osta;
  • l’art. 22, comma 6, ha elevato da 8 a 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale il termine entro cui il datore di lavoro e il lavoratore dovranno sottoscrivere il contratto di soggiorno. Entro il medesimo termine, il datore di lavoro trasmetterà il contratto in via telematica allo Sportello unico per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
  • l’art. 24-bis, comma 2-bis, ferma restando la titolarità dei predetti adempimenti in capo al datore di lavoro, prevede che la conferma della richiesta di nulla osta e la trasmissione del contratto di soggiorno possano essere eseguite anche tramite i soggetti abilitati o autorizzati ex art. 1, Legge n. 12/1979, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.

Infine, viene ricordato che la circolare del Ministero dell’Interno n. 9859/2025 ha offerto indicazioni in relazione alle modifiche introdotte dall’art. 4, Legge n. 182/2025, per quanto attiene alle fattispecie riguardanti l’idoneità alloggiativa in caso di alloggio del lavoratore presso strutture alberghiere o ricettive e presso i dormitori stabili dei cantieri.

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